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Circolare INPS n° 83 del 28 marzo 1997

Oggetto: Gestione lavoratori autonomi art. 2, comma 26 legge 8 agosto 1995, n. 335. Precisazioni

1 - MASSIMALE DI REDDITO AI FINI CONTRIBUTIVI

Gli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2 del decreto interministeriale n. 281 del 2 maggio 1996 e l'articolo 1, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - rispettivamente per i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per gli incaricati alle vendite a domicilio e per i liberi professionisti - stabiliscono che il contributo del 10 per cento e' dovuto nel limite del massimale contributivo annuo previsto dall'articolo 2, comma 18 della legge n. 335 del 1995 (per l'anno 1996, L. 132.000.000). A sua volta, tale ultimo articolo dispone che il massimale in parola debba essere annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.

Poiché tale indice e' risultato pari al 3,9 per cento, il massimale suddetto, per l'anno 1997, e' di L. 137.148.000 annue.

Si ricorda che i massimali sopra riportati, ai sensi dell'articolo 50 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1996, n. 917 e successive modificazioni, sono al netto delle spese deducibili indicate nell'articolo stesso.

Si conferma inoltre che il massimale stesso non e' suddivisibile a mese. Ad esso occorre pertanto fare riferimento anche se le prestazioni lavorative si riferiscono ad un periodo inferiore all'anno solare.

I committenti dovranno sottoporre a contribuzione alle scadenze di legge i compensi erogati, fino al raggiungimento del massimale annuo.

Nel caso di diversi rapporti che si susseguono nel corso dell'anno, i compensi percepiti in relazione ai precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Pertanto, il lavoratore e' tenuto ad esibire ai committenti successivi al primo la documentazione relativa ai compensi riscossi in precedenza.

In caso di rapporti simultanei, i compensi derivanti dai due distinti rapporti si cumulano agli effetti del massimale. I diversi committenti provvederanno a sottoporre a contribuzione gli emolumenti corrisposti fino a quando, tenendo conto dei compensi derivanti dai simultanei rapporti, non venga raggiunto il massimale.

Nel il mese in cui si verifica il superamento del massimale, il contributo e' dovuto fino a concorrenza del massimale predetto. Qualora in tale mese vengano erogati compensi da due o più committenti, il reddito imponibile verrà determinato, per i vari rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.

Il lavoratore e' tenuto a fornire ai committenti gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni.

Al raggiungimento del massimale contributivo concorrono anche i redditi prodotti nell'esercizio di un’attività professionale, visto che la gestione assicurativa e' unica ed accoglie sia i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sia i protezionisti che non assoggettano a contribuzione obbligatoria i redditi di natura professionale.

Per i professionisti non sorgono problemi, visto che i versamenti contributivi vengono effettuati direttamente dai medesimi, che quindi sono in grado di individuare il momento in cui viene superato il massimale.

2 - OCCASIONALITA' DELLE LAVORAZIONI

Pervengono con frequenza quesiti in merito alla possibilità di assoggettare al contributo del 10 per cento i redditi conseguiti nell'esercizio di attività occasionali e sul significato da attribuire all'espressione "collaborazione coordinata e continuativa" contenuta nell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Anche se ovvio, si precisa che le istruzioni che seguono si riferiscono esclusivamente ad una migliore definizione dei concetti di abitualità, continuità ed occasionalità e non all'individuazione dei soggetti da assicurare. Per quest'ultimo aspetto, oltre ai punti seguenti della presente circolare, si richiamano le disposizioni fornite in precedenza. Si vedano al riguardo, fra le altre, le circolari n. 112 del 25 maggio 1996, n. 124 del 12 giugno 1996 e n. 201 del 17 ottobre 1996.

2.1 - Professionisti

Per quanto riguarda i professionisti, si osserva che l'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n. 917 del 1986, stabilisce che: "Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5".

Premesso che i concetti di professionalità e di abitualità - almeno nel contesto dell'art. 49 comma 1 del citato testo unico, cioè per i professionisti - assumono sostanzialmente lo stesso significato, nessun dubbio può sussistere nell'ipotesi di iscrizione ad un albo di categoria o di possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività: in tale ipotesi deve ritenersi provato l'esercizio di un’attività professionale abituale.

Nel caso in cui manchi tale iscrizione o il soggetto non sia in possesso del titolo suddetto, la valutazione dovrà essere effettuata caso per caso. Si deve comunque ritenere abituale l’attività quando la stessa consiste in una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad uno scopo e viene esercitata con regolarità, stabilita' e sistematicità, soprattutto se viene svolta nei confronti di una pluralità di soggetti.

Ovviamente dovrà essere accertato che non siano state costituite o non siano in corso di costituzione Casse previdenziali, ovvero non sia stata effettuata l'inclusione della categoria in una delle forme di previdenza obbligatorie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. In tali ipotesi, qualora il reddito sia soggetto a contribuzione presso le Casse stesse, nulla e' dovuto alla gestione separata del 10 per cento. Si veda in proposito la circolare n. 201 del 17 ottobre 1996.

2.2 - Collaborazioni coordinate e continuative

Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si osserva in primo luogo che devono esser considerati tali quelli espressamente indicati dall'articolo 49, comma 2, lettera a) del citato Testo Unico (amministratori, sindaci o revisori di società associazioni ed altri enti, con o senza personalità giuridica, collaboratori di giornali, riviste enciclopedie e simili, membri di collegi e commissioni).

Per quanto riguarda gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si osserva che gli stessi devono essere caratterizzati da una prestazione d'opera prevalentemente personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale. Tale opera deve essere svolta: - senza vincolo di subordinazionenel quadro di un rapporto unitario e continuativo; - senza impiego di mezzi organizzati; - con retribuzione periodica e prestabilita.

Anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e' necessario accertare, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, che non sussistano diverse indicazioni o preclusioni. Si cita, ad esempio, il caso dei compensi ricevuti dal collaboratore a giornali e riviste che, se sono disciplinati tramite cessione del diritto d'autore (art. 49, comma 2, lett. b del citato TUIR), non sono assoggettabili al contributo del 10 per cento; ovvero l'ipotesi dei pubblicisti o collaboratori a giornali, che sono tenuti al versamento del contributo alla gestione separata in corso di costituzione, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.

Da ultimo, si ritiene opportuno precisare che la continuità richiesta dalla norma in esame deve essere valutata non tanto e non solo in relazione alla materiale reiterazione di determinati adempimenti - che potrebbe anche mancare - ma soprattutto alla permanenza nel tempo del vincolo che lega il prestatore d'opera al committente o ai committenti.

2.3 - incaricati alla vendita a domicilio

Il problema non si pone per gli incaricati alla vendita a domicilio, per i quali l'obbligo contributivo discende dall'esercizio dell’attività, anche se la medesima, di fatto, non ha i requisiti dell’abitualità e dalla continuità.

3 - ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

Il comma 29 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che i soggetti tenuti al versamento del contributo del 10 per cento hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, a condizione che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.

Per l'anno 1997, il minimale di reddito stabilito dal citato articolo 1, comma 3, della legge n.233/1990 e' fissato in misura pari a L. 21.634.600. Di conseguenza, l'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi all'anno in corso si realizza in presenza di un versamento non inferiore a L. 2.163.460.

4 - PROFESSIONISTI NON TENUTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 - recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente" - prevede, all'art. 1 comma 1, un regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

L'imposta sostitutiva prevista dalle disposizioni richiamate e' pari a due milioni di lire per l'anno di inizio dell’attività, a tre milioni per il secondo e a quattro milioni per il terzo. Tale imposta, se regolarmente versata, sostituisce, fra le altre, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, i soggetti che si avvalgono della facoltà in parola non dichiarano al Fisco i redditi prodotti nell'esercizio della loro attività.

La disposizione ha riflessi sull'obbligo del pagamento del contributo del 10 per cento da parte dei liberi professionisti.

Considerato che il contributo deve essere pagato sui redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, i soggetti in parola sono esonerati dal pagamento del contributo stesso , visto che, nel caso ipotizzato, manca la base imponibile che, ai sensi dell'art. 2 comma 29, e' quella utile ai fini fiscali.

Si fa presente che possono avvalersi per una sola volta del regime fiscale sostitutivo i soggetti indicati nell'art. 1 del citato DL n. 337 del 1994 che negli anni 1994, 1995 e 1996 ne fanno richiesta in sede di inizio dell’attività.

Pertanto, l'agevolazione, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nell'anno 1994 e' limitata all'anno 1996. Per coloro che hanno iniziato l’attività negli anni 1995 e 1996, può estendersi rispettivamente all'anno 1997 e 1998.

5 - SOGGETTI OCCUPATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Le somme erogate ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili sono da qualificare, ai fini fiscali, come compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente. Si vedano al riguardo l'art. 9 comma 20 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, decaduto per mancata conversione nei termini di legge, e l'articolo 9 comma 20 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 nonché il messaggio n 06711 del 1 ottobre 1996.

I redditi in parola non debbono pertanto essere assoggettati al contributo del 10 per cento.

6 - COMPENSI CHE DEVONO ESSERE RIVERSATI AL DATORE DI LAVORO O ALLO STATO

E' stato chiesto se, nell'ipotesi in cui, per clausola contrattuale o per legge, un soggetto debba riversare al proprio datore di lavoro o allo Stato i compensi ricevuti dal proprio committente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sorga l'obbligo di pagare il contributo del 10 per cento sui compensi stessi. Considerato che la base imponibile ai fini del versamento del c

ontributo di cui trattasi e' il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, i compensi in parola sono esenti da contribuzione se non devono essere dichiarati al Fisco.

7 - COMPENSI EROGATI A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI COLLABORATORI

L'articolo 3, comma 21, della legge 23 dicembre 1996, n.662 ha apportato alcune modificazioni all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, il suddetto comma 21, alla lettera c), stabilisce che, dopo il comma 6 dell'articolo 50 del citato testo unico, e' inserito il seguente comma "6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti".

In applicazione del principio gia' ricordato nei paragrafi precedenti sulla determinazione della base imponibile ai fini della particolare forma previdenziale, il collaboratore - nel cui patrimonio non entra più il compenso in parola - non e' tenuto al pagamento del contributo del 10 per cento.

Ai sensi del successivo comma 23, "Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996", cioè dall'anno in cui ha avuto inizio l'obbligo assicurativo. Pertanto, i contributi eventualmente versati dai professionisti a favore dei familiari sopra indicati devono essere restituiti. Ovviamente, la restituzione riguarda le somme versate sui compensi erogati nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato con il professionista.

8 - GIUDICI DI PACE

Il Ministero di Grazia e Giustizia, con circolare n. 19 del 12 settembre 1996, ha effettuato un esame approfondito della situazione giuridica dei giudici di pace. In particolare, il suddetto Dicastero ha esaminato il trattamento fiscale dei compensi erogati a tali magistrati ed ha concluso che i compensi stessi non rientrano fra gli emolumenti collegati a prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49 del testo unico n. 917 già citato, ma debbono essere assimilati ai redditi di lavoro dipendente previsti dall'articolo 47 dello stesso testo unico.

Il Ministero delle Finanze ha recentemente comunicato di condividere il parere espresso dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Si deve pertanto concludere che i compensi in parola sono esclusi dal contributo del 10 per cento.

9 - AMMINISTRATORI LOCALI

L'articolo 19 della legge 27 dicembre 1986, n. 816 - recante disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali - dispone che: "Le indennità' di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del DPR 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni".

Considerato che, per legge, sono assimilati a quello di lavoro dipendente, tali redditi non rientrano nella base imponibile ai fini del calcolo del contributo del 10 per cento.

10 - AGENTI MANDATARI DELLA SIAE

E' stato accertato che i soggetti che svolgono attività lavorativa a favore della SIAE con la qualifica di agenti mandatari non sono vincolati da un contratto di lavoro subordinato, ma da un contratto di mandato e che l’attività svolta dai medesimi non e' quella tipica degli ausiliari del commercio, ma e' quella propria dell'Ente al quale sono legati, e consiste, in via principale, nella concessione a chi lo richiede della possibilità di utilizzare le opere dell'ingegno affidate alla tutela dell'Ente stesso e nella riscossione dei relativi diritti.

In via complementare, gli agenti mandatari svolgono anche attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici nonché dell’I.V.A. derivante da detti pubblici spettacoli.

Pertanto, i suddetti lavoratori non devono essere considerati agenti o rappresentanti di commercio, iscrivibili come tali all'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613, ma devono essere qualificati come lavoratori autonomi, assicurabili ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. In particolare, i compensi ricevuti dai suddetti lavoratori devono esser fatti rientrare nella previsione di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni (redditi professionali).

11 - CONTRATTI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

I rapporti di lavoro instaurati dalle università con i professori a contratto, ove non debbano essere qualificati di lavoro subordinato, vanno ricondotti nella figura della collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'articolo 49, comma 2 lettera a), del TUIR. Ovviamente, deve trattarsi di prestazioni non occasionali. Si veda al riguardo quanto precisato nel precedente punto 2.

12 - RACCOMANDATARI MARITTIMI

L'articolo 1, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha modificato l'articolo 16 della legge n. 135/1977 sulla professione di raccomandatario marittimo, prevede il versamento al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei di una percentuale sui compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Nel caso di specie, pertanto, gli imprenditori individuali di cui trattasi, per i redditi professionali prodotti, non sono tenuti al versamento del contributo del 10 per cento, in quanto i predetti redditi sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi per i redditi prodotti dai rappresentanti legali delle società che esplicano attività di raccomandazione marittima ed agenzia aerea e per quelli prodotti dagli amministratori delle stesse società che, al pari di quelli degli imprenditori individuali, sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso il Fondo Agenti Marittimi ed aerei.

13 - MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Vengono frequentemente posti quesiti sul momento in cui sorge l'obbligo contributivo, in relazione alla materiale riscossione del compenso relativo a prestazioni d'opera professionale o a collaborazioni coordinate e continuative.

Al riguardo, si conferma che l'argomento, in applicazione dei criteri vigenti ai fini fiscali, richiamati dal comma 29 dell'articolo 2 della legge 335 del 1995, e' regolato dal cosiddetto principio di cassa: i compensi in parola debbono essere dichiarati ai fini fiscali come redditi dell'anno nel quale vengono riscossi.

In conseguenza, debbono essere assoggettati a contribuzione, sulla base imponibile determinata ai fini IRPEF, alle scadenze seguenti:

A - Professionisti: due acconti determinati sul reddito dell'anno precedente, commisurati ognuno al 40 per cento del reddito stesso e saldo entro il 31 maggio dell'anno successivo, da calcolare sul reddito dell'anno al quale il contributo si riferisce;

B - soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: il compenso deve essere assoggettato a contribuzione entro il giorno 20 del mese successivo a quello nel corso del quale viene erogato.

L'attribuzione del compenso ai fini della copertura assicurativa e del rispetto del massimale deve essere effettuata con riferimento all'anno nel quale il compenso stesso viene corrisposto, indipendentemente dal periodo al quale si riferisce.

A titolo di esempio, si precisa che se un collaboratore riceve nel mese di gennaio del 1997 un compenso relativo al secondo semestre del 1996 e alla fine dell'anno 1997 un compenso relativo all'intero anno 1997, i due emolumenti vanno sommati ai fini del massimale - che, come si e' detto, per l'anno in corso e' di L. 137.148.000 - e la somma riscossa deve essere attribuita a copertura dell'anno 1997, a decorrere dal mese di gennaio. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per i professionisti.

Il principio sopra esposto trova un temperamento nelle disposizioni dell'articolo 1, comma 5, del decreto n. 281 del 2 maggio 1996 e dell'articolo 1, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i quali hanno disposto - rispettivamente per i collaboratori e per i professionisti - l'esclusione dalla contribuzione dei redditi relativi a prestazioni effettuate o a fatture emesse prima dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo ( 1.4.96 per i soggetti non assicurati e 30.6.96 per i soggetti già assicurati e per i pensionati).

14 - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA

14.1 - Soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e incaricati alle vendite a domicilio

L'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 281 del 2 maggio 1996 stabilisce che qualora i versamenti effettuati per i soggetti indicati in epigrafe superino il limite del massimale, l'eccedenza viene contabilizzata dall'Istituto come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo oppure - a richiesta - viene rimborsata agli aventi diritto, maggiorata dell'interesse di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 (interessi composti al tasso annuo del 4,5 per cento, decorrenti dalla data della domanda e fino alla data dell'effettivo rimborso).

Per effetto del richiamo operato dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto, le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli incaricati alle vendite domicilio.

14.2 - Professionisti

L'articolo 1, comma 213, della legge n. 662 del 1996 più volte citata - che recepisce analoghe disposizioni contenute nei decreti-legge già emanati nel corso dell'anno 1996 e decaduti per mancata conversione in legge - stabilisce che: "Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza e' restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602".

L'argomento e' stato trattato nella circolare n.112 del 25 maggio 1996 (punto 6). Al riguardo, si precisa, prima di tutto, che il DPR n. 602 citato nella circolare stessa e' del 1973 e non del 1993. In secondo luogo si comunica che l'interesse da corrispondere nell'ipotesi prevista e' del 3 per cento semestrale decorrente dal secondo semestre successivo alla data della domanda di rimborso e fino a tutto il semestre precedente la data dell'effettivo rimborso. Si veda in proposito, oltre all'articolo 44 del DPR n. 602, anche l'art 13 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Con le presenti istruzioni, si intende sciolta la riserva contenuta nel punto 6, lett. b), della circolare n. 112 del 25 maggio 1996.

14.3 - Ultrasessantenni che non conseguono il diritto a trattamenti pensionistici

L'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale n.282 del 2 maggio 1996 stabilisce che, per il primo quinquennio di applicazione della legge n.335, i soggetti (professionisti, collaboratori, incaricati alle vendite a domicilio) in possesso del requisito di sessanta anni di età alla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo - che , come e' noto, e' stata fissata al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al primo aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme – che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguono il diritto a trattamenti pensionistici possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n 45. La misura di tale interesse e' quella indicata nel precedente punto 14.1.

14.4 - Modalità per il rimborso

La domanda di rimborso può essere redatta in forma libera purché contenga i dati di cui agli allegati n. 1 e 2.

La sede competente alla trattazione del rimborso e' quella presso la quale sono stati versati i contributi.

Si precisa che la richiesta di rimborso può essere presentata anche da uno solo dei soggetti interessati (committente o lavoratore).

La somma indebita deve essere rimborsata attribuendo a ciascuno degli interessati la parte di sua competenza, secondo quanto disposto dalle norme che disciplinano l'obbligo contributivo. In particolare, deve essere rimborsato al professionista l'intero contributo indebitamente versato dal medesimo; i contributi indebiti versati dal committente dovranno invece essere rimborsati in parte al committente stesso ed in parte al lavoratore, nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Le disposizioni sopra illustrate sono valide anche per la trattazione della restituzione delle somme erroneamente versate, anche se non eccedenti il massimale.

Per l'effettuazione del rimborso, e' in corso di approntamento, da parte della Direzione Centrale Tecnologia Informatica, un'apposita procedura, che sarà rilasciata entro la fine del prossimo mese di giugno; conseguentemente, si fa riserva di fornire le necessarie istruzioni.

In attesa del rilascio della procedura automatizzata, le SAP potranno procedere al rimborso per i casi particolarmente urgenti, mantenendo in evidenza la documentazione relativa alle posizioni trattate per il successivo aggiornamento degli archivi automatizzati.

Con successivo messaggio, verranno fornite le istruzioni per l'imputazione contabile delle somme rimborsate.