Circolare
Ministero del Lavoro n. 9 del 23 marzo 2006
Oggetto: Diffida obbligatoria di cui all'art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.
Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con precedente circolare n. 24/2004.
Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Pertanto, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.
Relativamente alla sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.
Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell'adozione del provvedimento.
Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie – quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro-, ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.
Al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.
Elenco (in formato pdf)