Torna a: Artigiani e Commercianti
OGGETTO: |
Gestione esercenti attività commerciali. Chiarimenti in materia di iscrizione. |
SOMMARIO: |
Familiari preposti al punto vendita.
Società semplici che gestiscono immobili. Agenti di spettacolo. |
In considerazione dei quesiti
formulati da alcune Sedi in ordine all’iscrizione alla Gestione dei contributi
e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali di talune categorie di
operatori, si forniscono i chiarimenti che seguono.
a)
Familiari preposti al punto vendita.
E’ noto che la legge n. 662/1996 individua, al comma 201 dell’art.
1, i soggetti obbligati all’iscrizione -nella Gestione previdenziale dei commercianti
nei titolari d’impresa, nei parenti ed affini entro il terzo grado, nei
coadiutori familiari preposti al punto vendita e che il successivo comma 204
prevede, in riferimento ai predetti preposti, l’obbligo di iscrizione
nell’elenco speciale di cui all’art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
E’ parimenti noto che , a
seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, tutte le
disposizioni concernenti il registro degli esercenti il commercio, ivi comprese
le disposizioni relative al citato elenco speciale dei preposti, sono state
abrogate, fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
A tal riguardo deve
ritenersi che l’abrogazione, nei limiti predetti, delle disposizioni che
disciplinavano l’elenco speciale in argomento non abbia fatto venir meno la
figura del preposto al punto vendita, che continua ad essere, pertanto,
soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, qualora
trattasi di familiare del titolare e debba escludersi la sussistenza di un
rapporto di lavoro dipendente.
b) Società
semplici che gestiscono immobili.
A seguito delle indicazioni fornite,
in materia di reddito d’impresa, con circolare n.102 del 12 giugno 2003, è
sorta questione in ordine all’iscrivibilità nella Gestione degli esercenti
attività commerciali dei soci di società semplici che gestiscono beni immobili.
A tal proposito si evidenzia,
preliminarmente, che la citata circolare non è rivolta all’individuazione dei
soggetti assicurabili, bensì alla delimitazione dei redditi di impresa che
concorrono a formare la base imponibile dei contributi previdenziali, ai
sensi dell’art. 2 bis della legge n. 438/1992.
In riferimento, quindi, alla
questione che ora si pone si ritiene che la soluzione sia da ricercare non
tanto in considerazione della forma giuridica della società che esercita
l’attività di gestione di immobili, quanto in relazione alla natura
dell’attività esercitata nelle singole fattispecie.
Qualora l’attività esercitata
travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più
ampia attività ( ad esempio, prestazione di servizi a terzi ),
organizzata in forma di impresa, deve ritenersi che il reddito prodotto sia da
qualificare quale reddito d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a) del TUIR e che i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i
requisiti di legge, siano tenuti all’iscrizione nella Gestione previdenziale
dei commercianti. E ciò a prescindere da ogni considerazione, irrilevante ai
fini che qui interessano, in ordine alla regolarità della società semplice o
alla sua riqualificazione in società di fatto.
Similmente si è in presenza di
reddito di impresa e di attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del
codice civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di
immobili, anche attività di compravendita e/o di costruzione.
In ogni caso le Sedi, nel
procedere agli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti ai fini dell’iscrizione alla Gestione degli esercenti
attività commerciali, dovranno anche tener presente che la costituzione di una
società per la gestione di immobili può considerarsi, per se stessa ,
manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma comune
delle attività, in vista di un risultato ulteriore rispetto a quello
derivante dal mero godimento del bene.
c)
Agenti di spettacolo.
La figura dell’agente di spettacolo
si caratterizza dallo svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed
assistenza e consulenza degli artisti, tramite stipulazione di clausole
contrattuali, nella ricerca e selezione delle occasioni di lavoro
nell’interesse dell’artista rappresentato.
Si tratta di una nuova figura di
agente, non ancora compiutamente disciplinata, priva di albo o ruolo, per la
quale risulta, comunque, richiesta la licenza di cui all’art. 115
del TULPS.
Ai fini della tutela previdenziale di
detta categoria si ritiene che gli agenti di spettacolo, in presenza dei
requisiti previsti dalla legge n. 662/1996, devono essere iscritti nella
Gestione previdenziale dei commercianti, sia ai sensi della legge, n. 160/1975, che comprende, tra i soggetti obbligati,
i mediatori, i propagandisti ed i procacciatori d’affari, sia per effetto delle
modifiche introdotte, in materia, dalla legge n. 662/1996 citata, considerato
che detta attività di agente di spettacolo deve essere inquadrata nel settore
terziario di cui al punto d), comma 1, dell’art. 49 della legge n.
88/1989.