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Circolare INPS n.  111 del 13 Ottobre 2006

 

OGGETTO:

Art. 36 bis - Legge n. 248/06

 

 SOMMARIO:

Interventi in materia di entrate e di contrasto al lavoro nero.

 

 Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 e pubblicato in data 11 agosto 2006 sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 86, affronta nel titolo III, tra le misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale e recupero della base imponibile, all’articolo 36 bis (misura per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei posti di lavoro) alcuni fenomeni che interessano direttamente l’attività del personale ispettivo dell’Istituto, nell’ambito della lotta al lavoro nero ed al recupero contributivo.

L’articolo 36 bis, contenuto nella legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione e quindi, qualora non sia stata stabilita una data diversa nel corpo della legge, ha efficacia dal 12 agosto ’06.  Non essendo, fra l’altro, prevista una norma transitoria che regoli la successione delle disposizioni nel tempo, si ritiene che per le situazioni non definite o compiute, quindi ancora in atto al 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge di conversione, la regolamentazione applicabile è quella contenuta nell’art. 36 bis in discorso.

                                 

             Per le irregolarità indicate nel provvedimento in esame, punite con sanzioni amministrative, si applicano i principi contenuti nella legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

 

             In linea generale, salvo disposizione contraria indicata nella legge stessa, le violazioni costituenti illeciti amministrativi possono essere rilevate e contestate dagli organi ispettivi degli Enti preposti ai controlli fiscali, contributive e del lavoro.

  

  1. Provvedimento di sospensione cantiere edile (art. 36-bis, comma 1)

 

Il primo comma dell’articolo 36-bis, assegna al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la competenza ad adottare provvedimenti di “sospensione dei cantieri edili” tutte le volte che i predetti ispettori riscontrino direttamente, ovvero a seguito di segnalazione da parte dell’INPS o dell’INAIL, la presenza nel cantiere di personale al lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni.

 

            Per l’individuazione dell’ambito applicativo della disposizione in esame per “ambito dei cantieri edili“ il riferimento è alle imprese svolgenti le attività indicate nell’allegato I del D.Lgs n. 494/96, ossia sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili, sia come imprese non edili che operano comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.

 

Per l’individuazione del personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria si rimanda al successivo punto 4.

                                 

La segnalazione, conseguente ad accertamenti effettuati da ispettori dell’INPS, dell’esistenza di fatti che possono determinare la sospensione del cantiere edile, deve essere trasmessa sollecitamente, anche in via telematica, con una specifica nota sottoscritta dall’ispettore direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, considerato che la competenza all’assunzione del provvedimento di sospensione del cantiere, dove sono occupati lavoratori non registrati ovvero rilevate le predette violazioni, appartiene esclusivamente al personale ispettivo della Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro.

 

La disposizione legislativa fa riferimento alla reiterazione della violazione, cioè alla ripetizione per una seconda volta  o anche più volte non necessariamente in uno stesso tratto temporale.

 

Si ritiene che la segnalazione debba essere effettuata sempre e comunque anche se la violazione non risulti reiterata, in quanto la verifica dell’esistenza o meno della reiterazione delle violazioni è di esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, che, fra l’altro, può essere in possesso per altre vie anche di informazioni non a conoscenza dell’ispettore dell’INPS.

 

        

  1. Documento di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili (art. 36 bis, commi 3,4 e 5)

 

A decorrere dal 1° ottobre 2006 è previsto che il datore di lavoro edile, come sopra individuato, munisca il proprio personale occupato nel cantiere di una apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, di qualsivoglia formato, contenente le generalità complete del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro, documento che i lavoratori sono tenuti ad esporre. Analoga esposizione è fatta carico ai lavoratori autonomi che devono, a proprie spese, munirsi della tessera di riconoscimento.

 

Dal predetto obbligo dell’esposizione della tessera di riconoscimento sono esclusi i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti, a condizione però che in un apposito registro da tenersi sul posto di lavoro (registro preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio) annotino gli estremi identificativi di tutto il personale, sia autonomo che subordinato, comunque giornalmente occupato nel cantiere.

 

La violazione sia dell’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento, che dell’annotazione nel registro giornaliero degli estremi identificativi dei lavoratori occupati giornalmente nel cantiere, sia la mancata tenuta sul posto di lavoro del registro stesso è punita con la sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore occupato.

 

Anche il lavoratore che non espone la tessera di riconoscimento, ancorché munito del documento, è punito con la sanzione amministrativa da € 50 ad € 300.

 

Le due sopradette sanzioni amministrative non sono diffidali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs  n. 124/2004.

 

  1. Assunzioni in edilizia. (art. 36 bis, comma 6).

 

Innovando le precedenti disposizioni legislative, il termine, entro cui il datore di lavoro dell’edilizia, inquadrato ovvero inquadrabile come edile ai fini previdenziali (c.s.c. 1./4.13.XX), deve  comunicare l’assunzione di un lavoratore, con documentazione di data certa, è anticipato al giorno precedente a quello della instaurazione del rapporto stesso.

 

La violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro è punita con la sanzione amministrativa pari ad una somma da € 100 ad € 500.

 

 

  1. Lavoratori in nero (art. 36 bis, comma 7)

 

Le innovazioni introdotte dal comma sette sono sia in relazione ai soggetti non registrati, sia all’Ente competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa .

 

“Il datore di lavoro che impiega lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ferma restando l’applicazione  delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

La sanzione si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare.

La formulazione dell’art. 36 bis si differenzia dalla precedente di cui al comma 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73  per “l’impiego di personale  non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”.

In altri termini mentre prima dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis i lavoratori in nero erano soltanto i lavoratori subordinati, dopo il 12 agosto sono da considerare lavoratori in nero anche i parasubordinati, nonché gli autonomi,  sconosciuti agli istituti previdenziali.

 

Infatti l’indicazione di cui all’art. 36 bis di “lavoratori non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria” diversificandosi dalla precedente norma sopra richiamata (“lavoratori  dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie“)  porta alla conclusione che lavoratore in nero è il soggetto (subordinato, parasubordinato, autonomo)  che:

·         non è registrato nei libri paga e matricola regolamentari,

·         è anche sconosciuto come lavoratore della ditta  ai competenti Servizi per l’Impiego a seguito di omessa comunicazione  di denuncia di assunzione, denuncia che si può considerare quale documentazione obbligatoria, di data certa da cui si può trarre l’indicazione della effettiva esistenza del rapporto di lavoro e della esatta data di assunzione del lavoratore.

 

Per lo stesso principio è da considerare altresì lavoratore in nero anche l’autonomo che presta attività lavorativa nel cantiere edile, non iscritto alla Camera di Commercio e ai relativi albi di categoria e quindi sconosciuto agli enti previdenziali.

 

La competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa non appartiene più all’Agenzia delle Entrate (che applicava la sanzione amministrativa dal  200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione), ma dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/2006 la competenza fa capo alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

 

Ne consegue che l’Ispettore dell’INPS, che rileverà la condotta punibile con la sanzione in discorso, dovrà procedere alla trasmissione alla Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio del verbale di accertamento, accompagnata da una esauriente nota illustrativa.

 

In linea generale resta fermo comunque il principio che la constatazione e la conseguente contestazione della violazione compete agli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

 

Per quanto attiene ai profili contributivi il settimo comma stabilisce altresì che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore c.d. in nero non può essere inferiore a euro 3000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa e non è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 124/2004.

 

Considerato che la sanzione civile nell’importo minimo di 3000 € è riferita all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, la disposizione è applicabile nel momento in cui sia già scaduto il termine per il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento e non prima della scadenza del predetto termine.

Inoltre ciascun ente, titolare dei contributi dovuti, è competente a ricevere la “sanzione civile” come sopra individuata in considerazione del fatto che i termini di scadenza per il versamento dei contributi previsto dall’art. 116, comma 8 e seguenti della legge n. 388/2000 sono messi in relazione al termine previsto per ciascuno dei predetti Enti

 

Pertanto la verifica del calcolo delle sanzioni civili come formulate sopra dovrà essere effettuata dall’ispettore individualmente  per ciascun lavoratore in nero e verificata con l’effettivo importo delle sanzioni dovute per l’evasione contributiva contestata.

Qualora l’ispettore di vigilanza, effettuati i conteggi per ciascun lavoratore interessato, rilevi che l’importo delle sanzioni civili per omesso versamento sia inferiore a euro 3000, deve addebitare tale importo facendo esplicito riferimento al comma  7 dell’art. 36 bis del  d.l. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006:

 

                                 

  1. Riduzioni contributive alle imprese edili (comma ottavo).

 

Sono confermate le agevolazioni contributive, gli sgravi per il Mezzogiorno e le riduzioni per le fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese edili, previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 264, convertito con modificazioni nella legge n. 341/1995, con esclusione dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tale esclusione dai benefici sopra indicati si estende per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza

 

  1. Proroga del termine di prescrizione dei contributi ex art. 2, c. 26 della legge  n. 335/1995 (comma 11).

 

Il termine prescrizionale dei contributi di pertinenza della gestione di cui all’art. 2, c. 26 della legge n. 335/95 (c.d. parasubordinati) relativo all’anno 1996 è prorogato al 31.12.2007.