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CONTRIBUTO LAVORATORI PARASUBORDINATI E PROFESSIONISTI

(manuale tratto dal sito Internet dell’INPS)

CONTRIBUTI

 

ISCRIZIONE

Decorrenza dell'obbligo assicurativo

La decorrenza dell’obbligo di iscrizione, già fissato al 1 gennaio 1996 dalla legge 335/1996, è posposta e decorre:

(legge 335/1995, legge 662 art. 1 comma 214 del 1996; circolare INPS 19072 del 2 aprile 1996)

L'iscrizione all'INPS

I soggetti interessati dal contributo devono richiedere l’iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi e parasubordinati.

L’adempimento è posto a carico dell’interessato – professionista o al collaboratore coordinato o al venditore a domicilio

Termine di iscrizione.

Le norme dopo diversi rinvii hanno fissato il termine di presentazione della denuncia per i soggetti già in attività:

    1. per i lavoratori sprovvisti di copertura previdenziale obbligatoria al 30 aprile 1996;
    2. per i lavoratori iscritti ad un Ente o Cassa obbligatoria o già pensionati, o autorizzati ai versamenti volontari o con copertura assicurativa figurativa al 31 luglio 1997.

Per il periodo successivo all’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo le norme non specificano un termine, perciò uso vuole l’iscrizione debba avvenire contestualmente all’inizio della attività. Per quanto riguarda il momento occorre distinguere tra i diversi soggetti interessati:

    1. per i professionisti l’iscrizione deve avvenire al momento dell’apertura della partita IVA;
    2. per i collaboratori e i venditori a domicilio all’inizio del rapporto di collaborazione. La data deve intendersi quella dell’accettazione della carica per gli amministratori, sindaci e dall’attribuzione dell’incarico per gli altri collaboratori.

Se l’attività è svolta in modo gratuito non esiste alcun obbligo di comunicazione (circolare INPS 124 del 1996).

La domanda.

L’iscrizione avviene con la presentazione di una domanda in forma libera, contenente:

Oppure utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’INPS.

Al committente non è previsto alcun obbligo di iscrizione, come avviene per i lavoratori dipendenti, ma è opportuno che si assicuri che il collaboratore ha provveduto a quanto di sua competenza

La denuncia di inizio attività effettuata dal collaboratore segnala all’INPS l’esistenza del rapporto e garantisce all’interessato la verifica degli obblighi di tutela previdenziale a suo favore.

Inoltre, gli stessi soggetti tenuti alla iscrizione devono comunicare la cessazione dell’attività entro i trenta giorni dal verificarsi (Non è obbliga ma uso).

La competenza.

La competenza a ricevere la domanda di iscrizione dei lavoratori autonomi è della sede competente al territorio nel quale:

Tutte le sedi INPS possono ricevere le domande di iscrizione.

Iscrizione d’ufficio.

In caso di mancata denuncia da parte degli interessati ed in presenza di versamenti la sede INPS accenderà una posizione individuale.

 

LA CONTRIBUZIONE

La Contribuzione dovuta

Il contributo dovuto è in misura percentuale da calcolarsi sul reddito determinato ai fini IRPEF, prodotto per le attività che hanno generato l’iscrizione alla gestione, risultante dalla dichiarazioni annuali o dagli accertamenti definitivi, entro il tetto massimo contributivo annuo

L’aliquota

L’articolo 2 comma 29 della legge 335 ha fissato la misura del contributo nell’aliquota del 10%.

L’aliquota del 10% vale anche per il computo del montante contributivo da accreditare sulle posizioni individuali.

La legge può variare le due aliquote.

La variazione è stata introdotta dall’art. 59 comma 16 della legge 449 del 1997 (legge finanziaria): la finalità è creare una base unificata del lavoro autonomo .

La misura è stata fissata in maniera diversa a seconda della posizione personale previdenziale dei soggetti interessati:

  1. per i soggetti senza copertura previdenziale obbligatoria il contributo è elevato di 1,5 punti percentuali con un incremento di 0,50 ogni biennio fino al raggiungimento del 19 punti percentuali.
  2. per i soggetti già con copertura previdenziale o pensionati il contributo rimane invariato al 10%

L’ulteriore variazione. L’art. 51 comma 1,3,4 della legge 488 del 23 dicembre 1999 ha elevato al 12.50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 la contribuzione dei soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria

L’aliquota aggiuntiva per prestazioni temporanee. Alla contribuzione per la gestione pensionistica l’art. 59 comma 15 legge 449/1997 a partire dal 01 gennaio 1998 ha aggiunto un’ulteriore aliquota dello 0,50% diretta ad estendere ai soggetti interessati e senza copertura previdenziale anche la tutela della maternità e degli assegni per il nucleo familiare , con l’erogazione delle prestazioni che avranno specificazione in appositi decreti ministeriali.

Anno

Soggetti

Aliquota

Assicurazione previdenziale

Matern. – Assegni al nuc. Familiare

1996/97

Senza copert. Previd

10%

No

1996/97

Con copert. Previd

10%

No

1998/99

Senza copert. Previd

11,50% + 0,50%

1998/99

Con copert. Previd

10%

No

2000/01

Senza copert. Previd

12,50% + 0,50%

2000/01

Con copert. Previd

10%

No

 

Qualora nel corso dell’anno si succedano periodi con solo lavoro assicurabile alla gestione separata ed altri periodi con attività rientrante nella tutela di altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota contributiva sarà determinata proporzionalmente al perdurare delle diverse situazioni.

L’aumento della contribuzione deve essere applicato sui compensi erogati dal 1 gennaio 1998 e 1 gennaio 2000 anche se riferiti a prestazioni rese in periodi anteriori, purché si tratti di periodi nei quali il soggetto non svolgeva in contemporanea altra attività soggetta ad altre forme di previdenza

Per la corretta applicazione della norma si consiglia ai committenti di farsi rilasciare una dichiarazione relativa alla condizione assicurativa di tali soggetti.

(legge 335/1995; legge 449/1997 art. 59 comma 15; legge 488/1999 art. 51 comma 1-3-4; circolare INPS 34 del 7.2.98; circolare INPS 44 del 24.2.1998; circolare INPS 72 del 1.4.1998; circolare INPS 37 del 16.2.2000).

Chi resta al 10%

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

La normativa sulla gestione separata ha dettato le regole per gli adempimenti collegati al versamento ed a tutte le operazioni necessarie per effettuare l’accredito del contributo sulle posizioni individuali dei soggetti interessati.

Anche in questa fase dobbiamo distinguere tra le varie figure di lavoratori autonomi

    1. Lavoratori autonomi professionisti.

Su cosa si versa: il contributo deve essere calcolato sul reddito professionale, determinato dalla differenza tra ricavi effettivamente riscossi e costi effettivamente pagati, quindi è noto solo a fine anno, pertanto seguono le stesse modalità previste delle imposte sui redditi.

Termini

I termini di scadenza sono fissati nell’art. 1 comma 212 della legge finanziaria 662 del 1996 :

Le date previste sono le stesse per il versamento delle imposte dirette.

Inoltre a seguito della riscossione unificata i soggetti interessati possono applicare la compensazione tra crediti erariali e beneficiare del differimento di un mese, maggiorato dal 0,50% di interesse per il 1997. E per il 1998-1999, dal 01/06 al 20/6, maggiorato dello 0,40% d'interesse. A partire dal 1999 le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto possono essere rateizzate.

Le somme versate a titolo di acconto eccedenti il contributo dovuto sono considerate come acconto per l’anno successivo oppure su richiesta rimborsate con l’applicazione degli interessi.

    1. Collaboratori coordinati e continuativi e venditori porta a porta.

Per questi soggetti l’obbligo di versamento grava sui committenti per il contributo totale dovuto, comprensivo della quota a carico del/i collaboratori.

Termini

Il versamento segue il criterio di cassa e deve essere eseguito entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, cumulativamente per tutti i collaboratori presenti e per i quali esso è dovuto. Per questo tipo di versamento è esclusa la possibilità di rateazione

 

Riepilogo delle scadenze di versamento

Professionisti

  • 31 maggio saldo contributo anno precedente e primo acconto 40%
  • 30 novembre secondo acconto 40%

Collaborazione coordinata e continuativa

  • Entro il giorno 16 mese successivo al pagamento del compenso

Venditori porta a porta

 

RIMBORSI

La norma

Il legislatore nel disciplinare la contribuzione alla gestione separata ha disciplinato alcune ipotesi di rimborso dei contributi versati.

La norma di riferimento è l’articolo 2 comma 26 della legge 335/1995.

    1. Professionisti : I soggetti che al momento della determinazione del saldo dovuto per l’anno di competenza (in fase di dichiarazione dei redditi) hanno versato acconti superiori al dovuto possono inoltrare richiesta di rimborso con applicazione degli interessi al tasso semestrale del 2,50% . Gli interessi si applicano dal secondo semestre successivo alla data della domanda . In alternativa l’eccedenza può essere dedotta dall’acconto per l’anno successivo ( art. 1 comma 213 legge 662/1996, circolare 112 del 25 maggio 1996, circolare 193 del 26 agosto 1998 punto 14);

b) Collaboratori coordinati e continuativi e incaricati alle vendite a domicilio: Per questi soggetti la normativa prevede la possibilità di rimborso in caso di versamento eccedente il massimale contributivo. Anche in questo caso è prevista la scelta fra:

    1. Ultrasessantenni che non conseguono diritto a trattamento pensionistico. Questi soggetti hanno avuto dalla normativa una disciplina particolare. L’articolo 4 comma 2 del DM 282/1996 stabilisce che per il primo quinquennio di applicazione della norma ( dal 01 aprile 1996 al 31 marzo 2001 per i soggetti – professionisti o collaboratori o incaricati alle vendite a domicilio - senza altra copertura previdenziale e dal 30 giugno 1996 al 29 giugno 2001 per quelli con copertura previdenziale) i soggetti che al momento dell’entrata in vigore della normativa avevano il requisito del sessantesimo anno di età e che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguono diritto a trattamenti pensionistici e per tali, diritto a pensione autonoma nella Gestione separata o ai trattamenti di cui all’art. 3 dello stesso DM fra cui anche la pensione supplementare o supplemento di pensione, possono richiedere la restituzione dei contributi.
    2. Si tratta in definitiva di quei soggetti che, per esempio, hanno svolto sempre attività di amministratore di società, al 01 aprile 1996 avevano compiuto 60 anni e al 31 dicembre 2000 cessano la loro attività. La normativa vigente non prevede alcun conteggio pensionistico e pertanto non maturano diritto ad alcun tipo di prestazione. In questo caso sono dovuti interessi al tasso composto del 4,5% annuo dalla data della domanda di rimborso e l’importo è assoggettato a trattamento fiscale in quanto prestazione una tantum (art. 4 comma 2 DM 282 /1996, circolare 83 del 26 agosto 1998 punto 1.3, circolare 83 del 28 marzo 1997, circolare 104 del 12 maggio 1999);

    3. Altri casi di rimborso: Vi sono inoltre altre situazioni non previste dalla normativa che possono generare rimborso. Si tratta di versamenti effettuati per attività e su redditi non soggetti all’obbligo contributivo della Gestione separata Esempio sono i contributi versati dai professionisti delle nuove Casse di Previdenza istitutite ai sensi del D. Lgs. 103/1996 in fase di attuazione oppure per la contribuzione dovuta per collaborazioni giornalistiche, per le quali nell’anno 1997 si è costituita una apposita gestione presso la Cassa dei giornalisti (INPGI), sostitutiva della Gestione presso l’INPS. Gli interessi in questione si applicheranno nella misura del tasso legale annuo dalla data della domanda e fino alla data di effettiva restituzione delle somme indebite

 

SOGGETTI

CONCETTI GENERALI

 La Legge istitutiva

La legge 335/95 ha istituito presso l’INPS una nuova forma di previdenza obbligatoria destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, prive di appositi Albi, oppure quelle attività che la giurisprudenza definisce atipiche, quali le collaborazione coordinate e continuative, cd "parasubordinati " nonché gli incaricati alla vendita a domicilio, cd "venditori porta a porta"

La norma

La norma istitutiva della Cassa previdenziale è l’art. 2 commi dal 26 al 31 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nota come "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" integrata dai DM 281 e 282 del maggio 1996

Cosa dice:

Elenca i soggetti per i quali ricorre l’obbligo assicurativo:

Le prime due categorie sono individuate richiamando il dettato della legislazione fiscale, art. 49 Tuir 917/86 comma 1 e 2 lett. a), la terza tramite il richiamo all’art. 36 della legge 426/71.

Elemento della norma è un reddito collegato all’esercizio delle attività previste, reddito che risulta compatibile con l’esistenza di altre forme assicurative o della qualifica di pensionato; sono interessati, inoltre, i non residenti in Italia tenuti alla presentazione della denuncia dei redditi

Definizione

L’art. 49 del Tuir (DPR 917/1986) distingue i redditi di lavoro autonomo in due categorie:

Comma 1: sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio d’arti e professioni

Cioè dall’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, d’attività artistiche, intellettuali o anche di servizi diverse da quelle elencate dall’art. 2195 del c.c. (attività d’impresa).

Caratteristiche

 

PROFESSIONISTI

Attività professionali con obbligo d’iscrizione ad Albo.

Quali sono?

Dottori commercialisti:

Cassa istituita con legge 59/1963 integrata con legge 29/1986 privatizzata il 2.8.95

Ragionieri e periti commerciali:

Cassa costituita con legge 160/1963, modificata con legge 414/1991 – privatizzata nel 1995

Ingegneri ed architetti:

Cassa istituti dalla legge 179/1958, modificata ed integrata dalla legge 6/1981 e legge 290/1990 – privatizzata 28.12.95

Geometri

Cassa istituita dalla legge 990/1955 modificata ed integrata con legge 773/1982 e 290/1990 - privatizzata 28.11.95

Avvocati e procuratori

Cassa istituita con legge 6/1952 ultima modifica legge 141/1992 – privatizzata 29/9.1995

Veterinari

Cassa istituti legge 81/1958 ultima integrazione legge 19/1991 – privatizzata il 2.1.1996

Consulenti del lavoro

Ente di previdenza istituita legge 1100/1971 modificata con legge 249/1991 privatizzata 2.8.1995

Farmacisti

Ente di previdenza istituto dal 1934

Notai

Cassa istituita dal RDL 2239/1919 ultima modifica legge 220/1991 privatizzata il 22.9.95

Medici ed Odontoiatri

Ente di previdenza istituto dal 1935 ed esteso dal 1995 ai medici odontoiatri, Amministra quattro gestioni separata:

Le nuove attività professionali con obbligo d'iscrizione ad Albo

Il comma 25 dell’art. 2 della legge 335/95 stabilisce che i professionisti iscritti ad Albi ed Elenchi per i quali non sia stata precedentemente disposta l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità vecchiaia e superstiti, hanno diritto a tale tutela a partire dal 1.1.1996 secondo forme che possono prevedere costituzione di nuovi Fondi, aggregazioni a Casse già esistenti o l’iscrizione alla Gestione separata.

Il decreto attuativo è il Decreto Legislativo n. 103 del 10.2.1996

Chi ha ottenuto il riconoscimento:

    1. Giornalisti:
    2. Gestione previdenziale separata per i giornalisti che esercitano la professione in modo autonomo costituita presso l’INPGI con decreto interministeriale del 21.05.1997

    3. Biologi:
    4. Ente di previdenza ed assistenza, fondazione decreto interministeriale del 6.8.97

    5. Periti industriali
    6. Ente di previdenza approvato come fondazione con decreto interministeriale 16.9.1997

    7. Psicologi:
    8. Ente di previdenza approvato quale fondazione con decreto interministeriale del 31.10.1997

    9. Infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia:
    10. Cassa di previdenza approvata quale fondazione con decreto interministeriale del 24.03.1998

    11. Agrotecnici e periti agrari:

Gestione separata di previdenza obbligatoria istituti presso l’Enpaia approvate con decreto interministeriali del 25.03.1998

 

COLLABORATORI

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMMA 2 LETT. a), art. 49 TUIR.

La seconda categoria prevista dall’art. 2 legge 335/95 e dall’art. 49 TUIR è quella legata alla percezione di redditi collegati a figure tassativamente elencate.

Si tratta di collaborazioni che si concretizzano in prestazioni d’opera continuativa e coordinata, personale. Queste figure a differenza di altre vedono la loro tutela nell’art. 409 del codice di procedura civile (la norma che prevede le controversie come controversie da lavoro valorizza il contenuto del rapporto)

La dottrina distingue i rapporti di collaborazione coordinate e continuative in due categorie, secondo la tipicità o meno degli stessi:

La circolare n. 83, del 28 marzo 1997, afferma che per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono considerarsi tali quelli espressamente indicati dall’arte. 49 co. 2 lett. a) del TUIR i cosiddetti rapporti tipici e per gli altri rapporti di collaborazione coordinata continuativa si osserva che devono essere caratterizzati da una prestazione d’opera prevalentemente personale, non rientrante nell’oggetto dell’arte e professione esercitata dal contribuente, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale. Tale opera deve essere svolta senza vincolo di subordinazione in un rapporto unitario e continuativo senza mezzi organizzati con retribuzione periodica e prestabilita

L’ART. 49 DEL Tuir comma 2 lett. a) disciplina il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, distinguendo in due categorie i rapporti in relazione alla tipicità o meno degli stessi, vanno, quindi, analizzate compiutamente le diverse fattispecie.

SOGGETTI ESCLUSI

La legge 335 del 1995 stabilisce espressamente alcune esclusioni dal contributo;

art.4 9 comma 2 lettere da lett. b) e seguenti.

Esempio è la Cassa dei Medici EMPAM. Questi soggetti versano un contributo forfetario alla Cassa utile ai fini pensionistici. Circolare INPS 201 del 17 ottobre 1996

Figure escluse dal contributo da parte di interpretazioni di Ministeri o direttamente dall’INPS:

Rientrano anche tra i redditi assimilati a lavoro dipendente anche quelli corrisposti ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza e giudici tributari, nonché per indennità di carica e di presenza degli amministratori locali legge 816/86 e gli importi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili

CITTADINI STRANIERI

Non sono assicurabili i lavoratori autonomi stranieri temporaneamente presenti in Italia, che conservano – in virtù di apposita Convenzione Internazionale stipulata dall’Italia – l’Assicurazione pensionistica presso la Cassa ed il Paese di origine.

I soggetti autonomi stranieri devono documentare il diritto all’esenzione dall’iscrizione presso l’INPS con un Certificato nel quale sono indicate le condizioni di reciprocità e l’accordo convenzionale in base al quale resta applicabile la tutela previdenziale prevista dal Paese di provenienza (messaggio INPS 15762 del 4.aprile 1998)

 

ESCLUSIONE TRANSITORIA

L’esclusione dall’obbligo assicurativo è prevista per quei soggetti che hanno compiuto o compiono 65 anni nel primo quinquennio di validità dell’obbligo assicurativo, ( 1 aprile 1996 o 30 giugno 1996 secondo la propria posizione personale previdenziale)

La Norma - L’articolo 4 del DM 282/96 prevede diverse posizioni:

    1. Soggetti che alla data di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo hanno già compiuto 65 anni: hanno facoltà di iscrizione. Se non esercitano tale facoltà si considerano esclusi;
    2. Soggetti che nel quinquennio a partire dalla entrata in vigore dell’obbligo compiono 65 anni: possono chiedere l’esclusione dalla contribuzione a partire dal compimento del 65mo anno
    3. Soggetti, che all’entrata dell’obbligo assicurativo hanno 60 anni e che al momento della cessazione dell’attività lavorativa non conseguono diritto a trattamenti pensionistici: sono obbligati al versamento e possono chiedere la restituzione dei contributi versati maggiorati dall’interesse composto al tasso annuo del 4,5%

(DM 282/1996 art. 4, Circolare INPS n. 83/1997 punto 14.3, circolare INPS 104/1999)

 

PRESTAZIONI

LA PENSIONE

La norma

La disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui alla L. 335/95 e’ regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 282 del 2/5/1996. Tale Decreto dispone che ai sensi della L.335/95, gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, hanno diritto alla pensione di vecchiaia, pensione di inabilità, assegno di invalidità, pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 233/90. La pensione viene liquidata con le modalità di calcolo del " SISTEMA CONTRIBUTIVO".

Il comma 2 e comma 3, articolo 1 del suddetto Decreto dispongono che gli iscritti alla gestione hanno anche diritto alla pensione supplementare e al supplemento di pensione.

  Importo della pensione

Pensione annua lorda = Montante contributivo individuale * Coefficiente di trasformazione

La determinazione dell’importo della pensione con il sistema contributivo si basa sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali. Per ogni anno, infatti, viene accantonato una somma determinata applicando l’aliquota di computo ( per quest’anno 14,5%) sul reddito imponibile. Alla fine dell’anno il capitale versato viene rivalutato in base alla variazione media del Prodotto Interno Lordo (PIL) del quinquennio precedente l’anno da rivalutare (tasso di capitalizzazione). All’atto della liquidazione della pensione , il montante contributivo individuale, così ottenuto, viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta proporzionalmente all’età di pensionamento, come dalla seguente tabella:

ETA’

Coefficiente di trasformazione

57

4,720%

58

4,860%

59

5,006%

60

5,163%

61

5,334%

62

5,514%

63

5,706%

64

5,911%

65

6,136%

 

Nota L’aliquota di computo per la determinazione del montante contributivo individuale è il 10% per i soggetti che versano il contributo del 10%.

L’aliquota di computo, invece, per i soggetti che versano il contributo del 12,5% (13% comprensivo dello 0,50 per maternità e assegni familiari) è del 14,5%. Tale aliquota, ai sensi dell’articolo 51 Legge 488/99, aumenterà di due punti ogni due anni fino a raggiungere il 20%.

Massimale

La contribuzione per la pensione, liquidata con il sistema contributivo, deve essere calcolata su un massimale annuo di imponibile oltre il quale non sono più dovuti i contributi. Il massimale per l’anno 2000 è di Lire 144.263.000.

La pensione supplementare

Qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano il diritto ad una pensione autonoma, ma sono titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi di cui alla Legge 233/90, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla pensione supplementare, sempreché risultino in possesso di almeno 57 anni di età.

Supplemento di pensione

I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, a carico della gestione stessa, danno titolo ad un supplemento di pensione che può essere richiesto per la prima volta dopo due anni dalla decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dal precedente supplemento.

(Circolare Inps 112 del 25/5/1996)

Requisiti per la pensione

Vedi le varie categorie di pensioni alle corrispondenti voci del menu’

LA MATERNITA’

La norma

L’articolo 59 della Legge 449/97 ha previsto l’estensione, dal 1/1/1998, della tutela della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata, aumentando il contributo da essi dovuto dello 0,50%. Dal beneficio sono esclusi i soggetti iscritti ad altre gestioni o pensionati.

Il Decreto Ministeriale del 27/5/1998 pubblicato sulla G.U. n° 171 del 24/7/1998, in attuazione della citata Legge 449/97, stabilisce che i soggetti di cui sopra hanno diritto, in caso di maternità, all’assegno di parto o di aborto. Si precisa che il Decreto prevede la tutela in questione solo per le madri "naturali", ma non per quelle adottive o affidatarie.

Assegno di parto

E’ un assegno che viene corrisposto, a partire dall’1/1/1998, alle lavoratrici, che in caso di parto, possono far valere i seguenti requisiti:

Misura dell’assegno

L’assegno è pari ad una percentuale calcolata sul massimale contributivo, che per il 2000 è di Lire 144.263.000. In particolare, con riferimento alla contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti i due mesi antecedenti alla data del parto, l’assegno relativo è:

  L’assegno di aborto

E’ un assegno che viene corrisposto, dal 1/1/1998, in caso di aborto spontaneo o terapeutico purché sia avvenuto non prima del 3° mese di gravidanza. Per ottenere tale beneficio è necessario far valere gli stessi requisiti contributivi per l’assegno di parto. La misura dell’assegno è pari alla metà degl’importi previsti per l’assegno di parto in relazione, sempre, alle mensilità accreditate.

Nota Si ricorda che i contributi sono accreditati secondo il criterio di cassa e non di competenza. Pertanto i contributi vengono accreditati nello stesso anno in cui sono stati percepiti gli emolumenti a partire dal mese di gennaio o dalla data di inizio attività, se successiva. Si ricorda, inoltre, che per avere un anno completo di contribuzione è necessario versare un importo non inferiore a quello calcolato sul minimale per gli esercenti le attività commerciali. L’anno 2000 risulterà interamente coperto da contribuzione se saranno versati importi pari a un totale di Lire 2.949.469 ( 13% di Lire 22.688.224). Nel caso di contribuzione annua inferiore a detto importo i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata.

La liquidazione dell’assegno, inizialmente potrà essere provvisoria, sarà resa definitiva soltanto dopo la scadenza del termine previsto per l’ultimo pagamento dei contributi validi per l’anno.

La domanda

La domanda per ottenere l’assegno deve essere presentata all’INPS, entro un anno dal parto o dall’aborto, compilando il modulo MAT/GEST.SEP con allegati i seguenti documenti:

Assegno di parto

Assegno di aborto

(Circolari Inps n° 47 del 1/3/99, n° 56 del 2/3/2000)

Indennità di malattia

La Legge 488/99 prevede che, dal 1/1/2000, ai soggetti iscritti alla gestione separata che versano il contributo del 13% spetta una indennità di malattia per i periodi di degenza ospedaliera.

L’operatività della legge sarà disciplinata da un apposito Decreto Ministeriale.

L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

La norma

L’articolo 4 del D.M. del 28/5/98, pubblicato sulla G.U. n° 171 del 24/7/1998, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/1998, agli iscritti alla gestione separata è estesa la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge 153/88. Tale beneficio spetta agli assicurati alle seguenti condizioni:

L’assegno per il nucleo familiare spetta in misura proporzionale al numero e al reddito dei componenti il nucleo.

Condizioni reddituali:

Il reddito familiare da considerare è costituito dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo, con esclusione dei redditi prodotti dai figli maggiorenni e del coniuge legalmente separato.

I redditi da considerare sono:

Non devono essere considerate le rendite INAIL, le pensioni di guerra e l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili.

I redditi da prendere a riferimento sono quelli dell’anno solare precedente al periodo della corresponsione che va da luglio di ogni anno al giugno dell’anno successivo.

Una volta individuato i redditi, l’assegno spetta nei casi in cui:

A chi spetta:

Una volta soddisfatti le condizioni reddituali, l’assegno spetta ai seguenti nuclei:

La domanda

La domanda per ottenere l’assegno deve essere presentata all’INPS, compilando il modello ANF/Gest.Sep., a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti e per periodi non anteriori al 1° gennaio 1998 nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.

Alla domanda deve essere allegato tutta la documentazione necessaria per la determinazione del diritto alla prestazione.

La misura

L’importo dell’assegno, tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, viene erogato in misura decrescente in rapporto a degli scaglioni crescenti di reddito che annualmente vengono rivalutati. Pertanto sono state disposte delle tabelle in base alle quali è possibile stabilire l’assegno per le varie tipologie familiari.

Le tabelle, con i livelli reddituali validi dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2000, che dovranno essere applicate alle domande di prestazione riferite all’anno 1999 sono prelevabili in formato Excel…… al capitolo Utilità

L’assegno viene erogato per i mesi dell’anno che risultano coperti da contribuzione.

Attenzione: si ricorda che i contributi vengono accreditati nell’anno in cui sono stati corrisposti gli emolumenti.

(Circolari Inps n° 47 del 1/3/1999, n° 147 del 12/7/1999, n ° 5 del 10/1/2000)

Nota: La liquidazione dell’assegno, inizialmente potrà essere provvisoria, sarà resa definitiva soltanto dopo la scadenza del termine previsto per l’ultimo pagamento dei contributi validi per l’anno

Il CUMULO

La norma

L’articolo 3 del D.M. 282/96 dispone che gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, hanno la facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della Legge 335/95.

Opzione

L’opzione può essere esercitata alla seguente condizione:

La pensione viene liquidata esclusivamente con il sistema contributivo utilizzando anche la contribuzione versata prima dell’1/1/1996.

Non è possibile chiedere a carico delle altre gestioni il computo dei periodi maturati nell’ambito della gestione separata.

(Circolare Inps n° 112 del 25/5/1996)

Nota Il Decreto Legislativo n° 184 del 30/4/1997 prevede che i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non abbiano maturato in alcune delle predette forme il diritto a pensione, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica prestazione pensionistica

RISCATTI

Norma

L’articolo 2 D.L. n° 184 del 30/4/97 stabilisce che gli iscritti alla gestione separata hanno la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i corsi universitari di laurea. L’onere del riscatto, a carico dell’assicurato, è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

I corsi universitari riscattabili sono:

(Circolare Inps n° 162 del 19/7/1997)

Riscatto periodi pregressi:

Gli iscritti alla gestione separata, in base all’articolo 51 della Legge 488/99, hanno la facoltà di riscattare gli anni di lavoro, per un massimo di cinque, prestato con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa purché:

La richiesta di riscatto, il cui onere è a totale carico dell’assicurato, sarà disciplinata con apposito decreto che dovrà essere emanato dal Ministero del Lavoro.

(Circolare Inps n° 37 del 16/2/2000)