Torna a:
Artigiani e Commercianti
Circolare INPS n° 63 del 17 marzo 1998
Assicurazioni sociali - contributi assicurativi - artigiani e commercianti - misura anno 1998 - modalità e termini
Oggetto: Artigiani ed esercenti attività commerciali: - Contribuzione per l'anno 1998.
Sommario:
1 - Misura dei contributi dovuti per l'anno 1998.
2- Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449.
3- Modalità e termini di versamento.
1 MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 1998
1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito.
Per l'anno 1998, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e' pari a L. 21.979.984. Tale valore e' stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 - moltiplicando per 312 il minimale
giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 1998 (L. 66.282) ed aggiungendo al prodotto l'importo di L. 1.300.000, cosi' come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415 .
La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:
A) Artigiani
- 15,80% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 12,80% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
B) Commercianti
- 16,19% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 13,19% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Si fa presente che le percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell'art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha disposto l'aumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza dall'1 gennaio 1998. La medesima norma prevede l'elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dall'1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.
Si precisa altresì che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall'art.5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 (0,09%) e dell'art.2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%) e che la riduzione contributiva al 12,80% (artigiani) e al 13,19% (commercianti) e' applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo e' determinato come segue.
Artigiani:
- L. 3.472.837. annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- L. 2.813.438 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
Commercianti:
- L. 3.558.559 annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- L. 2.899.160 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a L. 289.403,12 e a L. 234.453,16 per gli artigiani e a L. 296.546,62 e a L. 241.596,66 per i commercianti.
I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo per l'anno 1998 e' dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 1997, per la quota eccedente il predetto minimale di L. 21.979.984 annue. Le aliquote contributive sono le seguenti:
A. Artigiani - 15,80% del reddito compreso fra L. 21.979.985 e L. 64.126.000;
- 16,80% del reddito compreso fra L. 64.126.001 e fino al massimale di L. 106.876.667 (v. successivo punto 1.3).
Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 12,80% e al 13,80%.
B. Commercianti - 16,19% del reddito compreso fra L. 21.979.985 e L. 64.126.000;
- 17,19% del reddito compreso fra L. 64.126.001 e fino al massimale di L. 106.876.667 (v. Successivo punto 1.3).
Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 13,19% e al 14,19%.
Come e' già stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette comprendono gli aumenti disposti dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (0,09%) e dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%).
L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a L. 64.126.000 annue e' stato disposto dall'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 1998 (si veda in proposito il seguente punto 1.5).
1.3 - REDDITO IMPONIBILE MASSIMO
Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite - per il 1998 L. 64.126.000 - viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.
Per l'anno 1998, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e' pari a L.106.876.667 (L. 64.126.000 più' L. 42.750.667).
Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo e' il seguente:
Artigiani - L. 17.314.020 annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (15,80% di L. 64.126.000 più 16,80% di L. 42.750.667); per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo e' ridotto a L. 14.107.720 annue (12,80% di L. 64.126.000 più 13,80% di L. 42.750.667).
Commercianti - L.17.730.839 annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (16,19% di L. 64.126.000 più 17,19% di L. 42.750.667); per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo e' ridotto a L. 14.524.539 annue (13,19% di L. 64.126.000 più 14,19% di L. 42.750.667).
Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.
Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:
Artigiani
- L.1.442.835,00 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 15,80% e del 16,80%; - L.1.175.643,34 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 12,80% e del 13,80%.
Commercianti - L. 1.477.569,92 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 16,19% e del 17,19%; - L. 1.210.378,25 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 13,19% e del 14,19%.
Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.
Si fa presente che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo e' pari a L. 132.000.000 per il 1996 e a L. 137.148.000 per il 1997 e di L.139.480.000 per il 1998. Tale massimale non e' frazionabile a mese.
1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO
La legge n.438/92 citata ha stabilito che, dall'anno 1993, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a) e' calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall’attività che da' titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza );
b) e' rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per l'anno 1998 - ai redditi 1998, da denunciare al fisco nel 1999).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1998, e' dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro il 31 maggio 1999.
Il rinvio ricettizio contenuto nell'art. 3 bis della legge n. 438/92 alle norme fiscali ("...il contributo ... e' rapportato alla totalità dei redditi d'impresa...") con sente la determinazione dei suddetti redditi che vanno individuati in quelli "d'impresa" propriamente detti (capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986,n.917 - artt. 51/80) ed in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato Testo unico.
Si ritiene opportuno far presente che, nell'ipotesi in cui gli interessati siano percettori di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e quelli a saldo vanno calcolati sull'importo risultante dalla sottrazione del reddito negativo da quello di segno positivo.
1.5 - IMPRESE CON COLLABORATORI
Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:
a) Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
b) Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi a seguito del provvedimento del titolare.
1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA' E PER L'ENAOLI
I contributi in epigrafe restano fissati, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza, nella misura mensile di L.1.578 (maternità) e di L.45,40 (ENAOLI).
Nei moduli di pagamento in corso di emissione, i contributi in questione sono stati aggiunti agli importi dovuti per contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.
1.7 - CONTRIBUTI A SALDO PER L'ANNO 1997
Ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 41/1995 , convertito con modificazioni nella legge n.85/1995, i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1997 anche l'importo del saldo relativo ai contributi dovuti per l'anno stesso.
2 INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997,n.449
2.1- Artigiani e commercianti pensionati con più di 65 anni di età.
Per effetto di quanto disposto dall'art.59,comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, a decorrere dal primo gennaio 1998 il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà. Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione e' corrispondentemente ridotto della meta'.
Per quanto precede, gli artigiani ed i commercianti che, pur essendo titolari di pensione presso le gestioni dell'Istituto, sono soggetti all'obbligo contributivo in quanto continuano ad esercitare la loro attività lavorativa, possono corrispondere i contributi per l'assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nella misura ridotta del 50%.
La riduzione riguarda i contributi pensionistici - con esclusione, quindi, della contribuzione della tutela per la maternità e per gli orfani dei lavoratori - dovuti per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai soli pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari o collaboratori familiari.
Qualora il compimento del sessantacinquesimo anno intervenga in data successiva al primo gennaio 1998, la riduzione potrà essere richiesta con decorrenza dal mese successivo alla predetta data.
I contribuenti interessati dovranno presentare alle Sedi dell'Istituto apposita domanda, corredata da tutti i dati identificativi della posizione contributiva e pensionistica, secondo l'allegato fac-simile che le Sedi stesse provvederanno a riprodurre.
In fase di prima attuazione della disposizione, le domande dovranno essere presentate in tempo utile per consentire la quantificazione della contribuzione ed il rilascio, da parte delle Sedi, di moduli di versamento sostitutivi e quindi, per il corrente anno, anteriormente al 20 aprile p.v. Le Sedi consegneranno ai richiedenti moduli di versamento sostitutivi
contenenti tutti i dati e gli elementi del modulo originario, con l'unica eccezione dell'importo del contributo I.V.S., come sopra ridotto.
Qualora per qualsiasi motivo gli interessati non siano in grado di utilizzare il predetto modulo sostitutivo, provvederanno al versamento con le consuete modalità, mediante i modelli prestampati già in loro possesso.
Si fa comunque riserva di ulteriori istruzioni in merito alle modalità di recupero delle somme versate in eccedenza.
2.2 - Soggetti di età inferiore a trentadue anni
Ai sensi dell'art.4, comma 16, della citata legge 27 dicembre 1997, n.449, i soggetti di età inferiore a trentadue anni, che si iscrivono per la prima volta alla gestione degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo compreso tra il primo gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 , possono , a domanda, differire il pagamento del 50 per cento
dell'aliquota contributiva dovuta per i due anni successivi all'iscrizione.
Il versamento differito dei contributi e' effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio.
A tal proposito, nel rilevare che le modalità di attuazione della norma predetta, unitamente alla misura dei previsti interessi di differimento, devono essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si fa riserva di fornire ulteriori comunicazioni non appena i predetti Dicasteri avranno adottato le determinazioni di competenza.
2.3 - Attività artistico tradizionali esercitate nelle zone montane.
Il citato comma 15 dell'art.59 della legge 27 dicembre 1997,n.449, dispone che gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori ed i rifinitori che esercitano la loro attività artistico - tradizionale in forma di ditta individuale con sede nelle zone di montagna, sono considerati, ai fini della legge 18 dicembre 1973, n.877, lavoratori autonomi e sono assoggettati all'aliquota contributiva prevista per gli artigiani. Sull'argomento si riferirà al più presto, non appena sarà
definita l'esatta portata della disposizione.
3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO.
Sono in corso di emanazione i decreti attuativi del sistema di versamento unificato FISCO/INPS/REGIONI previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Quanto prima, pertanto, saranno emanate disposizioni dettagliate per illustrare le nuove modalità di pagamento.
Il contenuto della presente circolare deve essere portato a conoscenza delle Associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di informazione.