Circolare INPS n. 11 del
22 gennaio 2004
OGGETTO: Anno 2004.
Principali normative aventi riflessi in materia di incentivi
all’occupazione e sostegno al reddito
SOMMARIO: Sintesi delle
principali disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Finanziaria 2004) e delle altre norme in materia di incentivi
all’occupazione e sostegno al reddito con effetti nell’anno in corso.
Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle più rilevanti disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito aventi effetto nel corrente anno.
1. Disposizioni introdotte
dalla legge finanziaria per l'anno 2004.
1.1. Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.
Come già negli ultimi anni, la legge finanziaria non ha disposto direttamente la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le aziende sopra indicate (1).
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, tuttavia, disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, c. 137).
Alla luce di quanto precede, da gennaio 2004, la procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà le contribuzioni in argomento (2).
Le stesse potranno essere pretese in corso d'anno, a seguito di presumibili provvedimenti di proroga e/o di concessione.
1.2. Possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
È prorogata al 31 dicembre 2004 la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (3).
Per la fruizione dei benefici contributivi in caso d'assunzione, infatti, la legge finanziaria (art. 3, c. 135) ha previsto, anche per l'anno 2004, la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.
Nel ribadire che l'iscrizione nelle liste di mobilità é finalizzata esclusivamente al reimpiego dei lavoratori e non dà titolo al relativo trattamento previdenziale, si fa presente che, per le operazioni di conguaglio dei benefici contributivi, continua ad applicarsi la prassi già nota (codici “S169” e “L460”).
1.3. Operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai P.I.P.
Anche per l'anno in corso restano in vigore le disposizioni in materia di Piani d'inserimento professionale regionali ed interregionali (4).
L’art. 3, c. 137, della legge finanziaria ha previsto, infatti, la prosecuzione dei programmi nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel valore massimo di 50 milioni di euro.
Per consentire ai soggetti utilizzatori di eseguire le operazioni di conguaglio delle indennità riferite a giovani utilizzati nei piani, le Sedi avranno cura di attivare con i competenti Servizi per l'impiego le consuete sinergie.
Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, sono confermate le modalità già in uso.
1.4. Sgravi contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
L’art. 2, c. 5, della finanziaria 2004 ha previsto la proroga per l’anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (5).
Nel ricordare che lo sgravio rimane fissato nella misura del 70% della contribuzione (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), si fa presente che le modalità pratiche per la fruizione del beneficio saranno illustrate con circolare in corso di definizione.
2.
Altre disposizioni aventi riflesso nell'anno 2004.
2.1. Disposizioni in materia di sgravi.
2.1.1. Sgravi per il mezzogiorno e zone assimilate.
Si ricorda che nell'anno in corso continua a trovare applicazione, nel rispetto delle relative condizioni di accesso, la normativa in materia di sgravio totale triennale introdotta dalle seguenti leggi:
Legge |
Anno d'assunzione dei lavoratori |
Codici DM10/2 |
2001 |
L410 |
|
2002 |
L420 |
2.1.2. Sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.
Con decorrenza “gennaio 2004”, la legge 24 novembre 2003, n. 326 (allegato 1), ha apportato modifiche alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
La variazione assume rilievo ai fini dell’operatività delle disposizioni in materia di sgravi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.
Come noto, infatti, a favore delle suddette imprese, sono stati estesi, nella misura del 25 per cento, i benefici di cui alla citata legge n. 30/1998 (6).
Alla luce della modifica legislativa, restano adesso escluse dallo sgravio, tra l’altro, le navi iscritte nel "Registro internazionale" che svolgano anche navigazione di cabotaggio “nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine”.
È opportuno ricordare che queste ultime, conservando fino al limite di cui sopra (7) l'iscrizione nel "Registro internazionale", continuano a fruire dello sgravio totale ex art. 6 della legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti l'equipaggio.
2.2. Agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate).
In materia di benefici contributivi per il settore agricolo, come noto, a decorrere dall’anno 2000, il complesso delle agevolazioni contributive disposte in favore dei datori di lavoro di cui alla legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate), è stato ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.
In particolare, si ricorda che, nel corrente anno, si completerà l’adeguamento al nuovo livello contributivo previsto dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) per le zone agricole, sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate, oggetto del riordino.
Come in più occasioni precisato, le citate agevolazioni contributive trovano applicazione anche nei confronti del personale per il quale il versamento dei contributi è effettuato con il mod. DM10/2.
Al riguardo si ricorda che nel settore agricolo sono versati con il sistema DM:
- i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente;
- i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (8).
Appare utile fornire (allegato 2) un quadro riepilogativo dell’andamento degli incrementi e/o dei decrementi che, nel corso del 2004, interesseranno le aziende ubicate in uno dei territori oggetto di riordino.
Per una più organica trattazione della materia, si rimanda, infine, alle disposizioni fornite in precedenza (9).
2.3. Datori di lavoro agricolo. Incumulabilità di benefici contributivi.
In materia di agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo, è opportuno sottolineare la previsione di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione con modifiche del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 (G. U. 25 novembre 2003, n. 274).
Con norma di interpretazione autentica, l’articolo 44 ha infatti chiarito l’incumulabilità delle agevolazioni contributive previste per il personale agricolo dipendente (a tempo indeterminato e determinato) operante nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno nonché, per i datori di lavoro fuori dalle aree del Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli oneri sociali.
2.4. Benefici in favore dei datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time. D.M. 12 aprile 2000.
Si ricorda che, al 31/12/2003, sono cessati gli effetti delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1 del D.M. 12 aprile 2000.
Questi, attuando la previsione di cui al D.lgs n. 61/2000, ha disposto, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 giugno 2000), hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale entro il 31 dicembre 2000, ad incremento dei livelli occupazionali (10).
2.5. Legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l'impiego "intra moenia" di persone detenute o internate.
La legge n. 193/2000, come noto, ha previsto la concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti prestazioni lavorative (11).
La misura percentuale delle agevolazioni è, tuttavia, subordinata alla previsione di appositi Decreti interministeriali.
Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l’entità dello sgravio è stata fissata (12) nella misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore).
Il Decreto attuativo per gli anni successivi è in via di definizione.
Misure eventualmente difformi rispetto a quelle in precedenza individuate, saranno oggetto di successiva sistemazione mediante conguaglio.
2.6. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.
Come in più occasioni ricordato (13), l’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
L’operatività del beneficio è rimasta tuttavia subordinata all’emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale che, per l’anno 2003, è in via di definizione.
Le disposizioni operative per il recupero del beneficio, saranno impartite dopo la pubblicazione del suddetto Decreto.
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(1) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2003 ai sensi del Decreto interministeriale 10 aprile 2003 (Cfr. circolare n. 108 del 24 giugno 2003).
(2) Contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e contributo ex art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).
(3) Disposizione introdotta dall'art. 1, c. 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/3/1998, n. 52, come modificato, da ultimo, dall’art. 41, c. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(4) Art. 15 della legge n. 451/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
(5) Cfr. circolare n. 120 del 26 giugno 2002.
(6) Legge n. 289/2002, articolo 21, c. 10. Cfr. circolare n. 75 del 10/4/2003.
(7) Si osserva che il predetto limite è stato innalzato rispettivamente dall'art. 34, c. 6, della legge n. 166/2002 e, da ultimo, dall’articolo 80, c. 44 della legge n. 289/2002.
(8) Legge 15 giugno 1984, n. 240.
(9) Cfr. messaggio n. 14 del 5/3/2001, circolare n. 56 del 5/3/2001, circolare n. 92 del 13/4/2001, circolare n. 141 del 16/7/2001.
(10) Cfr. circolare n. 145 del 4/8/2000.
(11) Cfr. circolare n. 134 del 25/7/2002.
(12) Decreto interministeriale giustizia - finanze 9 novembre 2001.
(13) Vedi, da ultimo, il messaggio n. 157 del 22 dicembre 2003.