Circolare INPS n. 76 del 26 Maggio 2009
OGGETTO: |
Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, articoli 70 e 72 - Lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito dell’impresa familiare. |
SOMMARIO: |
1.Premessa 2.Nozione di impresa familiare 3.Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nell’ambito delle imprese familiari 4.Buoni (voucher) per lavoro occasionale a contribuzione ordinaria 5.Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e prestazioni riconosciute 6.Procedura con ‘voucher telematico’ 6a. Accreditamento anagrafico dei prestatori 6b. Registrazione imprese familiari 6c. Richiesta dei voucher da parte dell’impresa familiare 6d. Versamento all’Inps del corrispettivo dei voucher. 6e. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore 6f. Comunicazione preventiva a cura del committente 7. Accredito contributivo
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La presente circolare fornisce le istruzioni operative in merito all’utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile nel caso sia operante nel commercio, nel turismo e nei servizi.
Con circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 erano state fornite indicazioni in merito all’estensione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni (all. 1).
In particolare, nei confronti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile che, ai sensi del citato articolo 70 del decreto n. 276/2003, lett. g), opera limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi è stato previsto un regime di applicabilità solo parziale dell’utilizzo dei buoni lavoro, facendo riserva di fornire ulteriori istruzioni per dare piena operatività all’istituto del lavoro occasionale accessorio anche in questo settore.
2. Nozione di impresa familiare
Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Dell’impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).
La disciplina dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c.(1) prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell’azienda.
Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all’attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l’obbligo, per i suddetti "familiari", dell’iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.
Per imprese familiari rilevanti ai fini della disciplina sul lavoro accessorio di cui alla lettera g) dell’articolo 70 devono intendersi le imprese, legalmente costituite, regolate dall’art. 230-bis cod. civ., operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’imprenditore (titolare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio accomandatario di s.a.s e socio di s.r.l.) e dalla gestione previdenziale (artigiani e commercianti) cui sono iscritti i titolari e/o soci dell’impresa familiare stessa.
Le predette imprese, qualora operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, sono classificate ai fini previdenziali nel settore terziario di cui alla lettera d) dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nell’ambito delle imprese familiari
L’articolo 70, comma 1 lett. g) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente ai settori del commercio, turismo e servizi.
Inoltre, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 72 con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
Il comma 2-bis del medesimo articolo 70 dispone, ancora, che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
È da ritenere pertanto che l’ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio consideri le imprese familiari nella qualità di ‘datori di lavoro’ nei riguardi di soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. Ciò in quanto le imprese familiari del commercio, del turismo e del terziario disciplinate dalla lettera g), dell’articolo 70 rappresentano una tipologia di imprese che il legislatore intende agevolare, potendosi realizzare le due seguenti situazioni:
A) qualora l’impresa familiare utilizzi prestatori all’interno dell’attività normalmente esercitata nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell’articolo 70 potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma 4 bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell’attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l’impresa familiare appare in veste di ‘datrice di lavoro’, con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell’articolo 230-bis;
B) nei casi, invece, in cui l’impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell’articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 104 del 1° dicembre 2008.
In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell’articolo 70; sia nel caso di impresa familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del comma 1 dell’articolo 70, in qualsiasi altro settore come in quello del commercio del turismo e dei servizi, resta fermo il limite stabilito al comma 2-bis dell’articolo 70 dell’importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.
4. Buoni (voucher) per lavoro occasionale a contribuzione ordinaria
Come già evidenziato alla lettera A) del paragrafo precedente, l’art. 72, comma 4-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone che per le prestazioni accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis cod. civ. operante nel commercio, turismo e servizi trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
Per quanto riguarda l’inquadramento a fini previdenziali le predette imprese saranno dunque classificate normalmente nel settore terziario di cui alla lettera d) dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Nel caso in cui l’impresa familiare datrice di lavoro nel campo del commercio, turismo o servizi ai sensi della lettera g), dell’articolo 70 svolga attività di servizi in forma artigianale, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, secondo quanto previsto dalla lettera b) del predetto articolo 49, sarà classificata nel settore artigianato. Restano esclusi dal campo di applicazione della disposizione in esame i datori di lavoro ugualmente classificati, secondo la medesima norma, nel settore terziario ma svolgenti attività professionali o artistiche.
Nei confronti dei rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio resi a favore delle imprese familiari di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) troverà dunque applicazione l’aliquota di finanziamento del regime pensionistico previsto per i lavoratori dipendenti e fissata nella misura complessiva del 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.
Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher che è pari a 10 euro - fermo restando che è disponibile anche un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili - è comprensivo della contribuzione a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (33%), di quella in favore dell’INAIL 4% e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 5,80 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 29,00 euro.
Per quanto concerne l’accredito della contribuzione a favore dei lavoratori occupati in prestazioni di lavoro occasionale si precisa che, sulla base di quanto disposto dalla norma in esame, questa seguirà i criteri applicati per la generalità dei lavoratori dipendenti. In ordine alla determinazione dei periodi di copertura assicurativa si fa riserva di fornire specifiche indicazioni successivamente.
5.Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e prestazioni riconosciute ai prestatori
Per il prestatore/lavoratore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.
Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (d.lgs. 276/03, art. 72, comma 3).
Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
6. Procedura con “voucher telematico”
In considerazione della specificità della disciplina contributiva e assicurativa applicata all’impresa familiare che utilizza il lavoro occasionale accessorio operando nell’ambito dell’articolo 70, lett. g), con conseguente diverso valore netto del buono lavoro rispetto al sistema generale di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, si prevede, per questa particolare fattispecie, esclusivamente l’utilizzo della procedura con voucher telematico.
La procedura telematica consentirà infatti di gestire in modo unitario e dedicato le caratteristiche peculiari di tali buoni lavoro, sia per quanto riguarda l’identificazione delle imprese familiari come indicato al precedente punto 3, sia nei confronti dei prestatori, per l’attribuzione del compenso e il corretto e tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione e per l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali.
6a. Accreditamento anagrafico dei prestatori
I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico, che costituisce l’ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali: • tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); • via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nella ‘home page’ del sito (in tal caso, anche se con l’assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l’iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell’identità del richiedente da parte del contact center ); • presso le sedi Inps.
A seguito dell’accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore: • la carta magnetica (INPS Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all’Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale; • del materiale informativo. La fase d’ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore e l’attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale. Quest’ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la INPS Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.
6b. Registrazione imprese familiari
Le imprese familiari che utilizzano la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali: • tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell’Inps; • via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN; • presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS), • tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative. Il Contact Center o le sedi provvedono all’occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.
6c.Richiesta dei voucher da parte dell’impresa familiare
Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all’INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere : • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, • la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, • il luogo dove si svolgerà la prestazione, • il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di: • comunicazione preventiva all’INAIL (cui l’INPS riverserà tempestivamente l’informazione di inizio attività lavorativa); • intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro. Tuttavia, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all’INAIL con le modalità di cui al successivo punto 6f.
6d. Versamento all’Inps del corrispettivo dei voucher.
Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell’inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore – con una delle modalità che di seguito si indicano: • tramite modello F24 indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l’avvenuta contabilizzazione nei conti dell’INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento; • tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; • tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-Mastercard.
6e. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore
Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6c), per ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta. Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni: • verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso, • in relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente - nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all’avvenuta attivazione o meno della INPS Card), - nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.
Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare :
• al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato); • al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto: - inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center; - risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.
6f. Comunicazione preventiva a cura del committente
In caso di variazioni rispetto alla comunicazione ‘telematica’, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL, attraverso: • il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, - l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, - il luogo dove si svolgerà la prestazione, - la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL.
7. Accredito contributivo
Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori nell’ambito del F.P.L.D.. Ciò avviene mediante l’invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà indicata nell’elemento <ListaCollaboratori> e sarà identificata dal <Codice TipoRapporto> 17 di nuova istituzione, relativo alle ‘prestazioni occasionali di tipo accessorio rese nell’impresa familiare, riportando nell’elemento <aliquota> il valore “3300”.
1)[1] 230-bis. Impresa familiare. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
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