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Messaggio INPS n. 17078 del 2 maggio 2005

 


Oggetto:  Incaricati alle vendite a domicilio. Art.44 L. 326/2003. Imponibile contributivo.

Con circolari n. 9 del 22 gennaio 2004 e n. 103 del 6 luglio 2004 sono stati forniti chiarimenti sull’esenzione dei primi € 5000,00 prevista dall’articolo 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’insorgenza dell’obbligo assicurativo e contributivo, nell’ambito della Gestione separata, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio.

Con particolare riferimento agli incaricati alle vendite a domicilio è sorta questione in ordine all’esatta individuazione dell’imponibile contributivo in considerazione della concomitante riduzione del 22 per cento sull’ammontare delle provvigioni di tali incaricati disposta, per l’applicazione della ritenuta fiscale, dall’art. 25 bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, nel testo modificato dall’art. 2, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

A tal riguardo, nel richiamare quanto già evidenziato con circolare n. 42 del 26 febbraio 2003, si rammenta che i contributi previdenziali degli incaricati alle vendite a domicilio sono dovuti sulle provvigioni determinate ai sensi dell’ art. 25 bis, comma 6, del citato decreto presidenziale, per espressa previsione dell’art. 2 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281.

Consegue da quanto precede che ai fini previdenziali l’imponibile è rappresentato dall’ importo delle provvigioni al netto della detrazione del 22% e che è su tale importo che si devono detrarre gli ulteriori € 5000,00 di esenzione.

Si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessato alla questione, ha integralmente condiviso il predetto orientamento.