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Circolare INPS n.  13 del 1 febbraio 2008

 

 

OGGETTO:

artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2008.

 

SOMMARIO:

misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2008  per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli  esercenti attività commercial a seguito della finanziaria 2007. 

 

  

Premessa

 

Con effetto dal 1 gennaio 2008, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono elevate nella  misura pari al 20,00 per cento, così come dispone l’art.1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

 

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2008, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare n.63 e circolare n. 33 del 15.02.1999.

 

Con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva si confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29.07.1998.

 

Inoltre, per i coadiuvanti  e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi  le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali  alla nuova aliquota dovrà essere sommato lo  0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, differita al 31 dicembre 2009. (1)

 

 

1. Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

 

Per l'anno 2008, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 13.819,00.

 

Tale valore è stato ottenuto – in  base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribu­zione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2007 (€ 42,14) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415.

 

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

 

A) Artigiani

-         20,00 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

-         17,00 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

 

B) Commercianti

-         20,09 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

-         17,09 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

 

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% ( commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

 

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo risulta così suddiviso:

 

Artigiani:

-         € 2.763,80 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

-         € 2.349,23 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

 

Commercianti:

 

-         € 2.776,24 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

-         € 2.361,66 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a € 230,31 e a €195,76 per gli artigiani e a € 231,35 e € 196,80 per i commercianti.

 

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

 

 

2. Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

 

Il contributo per l’anno 2008 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2007 per la quota eccedente il predetto minimale di € 13.819,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari per il corrente anno all’importo di € 40.765,00.

Per i redditi superiori a € 40.765,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

 

Le aliquote contributive,pertanto, risultano come segue:

 

A) Artigiani

-         20,00  % del reddito superiore a € 13.819,00 e fino € 40.765,00

-         21.00 % del reddito superiore a € 40.765,00 e fino al massimale di €.67.942,00

(v. successivo punto 3).

 

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,00 % e al 18,00% .

 

 

 B) Commercianti

-         20,09 % del reddito superiore   a   € 13.819,00   e fino a  € 40.765,00

-         21,09 % del reddito superiore   a   €.40.765,00   e fino al massimale di € 67.942,00

(v. successivo punto 3).

 

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al  17,09% e al  18,09% .

 

Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2008(si veda in proposito il se­guente punto 4).

 

       

3 – Reddito imponibile massimo

 

Come è noto il  comma 4 dell’art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa supe­riore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2008 pari a €.40.765,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contri­buti previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

 

Per l'anno 2008, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €  67.942,00 ( € 40.765,00 più  € 27.177,00).

 

Per quanto precede il contributo  previdenziale massimo  dovuto risulta  come segue:

 

Artigiani             -  titolari di qualunque età e per i colla­bora­tori di età superiore ai 

                            21 anni:

 

€   13.860,17        20,00% di € 40.765,00  più 21,00 % di  €  27.177,00 ;

 

-         collaboratori  di età  non  superiore  ai  21 anni:

 

€   11.821,91          17,00% di  €  40.765,00  più  18,00 %  di  € 27.177,00 

 

 

Commercianti    -   titolari di  qualunque  età e  per  i  collaboratori di  età superiore

                            ai 21 anni

 

€   13.921,32         20,09% di  €  40.765,00  più 21,09 % di  €  27.177,00;

 

-         collaboratori  di età  non  superiore  ai  21 anni :

 

€   11.883,00         17,09% di € 40.765,00  più  18,09 %  di  € 27.177,00 

 

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese e,pertanto, gli importi contributivi massimi sono  i seguenti:

 

Artigiani

 

-         € 1.155,00 mensili,per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 20,00% e del 21,00%;

-         €  985,16 mensili,per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 17,00%e del 18,00%

 

Commercianti

 

-         € 1.160,11 mensili,per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 20,09% e del 21,09%;

-         € 990,25 mensili,per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 17,09% e del 18,09%

 

Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti indi­viduali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'im­presa stessa.

 

Preme evidenziare che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere  anzianità contributiva a tale data.

 Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti  con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il  massimale annuo è pari, per il 2008, ad € 88.669,00  e  tale  massimale non è frazionabile  in ragione mensile (2).

 

 

4. Contribuzione per le prestazioni di maternità

 

Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura di € 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

 

 

5. Contribuzione a saldo

 

Ai sensi della legge n.438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

 

a) è  calcolato  sulla  totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza );

 

b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2008 - ai redditi 2008, da denunciare al fisco nel 2009).

 

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2008, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 

In riferimento all’imponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni di  carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n.102 del 12 giugno 2003.

 

       

6 – Imprese con collaboratori

 

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contri­buti eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

 

a)    imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i   collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

 

b)    aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore   una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito  attribuita a ciascuno di essi.

       

 

7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

 

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo (3) iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei  contributi  a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità,  pari a  € 0,62 mensili.

 

 

8. Termini e modalità di versamento

 

I contributi   devono essere versati, come è noto,   tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

       

-         16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2008 e 16 febbraio 2009, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;     

 

-         entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2007, primo acconto 2008 e secondo acconto 2008.

 

  

Note

-         il comma 272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l’obbligo del versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’0,09 istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207

-         Al riguardo si richiama la circolare 102 del 12 gennaio 2003

-         Come stabilito con circolare n. 12 del 22 gennaio 2004