REGISTRO INFORTUNI
Vademecum sulle novità della Finanziaria 2007 in attesa dell'incontro con il ministero del lavoro. Sanzioni quintuplicate per i ritardi e la mancata istituzione.
Aggiornamento della disciplina giuridica del registro infortuni soprattutto dopo le recenti novità introdotte dalla legge finanziaria 2007, che ha quintuplicato la sanzione amministrativa in caso di inadempimento fissandola da un minimo di 2.580 euro a un massimo di 15.490 euro. È questo uno dei punti di attenzione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e su cui la Fondazione Studi sta lavorando nell'ambito del Centro Studi del ministero del lavoro che si riunirà a Roma presso la sede della Fondazione medesima il prossimo 9 e 10 maggio. In attesa di una modifica normativa è infatti necessario intervenire tempestivamente per fornire chiarimenti per individuare con certezza le violazioni previste dalla legge.
Soggetti obbligati. L'art. 403 del DPR 547/1955 stabilisce che tutte le aziende che per lo svolgimento delle proprie attività impieghino lavoratori subordinati o a essi equiparati, sono obbligate a istituire il registro degli infortuni.
Dalla sfera di applicazione della norma sono esclusi tutti i datori di lavoro che non sono anche imprenditori, in quanto non svolgono un'attività economica o la svolgono senza un'organizzazione aziendale o senza il carattere della professionalità. A titolo esemplificativo si precisa, pertanto, che l'obbligo non si estende ai datori di lavoro che eseguono lavori in economia.
Con la circolare n. 537/1959, il ministero del lavoro ha confermato l'obbligo della tenuta del registro degli infortuni per tutte le attività nelle quali sono occupati i lavoratori subordinati, con la sola esclusione di quelle previste dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1955, n. 547. Tali attività sono le seguenti:
La nota INAIL dell'11 luglio 2000 ha confermato la posizione espressa dalla ASL Roma/C che ha escluso l'obbligatorietà della tenuta del Registro degli infortuni per i committenti che occupino soltanto lavoratori parasubordinati.
Vidimazione del Registro. Prima di essere utilizzato, il Registro infortuni deve essere vidimato dal Servizio P.I.S.L.L. della Asl competente per territorio sul luogo di lavoro presso il quale viene custodito il Registro.
Generalmente viene anche richiesta una scheda anagrafica contenente alcuni dati aziendali inerenti la 626/94 e il versamento di una tassa locale. Pertanto anche la competenza a effettuare gli accertamenti e a contestare le violazioni amministrative eventualmente riscontrate in ordine alla tenuta del Registro infortuni compete alle aziende sanitarie locali.
Ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 626/94, l'organismo preposto alla vigilanza è l'azienda sanitaria locale, e in via concorrente la Direzione provinciale del lavoro, nelle sole attività comportanti rischi particolarmente elevati indicate nel DPCM 14 ottobre 1997 n. 412 (costruzioni edili, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, montaggio e smontaggio prefabbricati, lavori in sotterraneo e in galleria, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei).
Uno degli aspetti da chiarire riguarda la competenza territoriale del Registro. Infatti, non è chiaro se l'ambito sia provinciale oppure legato al territorio in cui operano le Asl che può essere anche inferiore alla provincia.
La tenuta del Registro e le sanzioni. Il Registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con decreto ministeriale il 12 settembre 1958. Ai sensi dell'art. 5, lett. O) del Dlgs 626/94 (così come modificato dal Dlgs. n. 242/1996), sul Registro debbono essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso il giorno dell'infortunio - dm lavoro 5/12/96 e circolare ministeriale n. 28/1997). Come risulta dal contenuto dell'art.
403 del DPR n. 547, sul Registro infortuni non debbono essere registrati i casi di malattie professionali (circolare n. 537/1959).
La nuova sanzione va da un minimo di 2.580 euro a un massimo di 15.490 euro. La nota n. 10250/2006 della DRL Lombardia considera allo stesso modo sanzionabile l'inosservanza dell'obbligo di istituire il Registro, ovvero l'istituzione avvenuta con ritardo rispetto all'insorgenza dell'obbligo. In tali casi, la DRL sostiene l'applicabilità dell'istituto della diffida obbligatoria di cui all'art. 13 Dlgs n. 124/2004, anche in considerazione della circ. n. 9/2006. (da Italia Oggi)