Circolare INPS n. 13 del 28 Gennaio 2009
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SOMMARIO: |
Misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli iscritti alla Gestione separata. Massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell’accredito.
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1) Aliquote contributive Con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 è stata illustrata la disposizione normativa, contenuta nell’art. 1, comma 79 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247(1), che ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Il predetto comma dispone, inoltre, che anche nel 2009 e nel 2010 vi sia un ulteriore aumento di un punto percentuale per l’aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. Poiché non sono intervenute modifiche normative riferite alle aliquote in argomento, vengono confermate le innovazioni introdotte dalla citata legge finanziaria dello scorso anno. Come per gli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (2). La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007). Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2009, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue: a) 25,72 per cento (25,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come resta immutata la ripartizione tra associante ed associato in partecipazione, pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento. Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA). Si rammenta, inoltre, che nel caso del professionista iscritto alla Gestione separata, l’onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2008, primo acconto 2009 e secondo acconto 2009).
3) Massimale annuo di reddito Le predette aliquote, del 25,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2009 è pari a euro 91.507,00.
4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2009
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2009 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2008 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2008.
5) Minimale per l’accredito contributivo Per quanto concerne l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2009 detto minimale è pari ad euro 14.240,00. Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2420,80, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 25,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3662,53 (di cui 3560,00 ai fini pensionistici). Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato. 6) Aliquote di computo Come disposto dalla norma già richiamata al punto 1), con effetto dal 1° Gennaio 2009 le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 25 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.
-------------- (1) ”Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento”. (2) vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007.
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