Torna a Circolari

 Messaggio INPS n. 29513 del 6 dicembre 2007

 

Emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria: art. 1, commi da 1192 a 1201, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Chiarimenti.

 

 

In considerazione dei numerosi quesiti che continuano a pervenire dalle Sedi sulla normativa dell’emersione e sulla circolare n. 116 del 7 settembre 2007, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

 

Regolarizzazione dei rapporti di lavoro “non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria”.

 

Si ribadisce che, per poter rientrare nell’emersione, il rapporto di lavoro deve essere completamente “sconosciuto” oppure essere oggetto di accertamento ispettivo non regolarizzato.

Pertanto, nell’ipotesi di un lavoratore che risulta regolarmente denunciato e registrato a libro paga alla data del 31/12/2006 o per il quale siano già stati effettuati altri adempimenti di carattere documentale, non si può ricorrere all’emersione per regolarizzare un periodo precedente a quello già noto.

Circa il carattere delle novità del rapporto, si ritiene che lo stesso sia ravvisabile anche nel caso in cui l’azienda sia stata costretta ad effettuare gli adempimenti di carattere formale e sostanziale intesi alla regolarizzazione dei lavoratori in nero, solo al fine di ripristinare l’attività del cantiere sospesa ai sensi dell’art. 36 bis della legge 248/2006 e ciò sia avvenuto nel periodo di vigenza  della norma.

In ogni caso si ritiene ammissibile la richiesta di aziende che, in attesa delle istruzioni operative e nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge, abbiano regolarizzato i lavoratori in nero e successivamente formalizzato la richiesta, fermo restando l’accordo sindacale.

Quanto all’accertamento ispettivo, si ribadisce che possono essere favorevolmente esaminate anche le domande di emersione che riguardano lavoratori compresi in accertamenti ispettivi in corso o in verbali già notificati alla data del 31.12.2006, contestati e non pagati, a condizione che siano regolarizzati anche tutti gli altri lavoratori dell’azienda ispezionata, il cui rapporto di lavoro abbia tutte le stesse caratteristiche dei rapporti compresi nel verbale ispettivo.

Non si ritiene ostativo all’accoglimento della domanda l’eventuale errore di aliquota o la denuncia di una retribuzione diversa da quella successivamente accertata dall’ispettore. In tali casi la domanda di emersione resterà convalidata per la parte versata, mentre sulle eventuali differenze addebitate saranno richieste le sanzioni in misura ordinaria.

 

Periodi regolarizzabili

 

Tra i periodi di lavoro oggetto di regolarizzazione agevolata può rientrare anche il periodo di gennaio - settembre 2007, considerato che l’art. 1 comma 1192, della L. 296/2006 entrata in vigore l’1/1/2007 ha previsto la possibilità di presentare istanza di regolarizzazione entro il 30 settembre 2007.

Si precisa, quindi, che l’ultimo mese che può rientrare nella domanda di emersione è quello di settembre per le assunzioni formalizzate entro l’10/10/2007.

 

Datori di lavoro che hanno chiesto il pagamento dilazionato.

 

In relazione al punto 2 della circolare 116/2007 si sottolinea che il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui abbia presentato successivamente al mese di gennaio 2007 una domanda di dilazione, per i lavoratori e per i lavoratori e per i periodi ricompresi nella suddetta domanda non può avvalersi della procedura dell’emersione.

 

Contratti di lavoro subordinato e conciliazioni individuali

 

In merito alle tipologie contrattuali utilizzabili nell’emersione, il punto 4 della circolare  116/2007 precisa che possono essere instaurate tutte le tipologie di contratto riconducibili alla subordinazione, ivi compresi i contratti con prestazioni part-time o a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi.

Relativamente al contratto “part-time” si ritiene che anche la prestazione part-time verticale possa rientrare nell’emersione, tenuto conto che la scelta di tale modalità della prestazione di lavoro è frutto di comune accordo.

Inoltre, in linea con le indicazioni ministeriali (cfr. nota dell’11/9/2007 prot. 109810/16/399/25) e a parziale modifica di quanto indicato al punto 4 della circolare 116/2007, si comunica che la regolarizzazione del rapporto di lavoro part-time potrà avvenire sulla base del minimale “orario”. A tal fine è necessario che il contratto di lavoro si sia effettivamente svolto a tempo parziale e tale circostanza sia riportata nell’accordo sindacale e negli atti di conciliazione individuale con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa, dell’orario di lavoro e delle mansioni del lavoratore.

Anche i contratti a termine sono ammessi alla procedura, purché abbiano una durata non inferiore ai 24 mesi.

Nella categoria dei contratti utilizzabili per l’emersione può rientrare anche il contratto di apprendistato (che, nella legislazione vigente, è l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo); si sottolinea, tuttavia, che il contratto di apprendistato non vi rientra tout court, ma solo quando in esso risulti che la qualifica del lavoratore emerso è totalmente diversa o superiore rispetto a quella precedente non denunciata.

Per ciò che riguarda i contratti di inserimento, sono da escludere quelli con durata inferiore a 24 mesi, mentre possono rientrare nella procedura di emersione quelli superiori a 24 mesi (è il caso dei lavoratori disabili, per i quali la durata del contratto può raggiungere i 36 mesi).

Nell’ambito dell’emersione invece non rientrano i contratti stagionali, poiché:

- l’inattività del lavoratore è correlata alla natura del contratto stesso;

- l’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto; si tratta, in sostanza, di un rapporto a tempo determinato ma periodico, la cui durata è comunque inferiore ai 24 mesi occorrenti per rientrare nell’emersione.

 

Prescrizione.

 

Per ciò che riguarda l’arco temporale dell’emersione, ai fini dell’individuazione della prescrizione, il termine iniziale è la data della domanda di regolarizzazione.

Dalla data della domanda decorre il termine prescrizionale, che sarà sempre quinquennale, anche se l’iniziativa dovesse essere del lavoratore.

In sostanza, in caso di regolarizzazione, non vi è la possibilità di sanare periodi arretrati fino a 10 anni dalla data della domanda, periodo previsto solo in caso di denuncia del lavoratore della normativa ordinaria.

Inoltre, dal dettato del comma 1195 della L.296/2006 - fermo restando quanto appena detto - si evince che, per gli eventuali periodi di lavoro “in nero” non oggetto do regolarizzazione, sussiste comunque la possibilità di provvedere alla loro regolarizzazione entro 5 anni dalla presentazione della domanda; tali periodi possono essere regolarizzati versando la contribuzione piena e le sanzioni in misura ordinaria senza produrre la revoca dei benefici applicati sul periodo regolarizzato (cfr. punto 5 della circ. 116/2007)

 

Agevolazioni contributive

 

In merito alle agevolazioni contributive di cui al punto 6 della circolare 116/2007, è stata evidenziata l’esenzione del lavoratore dal pagamento della quota a proprio carico.

Al riguardo si precisa che il datore dovrà comunque versare l’interno importo dei contributi, comprensivi della quota a carico del lavoratore, ma non potrà trattenere la suddetta quota dalla busta paga del lavoratore.

Determinata la contribuzione piena, l’importo dei contributi complessivamente dovuto per il periodo oggetto dell’emersione corrisponde ai 2/3 del totale come sopra determinato.

 

Attività istruttoria.

 

L’art. 1, comma 1201, della L. 296/2006 dispone che l’attività istruttoria sulle istanze di emersione spetta all’INPS e per questa ragione la modulistica è stata unificata e ne è stata disposta la presentazione all’Inps. Tuttavia per conoscere se l’importo denunciato all’Inail è corretto e se sono state osservate le disposizioni particolari previste dalla legislazione sugli infortuni sul lavoro, è necessario che le domande contenenti la contribuzione dell’Inail o di eventuali altri enti previdenziali siano inviate agli enti stessi perché la esaminino.

Quanto alla definizione delle istanze, dalla formulazione della norma risulta che spetta al Direttore Provinciale del Lavoro, congiuntamente ai Direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri Enti previdenziali, stabilire termini e modalità degli incontri per l’adozione dei provvedimenti sulle istanze pervenute.

Infatti il comma 1201 fa esplicito richiamo al coordinamento di cui all’art. 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

L’art. 5 richiamato, intitolato “Coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza”, al comma 1 così recita: “La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell’INPS e dell’INAIL, coordina l’esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare lò’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformare le modalità di esecuzione. A tal fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali”.

In pratica, per ciò che riguarda le riunioni del Collegio, sarà cura del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro - di comune accordo con i direttori degli altri Istituti sopra citati - stabilirne la cadenza periodica, le modalità di convocazione, il luogo in cui esse avverranno e i termini per l’adozione dei provvedimenti sulle istanze di emersione.

Ovviamente qualora l’istanza di emersione riguardi anche la contribuzione di pertinenza di altri Enti previdenziali (ENPALS, IPSEMA,etc.) e nel territorio dovessero mancare le strutture periferiche dei tali enti, dovranno essere presi opportuni accordi per coinvolgere un rappresentate dell’Ente interessato.

 

Revoca del provvedimento di accoglimento.

 

Il provvedimento di revoca per perdita dei requisiti (cfr. punto 8 circ. 116/2007) comporta che le somme pagate, compresa la metà del terzo di garanzia, siano imputate ai contributi dovuti a partire dal periodo più antico e che siano richieste le sanzioni civili in misura ordinaria e quelle amministrative.

 

Istruzioni operative.

 

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati mensilizzati (flussi Emens), si comunica che il codice tipo assunzione relativo ai lavoratori regolarizzati è “1N” (vedi documento tecnico per la compilazione dei flussi Emens - release 2.2 del 14 novembre 2007). Le procedure automatizzate di gestione delle domande e del credito saranno oggetto di successive istruzione in occasione della loro messa in linea per tutte le Sedi.

 

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (2) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (3) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (4) decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

PRASSI: (1) inps - circolare 07 settembre 2007, n. 116;