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La gestione separata per i lavoratori autonomi


Definizione di Lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo, così come descritto nel Codice Civile, è colui che compie, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.

Le forme in cui svolgere un’attività autonoma sono:


a) Si considera artista o professionista chi svolge un’arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità.
Per le professioni protette è richiesta l’iscrizione preventiva in albi, ordini, elenchi (avvocati, architetti, dottori commercialisti), subordinata di norma al superamento di un esame di Stato mentre per le professioni libere non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti).
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre aprire la partita IVA, iscriversi all’INPS o ad altre casse specifiche per le professioni protette (per il versamento dei contributi previdenziali), tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti.

b) Una seconda forma del lavoro autonomo è rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, un’attività lavorativa prestata senza vincolo di subordinazione, ma comunque in modo continuativo.

A differenza del lavoro dipendente, in questo caso non si viene assunti dal datore di lavoro, ma si presta la propria opera secondo quanto concordato con il committente.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale non è necessaria l’apertura della partita IVA, viene trattenuta direttamente dal committente una ritenuta d’acconto ai fini IRPEF pari al 20% dei compensi, ma è necessaria l’iscrizione all’INPS (per il versamento dei contributi), deve essere presentata la dichiarazione dei redditi.

c) Se invece la prestazione di lavoro è un fatto occasionale, non ripetitivo (es. la distribuzione occasionale di volantini pubblicitari) allora si effettua una prestazione occasionale.
In questo caso non si richiede l’apertura della partita IVA., vi è un’assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 20% , non si richiedono iscrizioni o versamenti previdenziali, ma esiste comunque l’obbligo della dichiarazione dei redditi.
Dal 1° aprile 1996 è stata istituita presso l’INPS una nuova cassa previdenziale obbligatoria destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, definite "atipiche" e meglio conosciute come "parasubordinate" per le collaborazioni coordinate e continuative; accanto vi sono le figure professionali pure che sono prive di appositi Albi.

La norma istitutiva è l’art. 2 comma 26 delle legge 335 dell’8 agosto 1995, nota come "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

I soggetti obbligati alla contribuzione sono:

Decorrenza
La decorrenza dell’obbligo di iscrizione è:

Iscrizione
I soggetti interessati al contributo devono richiedere l’iscrizione alla gestione separata. La domanda deve sempre indicare: i dati personali e anagrafici; il domicilio; il Codice Fiscale; il numero di Partita IVA se il soggetto è un professionista o artista; il tipo di attività; la data di inizio della attività; i dati del committente (denominazione, codice fiscale, sede amministrativa o filiale) nel caso di collaborazione coordinata e continuativa o incaricati alla vendite a domicilio.

La denuncia di inizio attività effettuata dal collaboratore segnala all’INPS l’esistenza del rapporto e garantisce all’interessato la verifica degli obblighi di tutela previdenziale a suo favore.

La mancata iscrizione non genera sanzione.

La denuncia può essere presentata presso l’INPS di competenza dove risiede il professionista e per il collaboratore la scelta è tra la competenza della propria residenza o la competenza del committente.
In ogni caso tutte le sedi INPS possono ricevere la domanda di iscrizione.

In caso di mancata iscrizione e con la presenza di versamenti da parte del committente a favore di un soggetto, l’iscrizione avviene d’ufficio.

Contribuzione
La legge istitutiva ha fissato il contributo nella misura del 10% da calcolare sul reddito determinato ai fini IRPEF. La legge finanziaria 1998 (legge 449/1997) ha distinto il contributo a seconda se i soggetti interessati sono già coperti o meno da altra contribuzione obbligatoria.

Si è così determinato un doppio binario:

La legge finanziaria 488 del 23 dicembre 1999 ha ulteriormente aumentato la misura per i soggetti privi di copertura di 1 punto percentuale, portando così a 12,50% l’aliquota contributiva (il contributo totale dovuto è del 13%).

Ripartizione dell’aliquota
La legge pone l’onere contributivo in modo diverso a seconda del soggetto obbligato.

Reddito imponibile
La base imponibile su cui deve essere calcolato il contributo è diversa a seconda del soggetto interessato.

Massimale
Il contributo non può superare il tetto stabilito dalle legge, rivalutato ogni anno

ANNO

REDDITO
IMPONIBILE

CONTRIBUZIONE DOVUTA

1996

132.000.000

13.200.000 (tutti 10%)

1997

137.148.000

13.714.800 (tutti 10%)

1998

139.480.000

13.948.000 (soggetti coperti da altra contribuzione 10%) 16.737.600 (altri 12%)

1999

141.991.000

14.199.100 (soggetti coperti da altra contribuzione 10%) 17.038.920 (altri 12%)

2000

144.263.000

14.426.300 (soggetti coperti da altra contribuzione 10%) 18.754.190 (altri 13%)

Versamento
Anche per il versamento occorre distinguere tra le varie figure.

Modello di versamento
Sino al 1997 l’INPS aveva predisposto un bollettino (GLA21) mediante si poteva ottemperare all’obbligo di versamento. Con la semplificazione e unificazione degli adempimenti fiscali e contributivi il modello da utilizzare è F24.
La sezione INPS è la 3, in essa occorre indicare:

Altri adempimenti
Mentre i professionisti e artisti devono versare il contributo senza altri obblighi, per i collaboratori coordinati e continuativi e venditori porta a porta la normativa ha introdotto altri adempimenti tutti in capo ai committenti

  

Gli adempimenti possono essere così schematizzati:

TIPOLOGIA

ADEMPIMENTO

Fiscale

Assoggettamento a ritenuta d’acconto del 20%; certificazione fiscale

Previdenziale

Contributo 10-13% con quota a carico del Committente (2/3) e del collaboratore (1/3)

Assistenziale

Contributo INAIL da determinare in funzione del rischio da assicurare (sempre con quote a carico delle parti contraenti come per contribuzione previdenziale)

 

Un emendamento presentato alla Commissione Finanze del Senato "assimila" ulteriormente il rapporto coordinato al lavoro dipendente; il progetto infatti tende a riordinare gli adempimenti prevedendo a carico dei committenti ulteriori pesanti adempimenti (prevalentemente di ordine tributario) che possono essere così riassunti:

TIPOLOGIA

ADEMPIMENTO

Fiscale

Assoggettamento ad aliquota progressiva in funzione del reddito con riconoscimento delle detrazioni reddituali; conguaglio fiscale di fine anno (o fine rapporto); assoggettamento a ritenute per addizionali IRPEF; certificazione con modello CUD

Previdenziale

Contributo 10-13% con quota a carico del Committente (2/3) e del collaboratore (1/3)

Assistenziale

Contributo INAIL da determinare in funzione del rischio da assicurare (sempre con quote a carico delle parti contraenti come per contributo previdenziale)

 

PROSPETTO SCHEMATICO dei provvedimenti base:

NATURA DEL PROVVEDIMENTO

ENTE

Legge 8-8-95 n° 335

Parlamento (Istituzione del contributo 10%)

DM 2-5-96 n° 281

Min. Lavoro

DL n° 499 del 24-9-96

CDM

L. 23-12-96 n° 662

Parlamento

L. 23.12.97 n° 449

Parlamento

Dlgs 30-4-97 n° 184

CDM

L. 17.4.99 n° 144

Parlamento

L. 23.12.99 n° 488

Parlamento

Dlgs 23-02-00 n° 38

CDM

CIRCOLARI:

ENTE

NUMERO CIRCOLARE

MESSAGGIO/RISOLUZIONE

INPS 1995

318

6706, 11459

INPS 1996

112, 124, 201, 208

36797, 10300, 15343

INPS 1997

23,25,83,106, 201

 

INPS 1998

21,34,44,72,238

 

INPS 1999

47,99

 

Min. Finanze 1995

108-e

109-e

Min. Finanze 1997

25-e 212-e

 

Min. Lavoro

 

12-3-96 e 24-9-96

Redditi Assoggettati

Redditi non assoggettati ad altre contribuzioni previdenziali

Lav. Autonomi che svolgono attività professionale e che non sono soggetti a contribuzione c/o una Cassa di previdenza.

Articolo 49 primo comma TUIR

 

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Amministratori, sindaci;

Articolo 49 secondo comma TUIR

 

Venditori porta a porta

L. 426 11-6-71 art. 36

Redditi Esclusi

Borse di studio

Redditi di impresa

Diritti d’autore

Redditi prodotti in forma associata

Associazione in partecipazione

Utili dei soci promotori/fondatori

Ind. per cessazione rapporti di agenzia

Giudice di pace /giudici tributari

Redditi diversi di lavoro autonomo

Levata di protesti (segretari comunali)