Torna a Libri obbligatori ]

Circolare INAIL n. 17 del 23 marzo 1995


Oggetto:
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350 - Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di paga e di matricola.

Il D.P.R. n. 350 del 20 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132, recante alcune facilitazioni della tenuta del libro di paga e di matricola, nell'ottica di una semplificazione dei procedimenti amministrativi, è intervenuto con incisive modifiche sulla precedente regolamentazione della materia.

Obiettivo, in particolare, del nuovo regolamento, è, infatti, quello di eliminare l'esercizio discrezionale della dispensa, quando i requisiti di controllo disposti dal legislatore sono comunque garantiti e di diminuire, contemporaneamente, gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro.

 

1. Disciplina anteriore al D.P.R. n. 350/1994.

La normativa anteriore al D.P.R. n. 350/1994 prevedeva, agli articoli 20 e 22 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:

a) l'utilizzazione dei regolamentari libri di paga e matricola;

b) l'esonero delle P.A. e delle aziende sottoposte a controllo governativo dalla tenuta dei libri paga e matricola;

c) l'esonero, previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, dalla tenuta dei libri paga regolamentari dei datori di lavoro che provvedano alle registrazioni obbligatorie con altri sistemi idonei;

d) l'esonero dalla tenuta del libro matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata e anche dalla tenuta del libro paga quando per i lavori stessi fossero stabilite tabelle di retribuzioni medie.

Per quanto concerne, in particolare, l'esonero dalla tenuta dei libri paga regolamentari, l'interesse dei datori di lavoro si è rivolto, finora, all'adozione del:

a) sistema alternativo meccanico come ad esempio il cartellino-orologio;

b) sistema alternativo elettronico mediante l'uso di badge elettronico o l'elaborazione totalmente automatizzata per il calcolo delle retribuzioni e dei contributi.

2. Nuova disciplina

La nuova disciplina, entrata in vigore il 5 dicembre 1994, contempla due ipotesi:

- mantenimento del libro di matricola e di paga con le modalità previste dal citato D.P.R. n. 1124/1965. In tale fattispecie devono, altresì, essere ricompresi anche tutti quei sistemi alternativi meccanici e cartacei per i quali era, fino ad oggi, richiesta la preventiva autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro ivi comprese le fattispecie più diffusamente illustrate al punto 6 della presente circolare;

- adozione di supporti magnetici ed elettronici sostitutivi con le modalità previste dall'articolo 2 del D.P.R. n. 350/1994.

Viene, inoltre, abrogato l'articolo 22 del D.P.R. n. 1124/1965 che, a particolari condizioni, prevedeva l'esonero dei datori di lavoro dalla tenuta dei libri di paga e matricola regolamentari.

3. Condizioni

L'articolo 2 del D.P.R. n. 350/1994 prevede l'esonero dell'obbligo della tenuta del libro paga e del libro matricola per i datori di lavoro privati che elaborino gli elementi previsti dall'articolo 20 del citato Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 con supporti magnetici ed elettronici di cui sia garantita l'inalterabilità e la consultabilità dei dati acquisiti.

Non è richiesta, inoltre, alcuna vidimazione da parte dell'Istituto dei documenti cartacei su cui trasferire i dati riepilogativi mensili ed annuali, che devono, comunque, essere conformi ai modelli riepilogativi in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi.

Per quanto riguarda l'inalterabilità il Ministero del Lavoro ha chiarito che essa va intesa nel senso che il sistema adottato deve garantire la conservazione dei dati per almeno dieci anni, come previsto da obblighi di legge per la conservazione dei libri paga e matricola, l'inattaccabilità da "virus" e da usura, nonché da altri fattori esterni.

Il sistema adottato dovrà, inoltre, prevedere che i dati inseriti non possano essere tecnicamente alterati o modificati per cui un eventuale intervento illecito non dovrà comportare la soppressione dei dati precedentemente assunti.

Per quanto concerne la consultabilità, anch'essa riferita al sistema adottato dall'azienda, i supporti magnetici dovranno assicurare il trasferimento mensile ed annuale dei dati sui documenti cartacei conformi ai modelli riepilogativi in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi, garantendo agli organi di vigilanza il controllo attraverso la tempestiva consultabilità dei dati soggetti alle registrazioni.

4. Vidimazione e accentramento delle elaborazioni delle paghe

Nulla è modificato circa le procedure di vidimazione dei sistemi tradizionali e di quelli ad essi assimilati, nonché per quelli per i quali viene richiesta la numerazione unica.

Relativamente all'accentramento delle elaborazioni delle paghe, permane la competenza degli Ispettorati provinciali a rilasciare l'autorizzazione su istanza dei datori di lavoro i quali sono, comunque, tenuti a dichiarare la tipologia del sistema di registrazione di paga adottato.

Analoga procedura dovrà essere osservata dai datori di lavoro che richiedano l'autorizzazione all'accentramento degli adempimenti in materia di previdenza ed assistenza sociale.

5. Tenuta dei documenti presso gli studi di consulenza

Per quanto concerne la tenuta dei documenti presso gli studi di consulenza, il datore di lavoro, nel caso in cui il proprio consulente si avvalga di sistemi elettronici o magnetici, dovrà dare comunicazione all'Ispettorato del lavoro del nominativo del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti medesimi.

Poiché sul posto di lavoro è fatto obbligo di tenere una copia del libro matricola e il registro delle presenze, il datore di lavoro potrà adempiere a tale incombenza mediante la tenuta del registro delle presenze nonché dei documenti cartacei, relativi alle registrazioni annuali e mensili e comprensivi anche dei dati relativi alla matricola dei lavoratori.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi nel corso di ciascun mese, oltre ad essere registrate tempestivamente da parte del professionista a mezzo del sistema elettronico o magnetico, dovranno essere riportate dal datore di lavoro sul registro di presenza complete delle annotazioni relative allo stato matricolare del lavoratore interessato.

Il registro dovrà essere preventivamente vidimato dall'Istituto assicuratore competente, mentre la copia dei documenti cartacei potrà essere autocertificata "per conforme" dal consulente stesso.

6. Lavori transitori e di breve durata

Per quanto concerne i lavori a carattere transitorio o di breve durata, poiché non viene dettata alcuna disposizione dallo stesso regolamento, e da ritenersi che in tali casi trovino ora applicazione le disposizioni generali di cui all'articolo 20 del citato Testo Unico con le modificazioni introdotte dal D.P.R. n. 350/1994.

Tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogato articolo 22 del D.P.R. n. 1124/1965, conservano la loro piena efficacia (ai fini del possesso dei requisiti di legge) fino al mutamento di almeno un elemento sostanziale facente parte del sistema autorizzato, in tal caso troverà applicazione la nuova disciplina.

7. Sanzioni

Infine, si rileva che, per l'utilizzazione, da parte dei datori di lavoro dei sistemi tradizionali o di quelli assimilati ovvero di sistemi elettronici o magnetici non conformi alle disposizioni stabilite, trova applicazione la sanzione prevista all'articolo 195 del D.P.R. n. 1124/1965.

La medesima sanzione verrà, altresì, applicata al datore di lavoro che, avvalendosi della deroga di cui all'articolo 5 della Legge n. 12/1979 contenente norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (vedi punto 5 della presente circolare), risultasse inosservante delle disposizioni ivi previste.