La gestione separata per i lavoratori autonomi
Il lavoratore autonomo, così come descritto nel Codice Civile, è colui che compie, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.
Le forme in cui svolgere un’attività autonoma sono:
a) Si considera artista o professionista chi svolge un’arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità.
Per le professioni protette è richiesta l’iscrizione preventiva in albi, ordini, elenchi (avvocati, architetti, dottori commercialisti), subordinata di norma al superamento di un esame di Stato mentre per le professioni libere non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti).
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre aprire la partita IVA, iscriversi all’INPS o ad altre casse specifiche per le professioni protette (per il versamento dei contributi previdenziali), tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti.
b) Una seconda forma del lavoro autonomo è rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, un’attività lavorativa prestata senza vincolo di subordinazione, ma comunque in modo continuativo.
A differenza del lavoro dipendente, in questo caso non si viene assunti dal datore di lavoro, ma si presta la propria opera secondo quanto concordato con il committente.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale non è necessaria l’apertura della partita IVA, viene trattenuta direttamente dal committente una ritenuta d’acconto ai fini IRPEF pari al 20% dei compensi, ma è necessaria l’iscrizione all’INPS (per il versamento dei contributi), deve essere presentata la dichiarazione dei redditi.
c) Se invece la prestazione di lavoro è un fatto occasionale, non ripetitivo (es. la distribuzione occasionale di volantini pubblicitari) allora si effettua una prestazione occasionale.
In questo caso non si richiede l’apertura della partita IVA., vi è un’assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 20% , non si richiedono iscrizioni o versamenti previdenziali, ma esiste comunque l’obbligo della dichiarazione dei redditi.
Dal 1° aprile 1996 è stata istituita presso l’INPS una nuova cassa previdenziale obbligatoria destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, definite "atipiche" e meglio conosciute come "parasubordinate" per le collaborazioni coordinate e continuative; accanto vi sono le figure professionali pure che sono prive di appositi Albi.
La norma istitutiva è l’art. 2 comma 26 delle legge 335 dell’8 agosto 1995, nota come "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
I soggetti obbligati alla contribuzione sono:
Decorrenza
La decorrenza dell’obbligo di iscrizione è:
Iscrizione
La denuncia di inizio attività effettuata dal collaboratore segnala all’INPS l’esistenza del rapporto e garantisce all’interessato la verifica degli obblighi di tutela previdenziale a suo favore.
La mancata iscrizione non genera sanzione.
La denuncia può essere presentata presso l’INPS di competenza dove risiede il professionista e per il collaboratore la scelta è tra la competenza della propria residenza o la competenza del committente.
In ogni caso tutte le sedi INPS possono ricevere la domanda di iscrizione.
In caso di mancata iscrizione e con la presenza di versamenti da parte del committente a favore di un soggetto, l’iscrizione avviene d’ufficio.
Contribuzione
Si è così determinato un doppio binario:
La legge finanziaria 488 del 23 dicembre 1999 ha ulteriormente aumentato la misura per i soggetti privi di copertura di 1 punto percentuale, portando così a 12,50% l’aliquota contributiva (il contributo totale dovuto è del
13%).Ripartizione dell’aliquota
La legge pone l’onere contributivo in modo diverso a seconda del soggetto obbligato.
Reddito imponibile
Massimale
Il contributo non può superare il tetto stabilito dalle legge, rivalutato ogni anno
ANNO |
REDDITO |
CONTRIBUZIONE DOVUTA |
|
1996 |
132.000.000 |
13.200.000 (tutti 10%) |
|
1997 |
137.148.000 |
13.714.800 (tutti 10%) |
|
1998 |
139.480.000 |
13.948.000 (soggetti coperti da altra contribuzione 10%) 16.737.600 (altri 12%) |
|
1999 |
141.991.000 |
14.199.100 (soggetti coperti da altra contribuzione 10%) 17.038.920 (altri 12%) |
|
2000 |
144.263.000 |
14.426.300 (soggetti coperti da altra contribuzione 10%) 18.754.190 (altri 13%) |
Versamento
Modello di versamento
Altri adempimenti
Gli adempimenti possono essere così schematizzati:
TIPOLOGIA |
ADEMPIMENTO |
Fiscale |
Assoggettamento a ritenuta d’acconto del 20%; certificazione fiscale |
Previdenziale |
Contributo 10-13% con quota a carico del Committente (2/3) e del collaboratore (1/3) |
Assistenziale |
Contributo INAIL da determinare in funzione del rischio da assicurare (sempre con quote a carico delle parti contraenti come per contribuzione previdenziale) |
Un emendamento presentato alla Commissione Finanze del Senato "assimila" ulteriormente il rapporto coordinato al lavoro dipendente; il progetto infatti tende a riordinare gli adempimenti prevedendo a carico dei committenti ulteriori pesanti adempimenti (prevalentemente di ordine tributario) che possono essere così riassunti:
TIPOLOGIA |
ADEMPIMENTO |
Fiscale |
Assoggettamento ad aliquota progressiva in funzione del reddito con riconoscimento delle detrazioni reddituali; conguaglio fiscale di fine anno (o fine rapporto); assoggettamento a ritenute per addizionali IRPEF; certificazione con modello CUD |
Previdenziale |
Contributo 10-13% con quota a carico del Committente (2/3) e del collaboratore (1/3) |
Assistenziale |
Contributo INAIL da determinare in funzione del rischio da assicurare (sempre con quote a carico delle parti contraenti come per contributo previdenziale) |
PROSPETTO SCHEMATICO dei provvedimenti base:
NATURA DEL PROVVEDIMENTO |
ENTE |
Parlamento (Istituzione del contributo 10%) |
|
DM 2-5-96 n° 281 |
Min. Lavoro |
DL n° 499 del 24-9-96 |
CDM |
Parlamento |
|
L. 23.12.97 n° 449 |
Parlamento |
Dlgs 30-4-97 n° 184 |
CDM |
L. 17.4.99 n° 144 |
Parlamento |
L. 23.12.99 n° 488 |
Parlamento |
CDM |
CIRCOLARI:
ENTE |
NUMERO CIRCOLARE |
MESSAGGIO/RISOLUZIONE |
INPS 1995 |
318 |
6706, 11459 |
INPS 1996 |
112, 124, 201, 208 |
36797, 10300, 15343 |
INPS 1997 |
23,25,83,106, 201 |
|
INPS 1998 |
21,34,44,72,238 |
|
INPS 1999 |
47,99 |
|
Min. Finanze 1995 |
108-e |
109-e |
Min. Finanze 1997 |
25-e 212-e |
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Min. Lavoro |
|
12-3-96 e 24-9-96 |
Redditi Assoggettati
Redditi non assoggettati ad altre contribuzioni previdenziali |
Lav. Autonomi che svolgono attività professionale e che non sono soggetti a contribuzione c/o una Cassa di previdenza. |
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Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Amministratori, sindaci; |
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Venditori porta a porta |
L. 426 11-6-71 art. 36 |
Redditi Esclusi
Borse di studio |
Redditi di impresa |
Diritti d’autore |
Redditi prodotti in forma associata |
Associazione in partecipazione |
Utili dei soci promotori/fondatori |
Ind. per cessazione rapporti di agenzia |
Giudice di pace /giudici tributari |
Redditi diversi di lavoro autonomo |
Levata di protesti (segretari comunali) |