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Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009

 

 

OGGETTO:

Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 ‘conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi’, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009.

Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

SOMMARIO:

Premessa: nuovo quadro normativo

1. Prestatori: studenti, pensionati, casalinghe e percettori di prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del reddito

2. Attività

3. Committenti

4. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

 

Premessa: nuovo quadro normativo

 La presente circolare fornisce indicazioni in merito alle innovazioni normative in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio per dare piena operatività al sistema di regolazione dei “buoni lavoro”, con riferimento a tutte le tipologie di attività, di prestatori e di committenti, come individuati dalla più recente evoluzione del quadro normativo.

 

La Legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 - pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009 – ha infatti apportato significative modifiche all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. In particolare il comma 12 dell’art. 7-ter della L. n. 33/2009 prevede che:

 
 «Allarticolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, la lettera d) é sostituita dalla seguente:
 «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
 b) al comma 1, la lettera e) é sostituita dalla seguente:
 «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso luniversità o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
 c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;
 d) al comma 1, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 «h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
 e) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
 «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dallarticolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. LINPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

 

Il nuovo dettato normativo amplia, quindi, l’ambito di applicazione del sistema di regolazione dei “buoni lavoro”, inserendo ulteriori attività e nuovi committenti, sempre nell’ambito tuttavia di prestazioni di tipo accessorio e occasionale.

 

La natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

 

Si ricorda del resto che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e ‘accessorie’, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

 

  1. Prestatori: studenti, casalinghe, pensionati e percettori di prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del reddito

 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della legge n. 33/2009, interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito.

Di seguito si indicano le specifiche innovazioni normative relative alle varie tipologie di prestatori.

1)   Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e).

 

E’ utile rammentare che gli studenti possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo.

 

Il riferimento alla compatibilità con gli impegni scolastici del giovane con meno di 25 anni ha la finalità assicurare la frequenza del normale orario delle lezioni, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti scolastici.

 

Lo svolgimento di prestazioni lavorative di tipo accessorio può essere comunque effettuato nei periodi liberi da impegni scolastici.

 

Restano ferme le indicazione contenute nella Circolare dell’INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano:

a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;

c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

 

2) Le casalinghe che possono svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per pensionati e studenti.

 

Al fine di qualificare la categoria delle ‘casalinghe’, si ritiene utile far riferimento a definizioni giuridiche previste da precedenti disposizioni normative, in base alle quali per “casalinga” deve intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.

 

Peraltro, in considerazione delle peculiarità della categoria in esame e al fine di dare certezza agli operatori sull’esatto ambito di applicazione della normativa sul lavoro accessorio in ordine alle casalinghe impegnate in attività agricole di carattere stagionale, si ritiene di specificare la categoria in esame in linea con quanto stabilito dall’ “Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura”, sottoscritto dalla Parti Sociali in data 26 giugno 2009.

 

In via sperimentale e nell’ottica di un monitoraggio dell’accesso al lavoro accessorio in agricoltura si dovrà pertanto intendere per “casalinga” quel soggetto che - al di là dell’accezione di genere -  non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e in quello precedente.

 

3) I pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall’art. 70, comma 1.

 

Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

 

In analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella gestione separata, il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).

 

4) Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’art. 70, prevede, in via sperimentale per l’anno 2009, che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio possano essere svolte in tutti i settori produttivi da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.

 

Le categorie di destinazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276 possono essere individuate nei:

·         percettori di prestazioni di integrazione salariale;

·          percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

 

In tali casi la norma prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è di 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali.

 

Quindi la nuova norma consente di cumulare per intero le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i compensi derivanti dai “voucher” entro il limite di 3.000 euro per anno solare, a prescindere dal numero dei committenti.

 

Per quanto riguarda gli eventuali compensi corrisposti a percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito che superino il limite dei 3.000 euro di cui al comma 1-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276, nel caso del lavoro accessorio, data l’occasionalità della prestazione, resta ferma la piena compatibilità delle remunerazioni di tali prestazioni con le diverse forme di integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito.

 

Con riguardo al regime della cumulabilità  per i compensi superiori ai 3.000 euro si rinvia alla circolare n. 75 dell’INPS del 26 maggio 2009, nonché ad una prossima circolare ricognitiva delle diverse fattispecie verificabili nella materia.

 

Il comma 1 bis dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 dispone infine che l’INPS provvede allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Anche su tale specifico aspetto ci si riserva di fornire indicazioni.

 

Infine, per rispondere a numerose richieste di chiarimento, si fa presente che agli studenti, ai pensionati e ai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, ai quali la normativa consente di svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio indipendentemente dalla tipologia di attività e in favore di qualsiasi committente, anche quando operino nell’ambito dell’impresa familiare nei settori previsti del commercio, del turismo e dei servizi, si applica il normale regime contributivo dei buoni lavoro, e non quello specifico dell’impresa familiare di cui al comma 4-bis dell’art. 72 del d.lgs. n. 276.

 

  1. Attività

 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, l’art. 70, comma 1, lettera d) è stato riformulato inserendo tra le attività per le quali è possibile ricorrere ai buoni lavoro anche le manifestazioni fieristiche.

 

Con riferimento agli ambiti di attività previsti dalla lettera d) - manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà - si precisa che il ricorso ai buoni lavoro può essere utilizzato per prestazioni strettamente connesse alla natura e alla finalità dell’evento svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

 

3. Committenti

 

Il comma 12 dell’art. 7-ter della L. n. 33/2009 nel riformulare la lettera d) dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha previsto inoltre che le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche  o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, possono essere utilizzate anche da committenti pubblici.

 

Per committenti pubblici si intendono ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, lARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

 

Nel far presente che l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, in attuazione della legge 30/2003, stabilisce che il contenuto del decreto stesso “non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”, si evidenzia che la legge 33/2009 introduce un’eccezione esplicita all’esclusione delle amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione del decreto 276/2003, la quale consente espressamente al committente pubblico di avvalersi dei buoni lavoro per lo svolgimento di prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali,  fieristiche  o caritatevoli  e di lavori di emergenza o di solidarietà quali attività ricomprese nelle funzioni amministrative proprie di molti enti pubblici, in special modo gli enti locali.

 

Pertanto anche nel settore pubblico può trovare applicazione il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, anche se esclusivamente per le attività individuate dal comma 1, lettera d), dell’articolo 70 purché rese direttamente dal prestatore, senza il tramite di intermediari, e finalizzate, ad esempio allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale, quali i cosiddetti ‘nonni vigili’, o prestazioni rientranti nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi sociali ( ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328) o per ricorrere a prestazioni occasionali in caso di situazioni di emergenza (calamità naturali, terremoti, ecc.).

 

In merito alla possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio si precisa che per questi trova applicazione l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti sia pubblici che privati, all’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri dufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53, comma 6). La norma esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

 

La richiesta può essere effettuata, ai sensi del comma 10 del citato art. 53, da parte dello stesso dipendente o dei soggetti pubblici e privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale. L’impiego di dipendenti pubblici, senza la preventiva autorizzazione, comporta - per il dipendente e per l’amministrazione pubblica interessata - le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

 

  1. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio

 

Considerando l’estensione del campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, introdotto dalla L. n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, si fornisce in allegato (all.1) un quadro riepilogativo delle modalità applicative del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento alle tipologie di attività interessate.

 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema dei voucher, si rinvia alle indicazioni contenute nelle circolari emanate dall’Istituto per l’applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio al settore agricolo e ai settori del commercio, turismo e servizi, settore domestico, impresa familiare (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009), nonché alle indicazioni disponibili sul sito www.inps.it, nella sezione Informazioni – Prestazioni  Occasionali di tipo accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nella ‘home page’ del sito.

 

Allegato N.1