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Circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2008


Oggetto: Cessazione dell'obbligo della denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL (DNA) e comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego (1).

 

Quadro Normativo

 •  Decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, art. 9 bis;

•  Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della Legge 17 marzo 1999 n. 144”, art. 14. comma 2;

•  Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a, della Legge 17 maggio 1999 n. 144”;

•  Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Norme per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a, della Legge 17 maggio 1999 n. 144”, articoli 6 e 7;

•  Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, articoli 17 e 19;

•  Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1, commi 1180 – 1185;

•  Decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2007, n. 176 “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari” art. 2, comma 4;

•  Circolare Inail n. 2 del 16 gennaio 2007 “Denuncia nominativa degli assicurati. Adempimenti connessi alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro”;

•  Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007 .

 

1. Premessa

In data 30 ottobre 2007, è stato emanato il decreto interministeriale (2) attuativo del nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, previsto dalla legge finanziaria 2007 (3).

Sull'argomento il Ministero del Lavoro ha già emanato una nota circolare esplicativa (4), allegata alla presente, alla quale si fa integrale rinvio.

Dall'11 gennaio 2008 (5) è quindi operativo il sistema di trasmissione telematica ai “servizi competenti” (6) delle comunicazioni per l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro.

Comunicazioni ai Servizi per l'impiego

I datori di lavoro pubblici e privati e le agenzie di somministrazione devono effettuare le comunicazioni obbligatorie con i moduli allegati al decreto (7), che sostituiscono ogni altro modello utilizzato (8).

I moduli devono essere trasmessi esclusivamente “per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti” (9).

Per i datori di lavoro domestico, la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione (10).

Tutte le informazioni normative e operative riguardanti il nuovo sistema sono reperibili nel sito www.lavoro.gov.it/CO , appositamente realizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al quale si rinvia per la descrizione dettagliata della nuova disciplina, per le istruzioni di compilazione dei moduli e per le modalità di trasmissione degli stessi.

Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione, fermo restando l'attuale regime degli obblighi di comunicazione relativi ai lavoratori somministrati (procedura di nuovo lavoro temporaneo), sono allo studio misure di semplificazione, in linea con le nuove disposizioni, per le quali si fa riserva di ulteriori notizie.

Cessazione dell'obbligo della DNA all'INAIL

Le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro inviate ai servizi competenti per territorio (11), sono valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo (12) di comunicare all'INAIL i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio (DNA) (13)

Dal 1 marzo 2008, i datori di lavoro devono obbligatoriamente trasmettere i moduli per via telematica e quindi, da tale data,cessa l'obbligo di presentare la DNA all'INAIL (14) con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa.

La “pluriefficacia” (15) delle comunicazioni è espressamente prevista sia dalla legge finanziaria 2007, sia dal decreto di attuazione, in quanto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dovrà trasferire automaticamente all'INAIL le comunicazioni riguardanti l'instaurazione e la cessazione dei rapporti di lavoro (16).

La nuova normativa, quindi, semplifica gli adempimenti dei datori di lavoro, senza pregiudicare l'interesse dell'Istituto a conoscere in tempo reale i dati anagrafici dei lavoratori che hanno diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Regime transitorio

Dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008 è previsto un periodo transitorio (17), durante il quale i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni sia con i moduli cartacei allegati al decreto, sia con modalità telematica.

Se il datore di lavoro utilizza i moduli cartacei, deve continuare a trasmettere la DNA all'INAIL, con le stesse modalità finora seguite e con gli strumenti informatici già messi a disposizione dall'Istituto.

La “pluriefficacia” si applica, infatti, solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici del sistema CO, fermo restando il particolare regime previsto per i datori di lavoro domestico, per i quali l'obbligo della DNA all'Inail cessa senz'altro dall'11 gennaio 2008 (18).

Per le esigenze di bilinguismo, i datori di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano possono utilizzare i moduli cartacei fino al 30 novembre 2008 e quindi l'obbligo di trasmettere le comunicazioni esclusivamente con gli strumenti informatici decorre dal 1 dicembre 2008 (19).

 

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1. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007.
2. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007 n. 299.
3. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento ordinario n. 244.
4. Nota n. 8371 del 21 dicembre 2007 della Direzione Generale per il mercato del lavoro e della Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazio-ne.
5. Il decreto interministeriale 30 ottobre 2007 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come stabilito dall’articolo 9 dello stesso decreto.
6. Ai sensi dell’articolo 1, lettera g, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, i “servizi competenti” sono “i centri per l’impiego di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano”.
7. I moduli di comunicazione adottati sono denominati “Unificato-Lav”, “Unificato-Somm”, “Unificato-VARDatori” e “Unificato Urg”.
8. Articolo 3 del decreto interministeriale 30 ottobre 2007. L’art. 7 dello stesso decreto ha disposto l’abrogazione dei precedenti decreti ministeriali riguardanti i l’adozione dei moduli “C/ASS” e “Modello Unificato – Temp”.
9. Articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
10. Articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
11. Ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, come sostituito dall’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le comunicazioni devono essere inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
12. Obbligo previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
13. Articolo 4 bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 come so-stituito dall’articolo 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 5 del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
14. Articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
15. Articolo 5 del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
16. Articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
17. Articolo 8 comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
18. Cfr. nota circolare ministeriale del 21.12.2007 al punto 9).
19. Articolo 8, comma 3 del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.