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Circolare INAIL n. 8 del 8 febbraio 2008

Oggetto: Comunicazione unica al registro delle imprese. Avvio sperimentazione.

 Quadro Normativo

•  Legge 2 aprile 2007, n. 40 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, art. 9;

•  Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 art. 44 comma 8 come modificato dall'art 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante “Disposizioni per l'integrazione della modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi Enti fornite”;

•  Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile recante le specifiche tecniche del formato elettronico per le domande al Registro delle imprese e al REA;

•  Decreto interministeriale 2 novembre 2007 “Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa” .

 

PREMESSA

La legge n. 40/2007 (1) ha previsto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, demandando ad appositi decreti attuativi l'individuazione del modello da utilizzare nonché le regole tecniche per la presentazione e la trasmissione di quest'ultimo.

In data 2 novembre 2007, è stato emanato il decreto ministeriale (2) di approvazione del modello di comunicazione unica, mentre per quanto riguarda le regole tecniche, già condivise dalle Amministrazioni coinvolte, si è ancora in attesa dell'emanazione del relativo decreto.

La legge, tuttavia, ha espressamente previsto che la disciplina della comunicazione unica trovi applicazione a partire dal prossimo 19 febbraio (3), pertanto, le Amministrazioni interessate hanno convenuto di avviare la sperimentazione in produzione da tale data, pur in carenza del secondo decreto di attuazione.

Il sistema della comunicazione unica è caratterizzato dall'individuazione del registro delle imprese quale punto di accesso integrato delle comunicazioni e dall'esclusività della via telematica.

La Comunicazione unica al registro delle imprese

La legge disciplina le modalità di presentazione, il contenuto e gli effetti della comunicazione unica ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa.

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, individuati da apposito decreto ministeriale (4), nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL e l'INPS.

E' previsto il seguente flusso operativo:

•  Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente per territorio, per via telematica o su supporto informatico;

•  L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica;

•  Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Per quanto riguarda l'INAIL, i “dati definitivi” consistono nel numero di Codice Cliente e di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT), attualmente rilasciati agli utenti in fase di protocollazione della denuncia di esercizio, ai fini della vidimazione dei libri regolamentari.

Nel caso in cui, in fase istruttoria, l'impresa risulti già assicurata, ovvero non soggetta all'obbligo assicurativo, la Sede Inail competente provvederà a comunicare all'interessato l'annullamento del numero di codice cliente e PAT già emessi.

Nulla cambia in relazione al termine massimo di emissione del certificato di assicurazione, contenente anche la classificazione delle lavorazioni in base alle Tariffe dei premi, che rimane fissato a 30 giorni dalla ricezione della denuncia di esercizio, come da regolamento di attuazione della legge 241/1990 (5).

Secondo quanto dispone la legge, la procedura prevista per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

Per modifiche e cessazione, ai fini INAIL, si ritiene debbano intendersi le variazioni anagrafiche inerenti il cliente e le PAT, le aperture e le cessazioni di PAT relative a nuove sedi di lavoro e la cessazione del codice cliente, con esclusione di tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle Tariffe dei premi.

Per quanto riguarda l'obbligo di effettuare la comunicazione unica, la legge ha previsto un periodo transitorio di sei mesi decorrenti dal 19 febbraio p.v., durante il quale gli interessati hanno facoltà di presentare alle Amministrazioni competenti le denunce secondo la normativa previgente (6).

Si sottolinea che la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione.

Restano, in particolare, inalterati i termini per la presentazione delle denunce d'esercizio e per le altre denunce previsti dall'art. 12 del Testo Unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (7).

Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (8).

Il controllo in ordine alla sussistenza di tali requisiti, sarà operato dal sistema informatico camerale, verificando la presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle Sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia, che nel riquadro “soggetto delegato” riporta i dati anagrafici dello stesso e l'iscrizione all'Albo professionale.

Modalità applicative

Infocamere ha predisposto un software gratuito denominato “ComUnica”, che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese competente.

Per accedere al servizio, le Camere di Commercio hanno predisposto il sito www.registroimprese.camcom.it , dove sono reperibili tutte le informazioni nonché il software da utilizzare.

La comunicazione è firmata digitalmente (9) e richiede obbligatoriamente l'indicazione del domicilio di posta elettronica certificata dell'impresa (PEC).

La data di invio telematico della comunicazione costituisce la data di presentazione della comunicazione stessa.

All'atto della ricezione della Comunicazione unica, il registro delle imprese invia automaticamente alla casella PEC dell'impresa la ricevuta di protocollo e trasmette la denuncia alla casella PEC centralizzata predisposta dall'Inail.

Il sistema provvede a smistare la comunicazione alla sede Inail competente e ad inviare all'utente e al registro delle imprese la ricevuta della comunicazione, contenente il numero di Codice Cliente e di PAT, così da permettere la vidimazione dei libri obbligatori.

La procedura prevede come prima operazione l'iscrizione al registro imprese con la compilazione di un quadro contenente i dati anagrafici dell'azienda e del legale rappresentante.

L'utente potrà quindi compilare le sezioni relative agli enti previdenziali ed, in particolare, per l'INAIL, avrà a disposizione gli stessi quadri previsti nell'attuale modulistica per la denuncia di esercizio.

Non è previsto, per il momento, l'utilizzo della comunicazione unica per le nuove iscrizioni di soggetti con polizze speciali, i quali continueranno ad inviare le comunicazioni tramite i canali in uso attualmente.

Per quanto attiene l'attività di back office , la comunicazione unica sarà gestita con le stesse modalità previste per le denunce di iscrizione web, provenienti da www.inail.it – Punto Cliente e da www.impresa.gov.it .

Avvio sperimentazione in produzione

Dal 19 febbraio sarà avviata la sperimentazione della comunicazione unica, che, per quanto concerne l'INAIL, riguarderà l'intero territorio nazionale relativamente alle sole denunce di iscrizione di nuove aziende.

E' possibile effettuare la denuncia di iscrizione all'Inail solo se contestualmente l'utente richiede anche l'iscrizione al registro delle imprese.

Le CCIAA nei prossimi giorni organizzeranno incontri preparatori con le Amministrazioni interessate, per concordare le modalità di avvio della sperimentazione nel territorio di competenza, che in fase iniziale potrà anche essere circoscritta a determinati utenti.

Si invitano le Unità territoriali a fornire la massima collaborazione, anche per eventuali eventi di pubblicizzazione, nel corso dei quali sarà opportuno richiamare l'attenzione sui termini per la presentazione delle denunce ai fini INAIL nonché sui requisiti professionali degli intermediari che intendano partecipare alla sperimentazione.

Al fine di individuare eventuali malfunzionamenti, le sedi dovranno dare precedenza assoluta alle denunce provenienti dal registro delle imprese.

Istruzioni operative

A) Lavorazione pratiche

Le denunce provenienti dal registro imprese saranno individuabili nelle liste di lavorazione dei documenti in GRA secondo la seguente modalità:

  Percorso in GRA-WEB

Parametri di ricerca

PRATICHE

 

RICERCA PRATICHE

Fonte di Denuncia

Fonte Variazione

=“Ditta”

=”Registro Imprese”

 

 

“cliccare” su RICERCA

  B) Monitoraggio pratiche

Il monitoraggio delle suddette denunce può essere eseguito sul sistema di front-end (punto cliente), attraverso l'applicativo Cruscotto Denunce al seguente indirizzo:

http://cruscottodenunce.inail.it

ovvero, all'interno della Intranet, seguendo il percorso:

Procedure Aziende Sistema dei Controlli Cruscotto Denunce

In alternativa, è possibile consultare le denunce pervenute sul sistema documentale attraverso l'applicazione GRA che consentirà l'accesso ad una specifica lista operando come segue.

  Percorso in GRA-WEB

Parametri di ricerca

UTILITA'

 

Gestione Documenti

Provenienza

=”WEB - Registro Imprese”

 

 

“cliccare” su RICERCA

  C) Stato delle pratiche

Per l'utente finale, ditta o intermediario, è disponibile un servizio on line per la consultazione dello stato della pratica. Naturalmente il servizio è aperto anche agli utenti INAIL.

Il servizio è richiamabile nell'ambito dei servizi di punto cliente alla voce Consultazione à STATO PRATICA ovvero digitando il seguente indirizzo web:

http://nuoviservizi.inail.it/MonitorStatLav/index.jsp.


1.Art. 9 della Legge 2 aprile 2007 n. 40, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91.
2.Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007 n. 296.
3.Ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge 40/2007 la disciplina si applica “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo”, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2007 n. 296.
4.Articolo 9, comma 2 della Legge 40/2007.
5.Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 sulle “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, approvato con deliberazioni n. 8 e n. 13 del 29 gennaio e 6 febbraio 1992.
6.Art. 9, comma 9 della legge 40/2007.
7.Art. 12 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche.
8.Art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche.
9.Firma digitale prodotta tramite certificato qualificato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 S.O. n. 93.