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Circolare INAIL n. 66 del 7 novembre 2008


Oggetto: Socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società. Rapporto di lavoro subordinato. Obbligo assicurativo.

 

Quadro Normativo

•  D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"

•  Sentenza della Corte di Cassazione n. 4785 del 22 luglio 1980

•  Sentenza della Corte di Cassazione n. 2533 del 27 aprile 1981

•  Circolare Inail n. 32 dell'11 aprile 2000 avente ad oggetto assicurazione dei lavoratori parasubordinati

•  Circolare Inail n. 22 del 28 marzo 2002 avente ad oggetto obbligo assicurativo socio-amministratore

•  Sentenza della Corte di Cassazione n. 5382 del 15 aprile 2002

•  Sentenza della Corte di Cassazione n. 8225 del 23 maggio 2003

•  Sentenza della Corte di Cassazione n. 10653 del 20 maggio 2005

 

1-Obbligo assicurativo del socio operante in qualità di sovrintendente.

Come è noto, l'indirizzo sin qui seguito dall'INAIL (1) è stato quello di ritenere soggetti all'obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri (2).

In quest'ultima ipotesi, veniva ritenuta necessaria e sufficiente l'esistenza di un rapporto di dipendenza funzionale identificato nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi.

Tale indirizzo estensivo in tema di obbligo assicurativo era conforme a quello seguito dalla giurisprudenza (3) che, tuttavia, esigeva, anche in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che le attività manuali o di sovrintendenza rese dal socio per conto della società venissero svolte “con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità” e non già con “interventi occasionali ed eccezionali” (4).

2-Mutamento dell'orientamento giurisprudenziale

Di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte in materia ha subito un'evoluzione che ha comportato il graduale superamento della nozione del rapporto di “dipendenza funzionale” fra socio-sovrintendente e compagine sociale, così come enucleata nelle Circolari Inail n. 32/2000 e n. 22/2002.

Sulla questione, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata (5) .

In virtù di tale orientamento giurisprudenziale, sono da considerare soggetti all'assicurazione obbligatoria "i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto" (6) , impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro.

Pertanto, ferme restando le attuali polizze assicurative - ove non contestate - a far data dalla ricezione della presente circolare, i soci in questione saranno assoggettabili ad obbligo assicurativo solo laddove si configuri un rapporto di lavoro subordinato.

3-Conseguenze sul piano assicurativo:

a) Socio addetto ad opera manuale

Si ribadisce che l'obbligo assicurativo per il socio di società impegnato ad effettuare prestazioni di opera manuale sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, coerentemente con l'indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione.

b) Socio-sovrintendente

L'obbligo assicurativo per il socio di società che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro altrui (e, cioè, senza prestare attività manuale), sovrintende al lavoro di altri (7), ricorre solo nell'ipotesi in cui tale soggetto operi in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.

c) Socio-amministratore

Il socio-amministratore che, in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, esercita manualmente un'attività rischiosa (8) è da assicurare (9). In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore.

Le istruzioni diramate (10) debbono ritenersi attualmente valide solo per il socio che partecipa materialmente al lavoro manuale per conto e nell'interesse della società.

Per il socio lavoratore addetto ad attività di sovrintendenza, invece, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo, deve essere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre, naturalmente, all'esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose. (11)

d) Socio-Amministratore unico.

In analogia a quanto esposto nelle lettere precedenti, anche il socio-amministratore-unico che presta una delle attività rischiose previste dal Testo Unico (12) è tenuto all'assicurazione obbligatoria Inail (13) purché egli:

•  presti un'opera manuale, partecipando materialmente al lavoro della società

ovvero

•  sovrintenda al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo, ma solo se venga accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.

Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente.

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1. L’Istituto, sul punto, si è espresso con le circolari n. 22/2002 e 32/2000.
2. Art. 4, n. 7 del DPR n.1124/65.
3. In senso conforme, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2533 del 1981 secondo cui, “ponendosi in relazione col disposto dell'art. 1 t.u. n. 1124 del 1965, l'art. 4 stesso t.u. stabilisce l'obbligo della tutela antinfortunistica per i partecipanti ad un'impresa sociale che svolgano attività manuale ricompresa tra quelle protette o di sovrintendenza, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa stessa; tali prestazioni, tuttavia, assumono rilievo - ai fini dell'obbligo assicurativo - quando siano svolte con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità anche se discontinua, esclusi, pertanto, i casi di interventi occasionali o eccezionali”.
4. Sentenza della Corte di Cassazione del 22 luglio 1980 n. 4785.
5. Sentenza n. 5382 del 15 aprile 2002. Con una successiva sentenza (Cass. 23 maggio 2003, n.8225), la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento, affermando che “appare, dunque, non decisivo il richiamo, da parte dell'Istituto, della norma di cui all'art. 4, comma primo, n. 7) del d.p.r. n. 1124 del 1965, secondo cui sono soggetti all'obbligo assicurativo "i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)" in quanto l'opera "non manuale" presuppone - in virtù del richiamo ulteriore da parte del n. 2) al n. 1) dello stesso comma -, per la sussistenza dell'obbligo, che sia prestata "alle dipendenze e sotto la direzione altrui"; la disposizione di cui al n. 7) presuppone, altresì, la "sovraintendenza" al lavoro (manuale) di altri”. Da ultimo, cfr. la sentenza della Corte di Cassazione n. 10653 del 20/05/2005.
6. Art.4, n.7), T.U. approvato con DPR n. 1124/65.
7. Trovandosi esposto a rischi connessi con le lavorazioni rischiose previste dall’art. 1 del DPR n. 1124/65.
8. Articolo 1, DPR n. 1124/65.
9. Articolo 4, n. 7), DPR n. 1124/65.
10. Circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32, avente ad oggetto l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori parasubordinati, paragrafo 2, intitolato “Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, “lettera f) soci amministratori”, con cui è stata ritenuta sufficiente l'apertura del solo rapporto assicurativo derivante dall'attività di socio che intrattiene un rapporto di "dipendenza funzionale" a norma dell'articolo 4, n.7), DPR n. 1124/65, con il conseguente assorbimento dell'attività di amministratore.
11. Art. 1, DPR n.1124/65.
12. Articolo 1 del DPR n. 1124/65.
13. Articolo 4, n.7), del DPR n. 1124/65.