OGGETTO: |
Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335. Aliquote contributive e di computo 2006. |
1) Aliquote contributive
a) Lavoratori autonomi, collaboratori, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi occasionali
Con circolare n. 27 del 10 febbraio 2004 sono state rese note le innovazioni introdotte con l’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha disposto, a decorrere dal 2004, l’equiparazione dell’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la Gestione previdenziale dei commercianti.
Consegue da quanto precede che l’aliquota del contributo per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.), per l’anno 2006, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, è pari al 17,70 per cento, entro il limite di reddito di cui all’art. 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 - fissato, per il 2006 in € 39.297,00 -; ed al 18,70 per cento, oltre tale limite.
Rilevato che per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale è dovuta la contribuzione per la tutela della maternità, l’assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50 per cento dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, consegue che per l’anno 2006 l’aliquota complessiva risulta pari al 18,20 per cento e - per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 39.297,00 - al 19,20 per cento.
Continua ad applicarsi la preesistente normativa che fissa l’aliquota nella misura del 15 per cento per i titolari di pensione diretta e in quella del 10 per cento per gli altri pensionati e per i titolari di “ulteriori” rapporti assicurativi.
Le predette aliquote del 10%, 15%, 18,20% e 19,20% devono essere applicate con riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1 del T.U.I.R. (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui al citato articolo 44 D.L. n. 269/2003, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per l’anno 2006, a €.85.478,00.
Nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente (rispettivamente 1/3 e 2/3 ); e resta ferma la particolare quota di rivalsa, prevista nella misura del quattro per cento, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Al solo fine dell’accredito dei contributi mensili si fa presente che il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, da prendere in considerazione per l’anno 2006, è pari a € 13.345,00.
b) Associati in partecipazione
Con riferimento agli associati in partecipazione, confluiti nella Gestione separata ai sensi dell’art.1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si fa presente che anche l’aliquota contributiva per gli stessi in vigore dal 1° gennaio 2006 è del 17,70 per cento sui compensi non eccedenti il limite di reddito di 39.297,00 e del 18,70 per cento sui compensi eccedenti tale limite. Peraltro, tali aliquote devono essere applicate con riferimento a tutti i rapporti di associazione in partecipazione con conferimento di prestazioni lavorative, ancorché i lavoratori siano pensionati od iscritti ad altre Gestioni previdenziali.
Il contributo è dovuto entro il massimale di reddito previsto dall’art.2, comma 18 della legge n. 335/1995, pari a € 85.478,00 per l’anno 2006.
E’ altresì dovuto, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico, il contributo dello 0,50 per cento istituito, dall’articolo 59 della citata legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero.
Per tali soggetti, pertanto, l’aliquota complessiva per l’anno 2006 e pari al 18,20, ovvero 19,20 oltre il limite di reddito di 39.297,00.
Resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo, disposta dall’articolo 43 della legge n. 326/2003, nella misura del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento a carico dell’associato.
2) Aliquote di computo
Con la presente circolare si aggiornano altresì, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, le aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata per l’anno 2006.
· l’art. 59, comma 16, della legge 449 del 1997 nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° Gennaio 1998, l’elevazione graduale del contributo dovuto alla gestione separata, stabilisce che “ La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale ”;
· l’art. 51, comma 1, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all’aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali.
· l’art. 45 del decreto legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 Novembre 2003, n. 326, dispone che, con effetto dal 1° Gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei Commercianti (cfr. citata circolare n. 45 del 10 Marzo 2004 e circolare n. 8 del 27 Gennaio 2005).
· l’articolo 43, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 1, comma 157, della legge n. 311 del 2004 ha stabilito che gli associati in partecipazione siano iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n, 335. Ad essi si applicano, pertanto, le medesime aliquote di computo previste per gli iscritti alla gestione che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.
Sulla base delle norme appena citate, si riportano nella tabella allegata le aliquote di computo per gli anni dal 1996 al 2006 da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti, rispettivamente, dei soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, degli iscritti titolari di pensione diretta, nonché dei titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione obbligatoria
Allegato n. 1
Gestione Separata
Aliquote contributive per l’anno 2006
C A T E G O R I E |
Aliquota % |
Reddito imponibile |
|||
I. V. S. |
Malattia Maternità A. N. F. |
TOTALE aliquota |
da € … |
… a € |
|
PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria
|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
85.478,00 |
PENSIONATI titolari di pensione DIRETTA |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
85.478,00 |
NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria |
17,70 |
0,50 |
18,20 |
0,00 |
39.297.00 |
18,70 |
19,20 |
39.297,00 |
85.478,00 |
||
ASSOCIATI in partecipazione |
17,70 |
0,00 |
17,70 |
0,00 |
39.297,00 |
18,70 |
18,70 |
39.297,00 |
85.478,00 |
||
ASSOCIATI in partecipazione NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria |
17,70 |
0,50 |
18,20 |
0,00 |
39.297,00 |
18,70 |
19,20 |
39.297,00 |
85.478,00 |
Anno |
Non iscritti ad altra gestione pensionistica |
Titolari di pensione diretta |
Titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione |
Associati in partecipazione |
||
1996 |
10% |
10% |
10% |
-- |
||
1997 |
10% |
10% |
10% |
-- |
||
1998 |
12.50% |
10% |
10% |
-- |
||
1999 |
12.50% |
10% |
10% |
-- |
||
2000 |
14.50% |
10% |
10% |
-- |
||
2001 |
14.50% |
10% |
10% |
-- |
||
2002 |
15,50% |
10% |
10% |
-- |
||
2003 |
15,50% |
12,50% |
10% |
-- |
||
2004 |
Reddito fino a 37.883,00 euro
19,30%
|
Reddito oltre 37.883,00 euro
20% |
15% |
10% |
Reddito fino a 37.883,00 euro
19,30% |
Reddito oltre 37.883,00 euro
20% |
2005 |
Reddito fino a 38.641,00 euro
19,50%
|
Reddito oltre 38.641,00 euro
20% |
15% |
10% |
Reddito fino a 38.641,00 euro
19,50% |
Reddito oltre 38.641,00 euro
20% |
2006 |
Reddito fino a 39.297,00 euro
19,70%
|
Reddito oltre 39.297,00 euro
20% |
15% |
10% |
Reddito fino a 39.297,00 euro
19,70% |
Reddito oltre 39.297,00 euro
20% |