Circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2008
OGGETTO: |
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive e aliquote di computo per l’anno 2008. |
SOMMARIO: |
misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2008 per gli iscritti alla Gestione separata. |
1) Aliquote contributive
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, all’articolo 1, comma 79 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Il predetto comma dispone, inoltre, che anche nel 2009 e nel 2010 vi sia l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota relativa agli soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. Il comma citato così dispone:” Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento”.
Si conferma, pertanto, l’innovazione già introdotta dalla legge finanziaria dello scorso anno secondo cui nella Gestione separata sono in vigore due sole aliquote fisse e riferite l’una a tutti gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e l’altra a tutti i rimanenti iscritti.
Come negli anni precedenti per gli iscritti che non risultino già assicurati è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.
La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento, così come specificato nel messaggio n. 27090 del 9/11/2007.
Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:
a) 24,72 per cento (24,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 17,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
2) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 24,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per il quale, in attesa di ricevere da parte dell’ISTAT gli indici percentuali armonizzati di crescita dei beni di consumo, si fa riserva di successiva comunicazione.
3) Ripartizione dell’onere contributivo
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3). Per gli associati in partecipazione resta altresì ferma la ripartizione nella misura del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento a carico dell’associato.
4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2008
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2008 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2007.
5) Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si fa parimenti riserva di successiva comunicazione in attesa di ricevere i dati ufficiali da parte dell’ISTAT.
6) Aliquote di computo
Come disposto dalla norma già richiamata al punto 1), con effetto dal 1° Gennaio 2008 le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 24 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.
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