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Circolare INPS n.  171 del 6 Novembre 2003

 

 

OGGETTO:

Gestione esercenti attività commerciali. Chiarimenti in materia di iscrizione.

 

SOMMARIO:

Familiari preposti al punto vendita. Società semplici che gestiscono  immobili. Agenti di spettacolo.

  

In considerazione dei quesiti formulati da alcune Sedi in ordine all’iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali di talune categorie di operatori, si forniscono i chiarimenti che seguono.

  

a)      Familiari preposti al punto vendita.

E’ noto che la legge n. 662/1996 individua, al comma 201 dell’art. 1, i soggetti obbligati all’iscrizione -nella Gestione previdenziale dei commercianti nei titolari d’impresa, nei parenti ed affini entro il terzo grado, nei coadiutori familiari preposti al punto vendita e che il successivo comma 204 prevede, in riferimento ai predetti preposti, l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

 E’ parimenti noto che , a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, tutte le disposizioni concernenti il registro degli esercenti il commercio, ivi comprese le disposizioni relative al citato elenco speciale dei preposti, sono state abrogate, fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

 

  A tal riguardo deve ritenersi che l’abrogazione, nei limiti predetti, delle disposizioni che disciplinavano l’elenco speciale in argomento non abbia fatto venir meno la figura del preposto al punto vendita, che continua ad essere, pertanto, soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, qualora trattasi di familiare del titolare e debba escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

 

  b)      Società semplici che gestiscono immobili.

 

A seguito delle indicazioni fornite, in materia di reddito d’impresa, con circolare n.102 del 12 giugno 2003, è sorta questione in ordine all’iscrivibilità nella Gestione degli esercenti attività commerciali dei soci di società semplici che gestiscono beni immobili.

 

A tal proposito si evidenzia, preliminarmente, che la citata circolare non è rivolta all’individuazione dei soggetti assicurabili, bensì alla delimitazione dei redditi di impresa che concorrono a formare la base imponibile  dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 438/1992.

 

In riferimento, quindi, alla questione che ora si pone si ritiene che la soluzione sia da ricercare non tanto in considerazione della forma giuridica della società che esercita l’attività di gestione di immobili,  quanto in relazione alla natura dell’attività esercitata nelle singole fattispecie. 

 

Qualora l’attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più ampia attività ( ad esempio,  prestazione di servizi a terzi ), organizzata in forma di impresa, deve ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a) del TUIR e che i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all’iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti. E ciò a prescindere da ogni considerazione, irrilevante ai fini che qui interessano, in ordine alla regolarità della società semplice o alla sua riqualificazione in società di fatto. 

 

Similmente  si è in presenza di reddito di impresa e di attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche attività di compravendita e/o di costruzione.

 

In ogni caso le  Sedi, nel procedere agli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini dell’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, dovranno anche tener presente che la costituzione di una società per la gestione di immobili può considerarsi, per se stessa , manifestazione della volontà dei soci  di individuare un programma comune delle attività, in vista di un risultato  ulteriore rispetto a quello derivante dal mero godimento del bene. 

  

c)      Agenti di spettacolo.

 

La figura dell’agente di spettacolo si caratterizza dallo svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed assistenza e consulenza degli artisti, tramite stipulazione di clausole contrattuali, nella ricerca e selezione delle occasioni di lavoro nell’interesse dell’artista rappresentato.

 

Si tratta di una nuova figura di agente, non ancora compiutamente disciplinata, priva di albo o ruolo, per la quale  risulta, comunque, richiesta  la licenza di cui all’art. 115 del TULPS.  

 

Ai fini della tutela previdenziale di detta categoria si ritiene che gli agenti di spettacolo, in presenza dei requisiti previsti dalla legge n. 662/1996, devono essere iscritti nella Gestione previdenziale dei commercianti, sia ai sensi della legge, n. 160/1975, che comprende, tra i soggetti obbligati, i mediatori, i propagandisti ed i procacciatori d’affari, sia per effetto delle modifiche introdotte, in materia, dalla legge n. 662/1996 citata, considerato che detta attività di agente di spettacolo deve essere inquadrata nel settore terziario di cui al punto d), comma 1, dell’art. 49 della legge n. 88/1989.