Capo I - Principi
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica
amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di
parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi
del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni
adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto
dai singoli ordinamenti (1).
Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a
norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In
ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile del
procedimento
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le
disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede
ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata
l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata
a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa
competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.
Art. 6.
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai
fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la
competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione.
Capo III - Partecipazione al procedimento
amministrativo
Art. 7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora
da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta
salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella
comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione
competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e
la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può
prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle
comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti
ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli
atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di
presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate
a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di
favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile
del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati (2).
2. Gli accordi di cui al presente
articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi
sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti
per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in
materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al
presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al
medesimo comma 1.
Art. 13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si
applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni
non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano
parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo IV - Semplificazione dell'azione
amministrativa
Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal
caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti
gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti
(3).
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le
amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è
possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del
termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4
(4).
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse.
In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse
pubblico prevalente (5).
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia
partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti
privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che
essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle
originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione
abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato
dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la
comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della
determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione,
la determinazione è esecutiva (5/a).
4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
(5/a).
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal
caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta (5/b).
Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio
nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi
operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora
si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La
conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle
conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza
di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni
territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati
dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli
delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione
stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle
comunità montane interessate.Analoga regola vale per i rappresentanti
delle province (5/c).
Art. 14-ter.
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere
convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla
convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche
competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di
cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di
opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa
viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici
(5/d).
Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia
intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro
dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la
valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei
ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera
sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale,
adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati (5/d).
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e
5.
Art. 16.
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale
il parere sarà reso (5/e).
2. In caso di decorrenza del termine senza
che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere
(5/e).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in
caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini (5/e).
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate (5/e).
5. Qualora il parere sia favorevole,
senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con
mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro
richiesti.
Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di
regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni
dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve
chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da
parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il
responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati
d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19.
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività
privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad
esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo
per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato
alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata
dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove
previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non
oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro
il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (6) (7).
Art. 20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti,
in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo
predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico
interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento
di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente
articolo (6).
Art. 21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli
19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi
effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni
attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza
dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività
ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o,
comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Capo V - Accesso ai documenti
amministrativi
Art. 22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento
amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate
dottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della
disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di
cui all'articolo 27.
Art. 23.
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si
esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le
aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici
servizi.
Art. 24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è
autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del
diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la
sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la
politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e
repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli
atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3.
Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari
per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti
informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma
2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con
uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le
categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma
2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1°
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986,
n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà
di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza
di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel
corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
diverse disposizioni di legge.
Art. 25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti
deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha
formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei
limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel
termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di
totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
Art. 26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di
una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme
predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e,
in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni
attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare
ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione
di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai
documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27.
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei
quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2
aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e
quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La
Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della
Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato
il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge;
redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi
e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del
diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni
sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla
medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato
inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure
ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
Art. 28.
1. (8).
Capo VI - Disposizioni finali
Art.
29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E'
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di
notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si
tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
Note:
(1)
In attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stati emanati
il D.M. 23 maggio 1991; il D.M. 23 marzo 1992, n. 304; il D.M. 25 maggio
1992, n. 376;la determinazione della Cassa depositi e prestiti 13 novembre
1992; il D.M. 2 febbraio 1993, n. 284; l D.M. 1° settembre 1993, n. 475;
il D.M. 16 settembre 1993, n. 603; il D.M. 14 dicembre 1993, n. 602; il
D.M. 14 febbraio 1994, n. 543; il D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282; il D.M.
30 marzo 1994, n. 765; il D.M. 11 aprile 1994, n. 454; il D.M. 18 aprile
1994, n. 594; il D.M. 13 giugno 1994, n. 495; il D.M. 14 giugno 1994, n.
774; il D.M. 16 giugno 1994, n. 527; il D.M. 19 ottobre 1994, n. 678; il
D.M. 12 gennaio 1995, n. 227; il D.M. 3 marzo 1995, n. 171; il D.M. 6
aprile 1995, n. 190; il D.M. 9 maggio 1995, n. 331; la delibera della
Corte dei conti 6 luglio 1995; il D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531; il D.M.
7 settembre 1995, n. 528; il D.M. 20 novembre 1995, n. 540; il D.M. 8
agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.).
(2)
Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(3)
Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(4) Comma
aggiunto dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e poi così sostituito
dall'art. 17, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5) Comma aggiunto
dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(5/a) L'art. 17, L. 15
maggio 1997, n. 127 ha aggiunto il comma 3-bis ed ha così sostituito il
comma 4.
(5/b) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n.
127.
(5/c) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n.
127.
(5/d) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n.
127.
(5/e) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio
1997, n. 127.
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
(7)
Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(8)
Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.