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Circolare INPS n° 112 del 25 maggio 1996

Oggetto: Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il supplemento ordinario n. 82 della Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1996 pubblica i decreti interministeriali previsti dall'art. 2, commi 30 e 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il decreto ministeriale n. 281 contiene il regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il decreto ministeriale n. 282 contiene invece il regolamento recante la disciplina del rapporto organizzativo e funzionale della gestione assicurativa.

I due decreti presentano rilevanti modifiche rispetto alle bozze di cui e' stata data notizia, per doverosa informazione, con il messaggio n. 19072 del 2 aprile scorso e completano il quadro normativo già parzialmente delineato dal D.L. 28 marzo 1996, n. 166. Si ritiene pertanto utile riassumere in un unico testo le principali disposizioni legislative ed amministrative che, allo stato attuale, regolano la materia.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSETTO CONTRIBUTIVO

1 - PREMESSE.

L'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 stabilisce che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, debbono essere iscritti ad una gestione separata istituita presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il successivo comma 30 del citato art.2/335 stabilisce inoltre che, "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità e i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell’attività espletata ai sensi del comma 26". In attuazione di tale disposizione, e' stato in un primo tempo emanato il decreto ministeriale 24 novembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso, successivamente sospeso dal TAR del Lazio. L'intera normativa e' ora contenuta nei decreti sopra menzionati e nel decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166.

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

2.1 Redditi professionali.

Sono soggetti al versamento del contributo del 10% i percettori di redditi professionali considerati tali dalla normativa fiscale. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n.917 citato, "Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5". Le attività considerate nel capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi sono quelle consistenti nell'esercizio di imprese commerciali in senso lato, indicate nell'art. 51 del medesimo testo; le attività di cui all'art. 3 del comma 5 sono le attività svolte da persone fisiche riunite in associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Ai fini che interessano, non sono tenuti a pagare il contributo di cui trattasi coloro che producono redditi d'impresa (artigiani, commercianti, ecc.) e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano soggetti ad altre forme assicurative ad esempio, ostetriche soggette ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,n. 249 all'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall'Istituto o lavoratori dello spettacolo, soggetti a contribuzione obbligatoria ENPALS), sempreche' non abbiano redditi di natura diversa, soggetti come tali alla disciplina della normativa in esame.

Sono espressamente esclusi dall'obbligo gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Sono inoltre da considerare esclusi dall'obbligo assicurativo i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento n 281.

A decorrere dal 30 giugno 1996 - come meglio precisato nel successivo punto 3 - sono invece da considerare soggetti al contributo i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse, nonché i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni.

Si fa comunque presente che l'art.4 del regolamento n. 282 dispone che, per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335:

a) se sono in possesso del requisito di 65 anni di età alla medesima data hanno facoltà di iscriversi alla nuova gestione (in altri termini, per i soggetti in parola, per il periodo transitorio di un quinquennio, l'iscrizione alla nuova gestione e' facoltativa);

b) al conseguimento, nel corso del quinquennio sopraindicato, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione; (tali soggetti potranno eventualmente ottenere la restituzione dei contributi ai sensi di quanto successivamente stabilito).

Nel quinquennio di cui sopra, i soggetti in possesso del requisito di 60 anni di età alla data sopra indicata e che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'articolo 3 del decreto hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 45 del 5 marzo 1990.

2.2 Redditi da collaborazioni coordinate e continuative.

Rientrano nel campo di applicazione della norma in esame i soggetti indicati nell'art. 49 del Testo unico n. 917 sopra citato e cioè i percettori di redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A norma del citato art. 49, comma 2, lettera a),"Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Sono invece espressamente esclusi:

- i percettori di redditi diversi da quelli indicati nell'art. 49, primo comma e secondo comma, lettera a);

- i percettori di redditi indicati dal citato art. 49,lettere da b) ad f).

Secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze (si veda, al riguardo, il decreto 14 febbraio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996, contenente le istruzioni per la compilazione del mod. 740, quadro "E", rigo 34), non rientrano fra i compensi derivanti da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - attività questa espressamente qualificata dall'art. 49, comma 2, lett. a) come collaborazione coordinata e continuativa - quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali ecc.

3 - DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

Il comma 1 dell'art. 4 del citato D.L. n.166/1996 ha spostato la decorrenza dell'obbligo assicurativo:

a) al 1 aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;

b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

In conseguenza, il termine per l'iscrizione alla gestione separata istituita dall'art 2, comma 26, della citata legge n.335/1995 - già differito al 31 marzo dall'art. 5 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84 - e' stato ulteriormente spostato al 30 aprile 1996 per i soggetti indicati alla precedente lettera a) e al 31 luglio per quelli di cui alla lettera b).

Si precisa al riguardo che, ai fini di cui sopra, devono essere considerati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie coloro che erano parti di un rapporto assicurativo in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 166 (30 marzo 1996).

In particolare, pertanto, il differimento al 30 giugno della data di inizio dell'obbligo assicurativo in relazione alle attività di lavoro autonomo di cui trattasi riguarda:

- i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima);

- gli artigiani, i commercianti, i CDCM regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative;

- i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria.

Agli assicurati in regime obbligatorio devono essere equiparati:

- coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del D.L. n.166 citato, possono far valere il diritto alla copertura figurativa;

- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria - qualunque sia la gestione assicurativa interessata - che abbiano provveduto o provvedano nei termini previsti dalla legge alla copertura assicurativa del primo trimestre dell'anno 1996.

4 - MASSIMALE

L'art. 4, comma 4, del D.L. n 166 per i professionisti e gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2 del regolamento n.181, rispettivamente per i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori porta a porta, stabiliscono che il contributo del 10% e' dovuto nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

5 - ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI DA ASSICURARE.

Ai sensi del comma 27 dell'art. 2 predetto, i soggetti tenuti all'iscrizione prevista al comma 26 - sia come percettori di redditi professionali, sia come percettori di redditi da collaborazioni coordinate e continuative - debbono comunicare all'Istituto la tipologia dell’attività svolta, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale, il proprio domicilio.

5.1 - Professionisti.

Il comma 3 dell'art 4 del D.L. n° 166 dispone che "I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n.335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi".

Viene pertanto affermato con norma avente valore di legge il diritto di addebitare ai committenti una somma pari al 4 per cento del fatturato lordo. La norma, inoltre, qualifica come definitivo il pagamento di quest'ultima somma. In altri termini, l'obbligo di pagare la somma stessa e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista che e' l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'Istituto.

La normativa si riferisce, ovviamente, ai redditi soggetti alla contribuzione dovuta alla gestione separata costituita presso l'INPS e non ai redditi professionali, soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.

5.2 - Collaborazioni coordinate e continuative e venditori porta a porta.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il regolamento n. 281 conferma che il relativo obbligo grava sul committente.

Al riguardo, si precisa che il regolamento stesso prevede, all'art.3, che "Gli Enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati siano iscritti anche alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facoltà di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione e' effettuata per conto della predetta gestione separata. Resta, comunque, salva la facoltà dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione deve essere esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro 90 giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2".

"I rapporti tra l'INPS e gli Enti di cui al primo comma saranno regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro".

Si tratta di situazioni in cui il professionista svolge anche attività di collaborazione coordinata e continuativa o - in casi più limitati - attività professionali senza obbligo di assoggettare i relativi proventi alla cassa di appartenenza.

La norma sarà operativa solamente dopo l'approvazione delle previste convenzioni. Si fa pertanto riserva di fornire ulteriori notizie sull'argomento appena possibile.

6 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

a) Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e da attività di vendita a domicilio.

Il versamento dei contributi a favore dei soggetti di cui trattasi dovrà essere effettuato dalle imprese committenti - utilizzando i bollettini di conto corrente postale allo scopo predisposti, allegati al mod. GLA 21 di nuova istituzione - entro il giorno 20 del mese successivo a quello della corresponsione dei compensi (art. 1, comma 4, e art.2, comma 2 del regolamento n.281.

Per i soggetti nei cui confronti l'obbligo contributivo decorre dal 1 aprile 1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti per i mesi di aprile e maggio deve essere effettuato entro il 20 giugno prossimo.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n.282, le imprese tenute al pagamento in parola, se rivestono la qualifica di sostituti di imposta ai fini delle imposte sui redditi, saranno poi tenute alla trasmissione all'INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, di un copia del mod. 770/D e del mod 770/D1 ovvero dei relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell’articolo49, comma 2, lettere da b) a f), nonché nell'articolo 81 , comma 1, lettera l),del testo unico delle imposte sui redditi n. 917 già citato.

Ai sensi del successivo art. 5, I soggetti che non rivestono tale qualifica sono invece tenuti a comunicare all'Istituto, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente (art. 5 del regolamento n. 281).

Le imprese committenti dovranno riportare sui bollettini utilizzati per il versamento dei contributi a favore dei propri collaboratori i seguenti dati:

- denominazione del committente o cognome e nome del committente;

- codice fiscale del committente;

- sede amministrativa o filiale del committente;

- cognome, nome del beneficiario;

- codice fiscale del beneficiario;

- importo del contributo versato;

- data (mese e anno) della corresponsione del compenso.

I bollettini di cui trattasi debbono contenere il versamento dei contributi dovuti per un solo lavoratore. Tuttavia, qualora il numero dei collaboratori sia superiore a cinque, le aziende committenti hanno la facoltà di versare l'importo globalmente dovuto con un bollettino unico. In tale ipotesi, le aziende stesse dovranno presentare alla Sede INPS nel cui ambito territoriale e' ubicata la propria sede amministrativa o filiale richiesta scritta in tal senso. Tale richiesta sarà registrata nel costituendo archivio con le modalità indicate nel manuale di cui al messaggio n. 26293 del 14 maggio scorso. In quest'ultima ipotesi, il committente dovrà omettere di trascrivere sul bollettino i dati identificativi dei beneficiari del versamento e i loro codici fiscali, e dovrà barrare la casellina predisposta per l'indicazione di un versamento cumulativo.

Nell'ipotesi di versamento cumulativo, deve essere compilato un elenco dei soggetti ai quali il versamento stesso si riferisce. Tale elenco deve essere trasmesso, entro la fine del mese durante il quale viene effettuato il pagamento, esclusivamente mediante supporto magnetico avente le caratteristiche tecniche indicate dalla Direzione Centrale tecnologia Informatica con il messaggio n.11459 del 19 febbraio 1996 e deve contenere, per ciascun soggetto, oltre i dati sopra riportati, 'indicazione:

- della data del versamento cumulativo;

- delle modalità utilizzate per il versamento (posta o banca).

b) Professionisti per i quali e' già operante l'obbligo di iscrizione ad una cassa di previdenza.

L'art. 3, comma 4, del D.L.n.166 citato stabilisce esplicitamente che il contributo in parola e' dovuto nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (L.132.000.000 di reddito imponibile, L. 13.200.000 di contribuzione) e detta disposizioni sulla misura e sui termini di pagamento. In particolare, viene stabilito che:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, deve essere versata una somma pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, sempre in acconto del contributo dovuto, deve essere effettuato un secondo versamento, di importo pari a quello di cui alla lettera a);

c) entro il 31 maggio di ciascun anno, deve essere pagato il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il comma 5 detta disposizioni particolari per l'ipotesi in cui vengano versate somme superiori al 10 per cento dei redditi netti da assoggettare a contribuzione. In tale caso, l'eccedenza viene contabilizzata dall'Istituto come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo oppure, su richiesta degli assicurati, viene restituita agli stessi con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 602. Sul punto si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni.

Il comma 6 detta disposizioni transitorie per l'anno 1996. In particolare, viene stabilito che:

- i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1;

- il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi.

Il DL n. 166 citato, nel dettare disposizioni di carattere generale sulla scadenza dei versamenti, non contiene indicazioni sull'obbligo di pagare l'acconto del maggio 1996 da parte dei soggetti per i quali l'inizio dell'assicurazione viene fissato al 30 giugno prossimo. Peraltro, considerato che non appare giuridicamente possibile chiedere il pagamento di un contributo ad un soggetto non assicurabile alla data del 31 maggio, il pagamento del suddetto acconto deve essere spostato a data successiva. Sul punto, si fa riserva di fornire ulteriori direttive appena possibile.

Le istruzioni sopra riportate riguardano, come si e' detto, il pagamento dei contributi sui redditi di natura professionale non assoggettati a contribuzione presso le casse di appartenenza. Gli eventuali redditi di natura non professionale (cioè quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) rientrano nella disciplina di cui al precedente punto a). Si ritiene utile ricordare al riguardo che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), del testo unico delle norme sulle imposte sui redditi già citato, non si considerano redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i redditi prodotti nell'esercizio dell'arte o professione svolta dal contribuente. Si cita, a titolo di esempio, l’attività di sindaco di società esercitata da ragionieri e dottori commercialisti iscritti negli albi professionali.

c) Professionisti per i quali non possono essere costituite casse previdenziali.

Coloro che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio non e' condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi - lavoratori per i quali non e' possibile la costituzione di apposite casse di previdenza - restano soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni dell'art. 2, commi da 26 a 30, della legge 335/1995.

Tali lavoratori dovranno effettuare gli adempimenti contributivi con le modalità ed entro i termini indicati alla precedente lettera b).

In particolare, per quanto riguarda l'acconto in scadenza il 31 maggio 1996, si precisa che tale data, essendo contenuta nel D.L. n. 166/1996, non ha subito spostamenti in relazione alla data di entrata in vigore dei regolamenti sopra indicati.

7 - SANZIONI

Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali e cioè le ordinarie sanzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.