Circolare INAIL n. 19 del 5 marzo 2008
Oggetto: Comunicazioni dei
rapporti di lavoro relativi ai lavoratori temporanei da parte delle Agenzie di
lavoro.
Quadro Normativo
• Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 settembre 1999 ”Modalità e termini per l'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione concernenti l'utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo mediante l'utilizzo del "Modello unificato/temp"
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1, commi 1180 – 1185
• Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007
• Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 585 del 30 luglio 1998 “Legge 24 giugno 1997, n. 196 – articoli da 1 a 11 “Fornitura di lavoro temporaneo”
• Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 827 del 18 novembre 1998 Legge 24 giugno 1997, n. 196 – articoli da 1 a 11 “Fornitura di lavoro temporaneo
• Circolare INAIL n. 21 del 12 aprile 2006 “Contratto di somministrazione. Discipline e tutele. Obbligo assicurativo, inquadramento e classificazione tariffaria”
• Circolare Inail n. 2 del 16 gennaio 2007 “Denuncia nominativa degli assicurati. Adempimenti connessi alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro”
• Circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2008 “Cessazione dell'obbligo della denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL (DNA) e comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego”
Premessa
Con circolare n. 2/2008 è stato illustrato il nuovo sistema delle comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego, per effetto del quale, per i datori di lavoro che utilizzano le modalità telematiche, l'obbligo di effettuare la denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL (DNA) è cessato dall'11 gennaio 2008 .
Per quanto riguarda gli adempimenti delle Agenzie di somministrazione, si segnalava che erano allo studio misure di semplificazione, in linea con le nuove disposizioni, con riserva di ulteriori notizie.
A scioglimento di tale riserva, si forniscono istruzioni in ordine alle nuove modalità di adempimento dell'obbligo di comunicare all'INAIL i contratti di lavoro relativi ai lavoratori somministrati.
Cessazione dell'obbligo di comunicare i contratti di somministrazione all'INAIL
Per le Agenzie di somministrazione, l'obbligo di comunicare (1) all'INAIL i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio (DNA) era assolto attraverso l'inserimento dei contratti di somministrazione nell'apposita procedura informatica all'indirizzo http:interinale.inail.it/li .
Per effetto dell'attivazione del nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie, le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare ai Servizi per l'impiego l'inizio, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro somministrato, tramite l'apposito modulo “Unificato Somm” (2).
Le comunicazioni devono essere effettuate al servizio per l'impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa.
Tali comunicazioni, inviate ai servizi competenti per territorio, sono valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo (3) di effettuare la DNA all'INAIL.
Pertanto, dal 1° marzo 2008 , le Agenzie di somministrazione devono, obbligatoriamente trasmettere i moduli per via telematica ai predetti servizi competenti e quindi, da tale data, cessa l'obbligo di comunicare all'INAIL i contratti di somministrazione (4), con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa.
Termine per la comunicazione dei rapporti di lavoro con contratto di somministrazione
In base alla normativa vigente (5), le Agenzie di somministrazione devono effettuare ai Servizi per l'impiego le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese di riferimento entro il ventesimo giorno del mese successivo.
Sulla base di quanto sopra, a far data dall'11 gennaio 2008, le comunicazioni trasmesse dalle Agenzie di lavoro ai Servizi per l'impiego con il modulo “ Unificato Somm ” tramite i servizi informatici, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione sono valide anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicare i contratti di somministrazione all'INAIL.
Contestualmente cessa, pertanto, di avere efficacia il diverso termine previsto per la comunicazione dei contratti all'INAIL, fissato in trenta giorni dalla stipula, dalla modificazione o dalla variazione del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo (6).
Resta fermo che l' inizio di attività di una nuova Agenzia di lavoro va comunicata alla Sede INAIL competente contestualmente all'inizio dell'attività stessa (o in casi particolari entro i 5 giorni successivi) e contestualmente vanno forniti tutti i dati relativi alla Agenzia stessa (7).
Fase Transitoria
Dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008 è tuttavia previsto dalla nuova normativa un periodo transitorio (8), durante il quale i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni sia con i moduli cartacei allegati al decreto, sia con modalità telematica.
Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi i moduli cartacei, deve continuare a trasmettere i contratti all'INAIL, con le stesse modalità finora seguite e quindi con la procedura “Nuovo Lavoro Temporaneo”.
Possono verificarsi, pertanto, le seguenti situazioni:
• Comunicazione di contratti, di variazione o di cessazione trasmessi dal 1° gennaio al 29 febbraio 2008 con moduli cartacei ai Servizi per l'impiego, in tal caso i contratti andranno trasmessi anche all'INAIL tramite la specifica procedura informatica già in uso all'indirizzo http:interinale.inail.it/li
• Comunicazione di contratti, di variazione o di cessazione trasmessi dal 1° marzo 2008 in via informatica ai Servizi per l'impiego, in tal caso le comunicazioni sono valide anche ai fini INAIL
Periodo di sperimentazione
Alla luce delle novità introdotte dalla nuova normativa ed al fine di garantire la massima tempestività nella gestione dei rapporti assicurativi, è stata ravvisata dalle Associazioni datoriali del settore la necessità di un periodo di sperimentazione, che consenta di consolidare le nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni ai Servizi per l'impiego e da questi all'INAIL, tenuto conto anche della numerosità dei contratti stipulati per il settore in questione.
In tal senso, si sono tenuti incontri specifici con le Associazioni, il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e l'INAIL, durante i quali sono stati assunti accordi, in base ai quali si è stabilito che, per i primi mesi dall'avvio a regime delle nuove modalità, le Agenzie di lavoro procedano ad inviare la medesima comunicazione sia ai Servizi per l'impiego, sia all'INAIL (doppio invio).
La comunicazione all'INAIL verrà effettuata all'indirizzo sopra citato con le modalità attuali; mentre per chi volesse trasmettere la comunicazione all'INAIL, nel medesimo formato trasmesso ai Servizi per l'impiego, a breve sarà messo a disposizione un nuovo indirizzo a cui inviare la comunicazione telematica.
In tal modo sarà garantita la possibilità di usufruire di tutte le attuali funzioni della procedura informatica relativa alla fase successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro (classificazione dei contratti e invio delle retribuzioni) e quindi il rispetto dei termini previsti dall'Istituto.
Denuncia delle retribuzioni e versamento del premio assicurativo
Va precisato che le nuove modalità sopraindicate non riguardano la denuncia delle retribuzioni e il versamento – in consuntivo – del premio di assicurazione per i quali rimangono fissate le seguenti quattro scadenze (9):
• Entro il 16 maggio per il trimestre gennaio/marzo
• Entro il 16 agosto per il trimestre aprile/giugno
• Entro il 16 novembre per il trimestre luglio/settembre
• Entro il 16 febbraio per il trimestre ottobre/dicembre.
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1.Obbligo previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2.Decreto interministeriale 30 ottobre 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007 n. 299
3.Obbligo previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38.
4.Articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
5.Articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
6.Decreto ministeriale 19 settembre 2003.
7.Decreto ministeriale 19 settembre 2003.
8.Articolo 8 comma 2, del decreto interministeriale 30
ottobre 2007
9.Delibere del Consiglio di amministrazione INAIL n. 585 del
30 luglio 1998 e n. 827 del 18 novembre 1998.