Circolare INPS n. 71 del 8 Luglio 2008
OGGETTO: |
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2008. |
SOMMARIO: |
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Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Come è noto, ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.
Con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30 maggio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 135 dell’11.06.2008, è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2008, in Euro 47,43. Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997.
Pertanto per l’anno 2008 le aliquote da applicare sono seguenti:
· 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
· 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Tenuto conto del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti, dovute dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2008, ammontano, rispettivamente:
20,30% (per le zone normali) 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate)
17,80% (per le zone normali) 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n.160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2008, a € 0,58 a giornata.
2. Contribuzione di maternità.
Per l’anno 2008il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.
3. Contribuzione INAIL.
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2008 resta fissato nella misura capitaria annua di:
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate).
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, bisogna fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
Il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007, ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, coltivatori diretti coloni e mezzadri, nelle seguenti misure: • aumento del 4,25 % dell’importo contributivo vigente per l’anno 2004 • aumento del 4,10 % dell’importo contributivo vigente per l’anno 2005. Tali contributi saranno posti in esazione con i modelli F24 inviati in occasione della tariffazione dell’anno 2008.
6. Tabelle contributi anno 2008.
Nell’Allegato 1 alla presente circolare sono riportati aliquote, importi e relativa legenda dei contributi in vigore nell’anno 2008 per le categorie interessate.
7. Modalità di pagamento.
La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 17 novembre 2008 e il 16 gennaio 2009.
Allegato 1
LEGENDA
Per la determinazione dei contributi di cui ai punti 1 e 2 le relative percentuali sono calcolate in riferimento al “reddito medio convenzionale” che per l’anno 2008 è pari a € 47,43.
L’addizionale fissa giornaliera di € 0,58 del punto 3 è calcolata nel limite massimo di n.156 giornate annue.
I punti 4 e 5 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa pro-capite per l’assicurazione obbligatoria gravidanza/puerperio e per l’INAIL.
Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1, 2, 3, e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 4, con esclusione della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL di cui al punto 5.
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