DECRETO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI del 9 luglio 2008
Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e
disciplina del relativo regime transitorio.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che
disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da
parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori
subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in
partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4
che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali le modalità e tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo
regime transitorio;
Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri
soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro
sede il libro unico del lavoro;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la
semplificazione amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede che
gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o
telematici, nonché la loro archiviazione o trasmissione con
strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione,
trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e
validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
della amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71;
Decreta:
Art. 1.
Modalità di tenuta
1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a
ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali
fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro
unico del lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione di
uno dei seguenti sistemi:
a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo
continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della
messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e
vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati
dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte
dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura
costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni
in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati,
garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la
inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità
cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed
autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo
fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata
delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di
assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale
precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione
tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro
unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della
esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena
comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.
3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la
registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con
un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò
sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.
Art. 2.
Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e
soggetti autorizzati
1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti
di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria
del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:
a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche
inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta
di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del
codice fiscale dei medesimi;
c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30
giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di
lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei
datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente
lettera b).
Art. 3.
Luogo di tenuta e modalità di esibizione
1. Il libro unico del lavoro e' conservato presso la sede legale
del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei
consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso
la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di
categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito
agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando
trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta
elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.
In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative
comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più
luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono
caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il
libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che
lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella
richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di
vigilanza.
3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati,
nonché i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di
categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n.
12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto
non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a
verbale dagli organi di vigilanza.
Art. 4.
Elenchi riepilogativi mensili
1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un
accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci
lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il
libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1,
comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi
mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle
presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati
all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche
suddivisi per ciascuna sede.
2. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi
riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio
dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la
materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi
da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della
associazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge
11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 5.
Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori
1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile
di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa,
stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in
parte, l'attività aziendale e risulti dotata degli strumenti
necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.
2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'art. 4 del presente
decreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere
dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in
forza.
Art. 6.
Obbligo di conservazione
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico
del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
2. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso ai libri obbligatori in
materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della
semplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.
Art. 7.
Regime transitorio e disposizioni finali
1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i
datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi
di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le
disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta
del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei
lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a
domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri
obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono
essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.
3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono
immediatamente abrogati.