Sentenza n.610 dell’8.5.2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza, composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Adriana Doronzo Presidente
2) Dott. Francesco Zecchillo Giudice
3) Dott. Pietro Mastrorilli Giudice rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in materia di lavoro - previdenza - assistenza in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n.1305 R.G. 1998.
T R A
MASTRONICOLA Domenico, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano de Feudis, giusta procura a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio;
-Appellante-
E
BATTISTA Antonino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Friggione, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.12.1990 Mastronicola Domenico, premesso di aver lavorato, come impiegato d'ordine di 4° livello, alle dipendenze del dott. Battista Antonino, dall’1.6.1983 al 31.3.1989, di aver prestato la suddetta attività, sino all'1.6.1986, tutti giorni, escluso il sabato e la domenica, dalle ore 16 alle ore 20, lavorando, durante il periodo giugno - settembre, anche la mattina dalle ore 9 alle ore 13, compreso il sabato; dall'1.6.1986 al 31.5.1988 dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, escluso la domenica ed il pomeriggio del sabato; dall'1.6.1988 al 31.1.1989, tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica, dalle ore 16 alle ore 20; dall'1.2.1989 al 31.3.1989, tutti giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, escluso la domenica ed il pomeriggio del sabato; di aver ricevuto soltanto gli importi risultanti dall'allegato conteggio; tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi alla Pretura del lavoro di Trani il suddetto Battista Antonino per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di L. 65.608.377, oltre accessori, a titolo di differenze paga maturate secondo la contrattazione collettiva del settore, tredicesime e quattordicesime, ferie non godute, straordinario mai percepito e trattamento di fine rapporto.
Il convenuto si costituiva ritualmente contestando il fondamento della domanda e, segnatamente, l'allegata esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, avendo il ricorrente frequentato saltuariamente il suo studio professionale a titolo di "praticantato" al fine di apprendere le nozioni teorico - pratiche di consulente del lavoro.
Il Pretore, espletate le prove richieste dalle parti, all'esito di una consulenza tecnica ammessa al fine di quantificare esattamente le pretese economiche del lavoratore, con sentenza resa il 13.3.1998, rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Osservava, infatti, che il Mastronicola aveva omesso di provare, in modo adeguato, la contestata esistenza di un rapporto di subordinato.
Avverso la predetta sentenza il lavoratore proponeva appello con ricorso depositato il 4.12.1998, per le ragioni meglio risultanti nella parte motiva della presente sentenza e, comunque, contestando la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice.
Insisteva, infatti, nell'affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, essendo esso istante rimasto sempre assoggettato all’eterodirezione del convenuto.
Resisteva il Battista, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.
All'udienza odierna, riuniti gli appelli ed acquisiti gli atti e i documenti delle parti, la discussione precedeva la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é infondato e va, pertanto, rigettato.
Premesso che la domanda del Mastronicola presuppone pacificamente un'indagine sull'effettiva sostanza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e, quindi, un'attenta verifica del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado, va ricordato che, secondo quanto più volte affermato dalla S.C., ciò che veramente caratterizza il rapporto di lavoro subordinato é la "subordinazione", da intendersi come assoggettamento personale del lavoratore ad un potere disciplinare, organizzativo e direttivo del datore di lavoro che inerisca alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già al risultato della stessa.
Gli altri elementi "caratteristici" del lavoro subordinato, quali l'oggetto della prestazione (che nel lavoro subordinato é dato dalle stesse energie lavorative, mentre nel lavoro autonomo é costituito dal risultato dell'attività organizzata dal lavoratore), l'inesistenza di rischio e di organizzazione imprenditoriale in capo al prestatore, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la forma, nonché la predeterminazione della retribuzione, sono invece privi di autonomo valore decisivo, essendo soltanto criteri secondari che, in quanto tali, vanno considerati come meri elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale della. vicenda (cfr., tra le tante, Cass. 13.7.1988 n. 4150, Cass. 11.11.1986 n. 6619; Cass. 21.1.1987 n. 548; Cass. 2.3.1987 n. 2194; Cass. 13.5.1987 n. 4407).
Orbene, esaminando le risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado, va rilevato innanzitutto che nessuno dei testi si é in alcun modo soffermato sulla fondamentale circostanza della natura del potere in concreto esercitato dal Battista durante la gestione del rapporto lavorativo con l’odierno appellante.
Trattasi indubbiamente di una grave carenza probatoria che non può che ridondare a carico del lavoratore sul quale incombeva, nel caso di specie, l'onere di fornire la prova della "subordinazione" come sopra intesa, trattandosi di una circostanza costitutiva della domanda proposta in ricorso.
Ed infatti, l'unico teste che ha detto qualcosa al riguardo é il Marasciuolo (v. verbale del 28.1.1992), il quale ha semplicemente riportato che il ricorrente "provvedeva a registrare le fatture, e su direttive provvedeva alla contabilità; provvedeva, inoltre, a ritirare presso i clienti documenti e pagamenti di onorari ...".
Nessuna specificazione é stata, tuttavia, fornita in ordine alla natura di tali direttive (che, a quanto pare, concernevano, peraltro, soltanto la contabilità e, segnatamente - v. chiarimenti resi all’udienza del 20.9.1994, in sede di rinnovazione della testimonianza - l'attività di registrazione delle fatture), laddove, avuto riguardo al tenore delle contestazioni mosse dall'appellato - il quale, fin dal primo momento, ha eccepito la sussistenza di un rapporto di mero praticantato - tale indagine, nel particolare caso in esame, rivestiva una particolare rilevanza: é di tutta evidenza, infatti, che le direttive del professionista rappresentano un elemento essenziale anche di tale tipo di rapporto, con la conseguenza che era necessario appurare, in modo adeguato, se le stesse consistevano in insegnamenti finalizzati a consentire la formazione professionale del praticante, ovvero, come sembra assumere il lavoratore, in veri e propri ordini inerenti all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa.
Senza contare che scarsa appare, comunque, l'attendibilità del suddetto teste (ex dipendente del Battista) - che poi é, in sostanza, l'unico che abbia, in qualche modo, supportato la prospettazione del lavoratore - ove si consideri che ha dichiarato:
- che il ricorrente ha lavorato dal 1983 fino a metà del 1984 soltanto il pomeriggio, e da tale ultima data fino al 1989 sia al mattino che al pomeriggio, laddove lo stesso Mastronicola ha, invece, dedotto in ricorso di aver lavorato soltanto di pomeriggio sino al giugno 1986, nonché dal giugno 1988 fino al gennaio 1999;
- che il ricorrente già all'inizio del rapporto (giugno 1983) riceveva L. 100.000 al mese, poi via via aumentate fino a L. 400.000 mensili, laddove, dal conteggio allegato al ricorso si desume, invece, che il Mastronicola ha, di fatto, lavorato gratuitamente fino al giugno 1986, avendo percepito la prima paga soltanto nel luglio 1986.
Peraltro, si deve evidenziare che la S.C. ha, di recente, precisato che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, occorre far riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v. Cass. Sez. un. 30.6.1999 n. 379).
Nel caso in esame, invece, é emersa - come dato incontroverso - una notevole variabilità, per non dire elasticità, dell'orario lavorativo (si veda, anche prescindendo dalle deposizioni testimoniali, la prospettazione dei fatti indicata nello stesso ricorso), nonché la circostanza - indubbiamente ambigua - della totale gratuità del primo triennio lavorativo, per poi pervenire ad una paga mensile quanto mai variabile (v. conteggio allegato al ricorso introduttivo), rispetto alla quale il ricorrente non ha mai neppure allegato tempi e le modalità di pagamento.
In tale contesto, risulta, evidentemente, del tutto irrilevante la questione dell'inattendibilità dei testi di parte convenuta - sollevata nell'atto di appello - atteso che, anche a voler prescindere in toto dalle loro deposizioni, restano intatte le gravi lacune probatorie di cui s’è detto.
Così come di nessun particolare rilievo é la sentenza penale di patteggiamento a carico del Battista, prodotta dall'appellante in questa sede, sia in forza del disposto dell'art.445 c.p.p., sia perché, dalla relativa motivazione (v. pag. 9), emerge che l'assunto contenuto nel capo di imputazione sub E (ove si parla di un rapporto di lavoro del Mastronicola alle dipendenze del Battista dal 7.6.1988 al 31.1.1989) é scaturito dalle dichiarazioni rese, in sede di indagini, dallo stesso appellante.
Parimenti, del tutto inconferente appare il richiamo, operato dall'appellante, alla disciplina regolamentare del praticantato per la professione di consulente del lavoro, dato che essa si limita a stabilire i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro, e, quindi, non incide in alcun modo né sull'effettiva natura del sottostante rapporto d'opera, né, tanto meno, sulla sussistenza o meno dell'elemento della subordinazione.
Per tutte le suesposte considerazioni l'appello va integralmente disatteso e la sentenza pretorile dev'essere confermata.
Ragioni di equità, considerati i motivi della decisione, consigliano l'integrale compensazione delle spese processuali relative a questo grado del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, quale giudice d'appello per le controversie in materia di lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Mastronicola con ricorso depositato il 30.4.1998 avverso la sentenza resa dal Pretore del Lavoro di Trani in data 13.3.98, così provvede:
-rigetta l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali di questo grado del giudizio.
Trani, così deciso nella camera di consiglio il 13.4.2000.
Il Presidente
(F.to: Dr.ssa Adriana Doronzo)
Il G. estensore
(F.to: Dott. Pietro Mastrorilli)
Depositato oggi in Cancelleria
Trani, 8 maggio 2000