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Circolare INPS n° 33 del 15 febbraio 1999

Oggetto: Artigiani, esercenti attivita’ commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura. Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età.

Art.59,comma 15,della legge 27 dicembre 1997, n.449.

 

Con circolare n. 63 del 17.3.1998 e n. 69 del 26.2.1998 sono state fornite istruzioni in ordine all’attuazione dell’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in base al quale, a decorrere dal primo gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà.

Nel confermare il contenuto delle citate circolari, si forniscono i chiarimenti che seguono, in considerazione delle richieste di delucidazioni formulate da talune Sedi.

a) Destinatari dell’agevolazione.

La riduzione contributiva può essere richiesta dagli iscritti alla Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura che siano già pensionati presso le gestioni dell’Istituto ed abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano essi titolari di impresa o collaboratori familiari.

Sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni che regolano la materia e considerata la riduzione, nella misura de 50%, del supplemento di pensione previsto dalla norma in esame, devono ritenersi esclusi dal beneficio i titolari di pensione di reversibilità; l’ammissione all’agevolazione contributiva puo’ essere richiesta, viceversa, anche dai titolari di assegno di invalidità.

b)Oggetto dell’agevolazione.

La riduzione riguarda i contributi pensionistici, con esclusione, quindi, della contribuzione per la tutela della maternità, per gli orfani dei lavoratori e, qualora prevista, per l’assicurazione conto gli infortuni.

In relazione agli artigiani ed esercenti attività commerciali, l’agevolazione ha per oggetto i contributi i.v.s. dovuti sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale.

Si precisa al riguardo che, esaurita nell’esercizio 1998 la fase di prima attuazione della norma, la prescritta domanda di ammissione al beneficio ha effetto a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione della domanda stessa ed esplica la sua efficacia non solo per l’anno in cui è stata presentata, ma a tempo indeterminato e sino alla sua eventuale revoca; non deve, quindi, essere ripresentata per gli anni successivi.

Il beneficio potrà essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta degli interessati ed a condizione che non si sia già proceduto alla liquidazione di supplementi di pensione, fermi restando il limite del primo gennaio 1998 e la sussistenza, per i periodi di riferimento, dei requisiti dell’età e del pensionamento.

Con specifico riferimento agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali, si fa presente che la procedura informatica per il trattamento delle posizioni contributive dei soggetti che si avvalgono dell’agevolazione in argomento , in corso di elaborazione, sarà al piu’ presto messa a disposizione delle Sedi.