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Messaggio INPS  n.  5143 del  14-2-2005

  

OGGETTO:

Rapporti di lavoro a tempo parziale. Calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale nel caso in cui l’orario di lavoro pattuito sia inferiore a quello definito dal contratto collettivo nazionale.

 

E’ stato sottoposto alla scrivente un quesito riguardante la corretta individuazione delle modalità da seguire per l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali nei riguardi dei lavoratori a tempo parziale nel caso in cui  il CCNL  di riferimento stabilisca un vincolo di orario minimo che le parti devono rispettare a livello di pattuizione individuale.

E’ stato chiesto in particolare di conoscere se, nell’ipotesi in cui l’orario di lavoro definito tra le parti nel contratto individuale prestato sia inferiore (su base settimanale, mensile, annuale) a quello definito dal CCNL di riferimento, l’obbligo assicurativo debba essere assolto sull’orario minimo individuato dal CCNL o su quello definito tra le parti.

A tale proposito, occorre precisare che in base alla definizione legale di rapporto di lavoro, contenuta nell’articolo 1, co. 1, del D.Lgs. n. 61 del 2000, l’orario di lavoro è fissato dal contratto individuale e, affinché possa dirsi sussistente tale tipologia di rapporto di lavoro, è sufficiente che l’orario pattuito risulti  comunque inferiore a quello pieno.

Dispone infatti tale norma che per tempo parziale si intende l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a) dello stesso comma. In base a tali disposizioni non sussiste alcun limite minimo o massimo di orario da pattuirsi tra le parti perché si possa parlare di rapporto di lavoro a tempo parziale.

L’articolo 9 del D.Lgs. n. 61/2000 dispone inoltre che la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito in legge 638/1983, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore ad orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

Al minimale così individuato deve poi essere rapportata, come noto, la retribuzione da sottoporre a contribuzione, risultante dal quoziente ottenuto dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero delle ore di lavoro retribuite nello stesso periodo.

Nel procedimento di calcolo in tal modo individuato, non è previsto un numero minimo di ore di lavoro sul quale la contribuzione in questione dovrebbe essere versata.

In base ai predetti riferimenti normativi, pertanto, i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere calcolati, con riferimento alla fattispecie in oggetto, tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL di riferimento.