Messaggio INPS n. 17078 del 2 maggio 2005
Oggetto: Incaricati alle vendite a
domicilio. Art.44 L. 326/2003. Imponibile contributivo.
Con circolari n. 9 del 22 gennaio 2004 e n.
103 del 6 luglio 2004 sono stati forniti chiarimenti sull’esenzione dei
primi € 5000,00 prevista dall’articolo 44 della legge
24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’insorgenza dell’obbligo
assicurativo e contributivo, nell’ambito della Gestione separata, dei
lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio.
Con particolare riferimento agli incaricati alle vendite a domicilio è sorta
questione in ordine all’esatta individuazione dell’imponibile contributivo in
considerazione della concomitante riduzione del 22 per cento sull’ammontare
delle provvigioni di tali incaricati disposta, per l’applicazione della
ritenuta fiscale, dall’art. 25 bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, nel testo
modificato dall’art. 2, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
A tal riguardo, nel richiamare quanto già evidenziato con circolare n. 42 del 26 febbraio 2003, si rammenta che
i contributi previdenziali degli incaricati alle vendite a domicilio sono
dovuti sulle provvigioni determinate ai sensi dell’ art. 25 bis, comma 6, del
citato decreto presidenziale, per espressa previsione dell’art. 2 del D.M. 2
maggio 1996, n. 281.
Consegue da quanto precede che ai fini previdenziali l’imponibile è
rappresentato dall’ importo delle provvigioni al netto della detrazione del 22%
e che è su tale importo che si devono detrarre gli ulteriori € 5000,00 di
esenzione.
Si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
interessato alla questione, ha integralmente condiviso il predetto
orientamento.