Circolare INPS n. 65 del 2 Aprile 2002
OGGETTO: |
D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476: regolamento di semplificazione concernente la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali a norma dell’articolo 1 della legge 8 marzo n. 50 del 1999. |
SOMMARIO: |
1 . Premessa,2. Art.1 - Ambito di applicazione,3. Art.2 - Definizioni,4. Art.3 - Termini e modalità per la presentazione delle domande,4.1. Reception,4.2. Modalità di presentazione delle domande,5. Art. 4 - Modulistica,6. Art. 5 - Iscrizione tramite il Registro delle Imprese,7. Art. 6 - Iscrizione negli elenchi,7.1. Responsabile del procedimento,7.2. Silenzio assenso,7.3. Interruzione dei termini del procedimento,8. Art.7 - Accertamento e verifica,9. Ar. 8 - Abrogazioni.10. Adempimenti delle Sedi |
1. PREMESSA.
Il D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476 “Regolamento di semplificazione per l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni o mezzadri ai fini previdenziali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002, ha disciplinato, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 comma 1 della legge 8 marzo 1999 n. 50 il procedimento di accertamento dei requisiti sostanziali richiesti per l’iscrizione negli elenchi, presupposto dell’esplicazione del diritto alle prestazioni previdenziali.
La semplificazione, oggetto del regolamento, si ricollega ai principi generali fissati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare alle direttive che:
· vincolano la pubblica amministrazione ad attenersi a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità nello svolgimento dell’attività amministrativa;
· impongono alla pubblica amministrazione di non aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie;
· sanciscono che il procedimento si deve sempre concludere mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
· stabiliscono che detto provvedimento deve essere emesso entro un termine o fissato dalla legge o disposto, ,in subordine, dalle singole Amministrazioni;
· introducono l’obbligo generale della motivazione degli atti amministrativi.
2. ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.
L’articolo in esame nel far riferimento al procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, negli elenchi istituiti dall’art. 11 della legge 1963 n. 9, estende l’ambito soggettivo di applicazione agli imprenditori agricoli a titolo principale iscrivibili ai fini previdenziali ai sensi dell’articolo 13 della legge 2 agosto 1990 n. 233.
Come precisato ai successivi punti b) e c) dell’articolo 1 in questione, l’ambito di applicazione del regolamento ricomprende anche le fasi evolutive dell’azienda quali la variazione e la cancellazione dagli elenchi.
3. ART.2 - DEFINIZIONI.
L’articolo 2 recita: “ Ai fini del presente regolamento si intendono per domande di iscrizione, variazione e cancellazione le dichiarazioni finalizzate ad ottenere l’iscrizione e la cancellazione negli elenchi di cui all’art. 1 e la variazione dei dati significativi ai fini della classificazione aziendale”. Pertanto ai fini del provvedimento in questione la norma delinea l’ambito oggettivo del regolamento nelle dichiarazioni aziendali relative alla conduzione d’impresa diretto-coltivatrice, mezzadrile e colonica e dell’imprenditore agricolo a titolo principale ricomprendendo, inoltre, l’insieme degli adempimenti riferiti alle istanze di variazione e cancellazione.
4. ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
L’articolo in argomento, nel confermare il termine utile di 90 giorni per la presentazione delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, secondo i dettami normativi contenuti nella legge n. 233/1990, introduce rilevanti novità in tema di flussi collegati alle istanze dei soggetti interessati.
4.1. - RECEPTION.
Il punto di maggior valenza introdotto dal regolamento è lo spostamento dell’onere dell’adempimento dall’utente all’amministrazione e dall’ampliamento dei canali di accesso ai fini istituzionali.
A tal proposito la norma si ricollega ai principi di cui all’articolo 14 comma 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 laddove conferma la valorizzazione degli sportelli polifunzionali quali punto di incontro per l’utenza interessata e di seguito integra la rete di relazione con tutti gli attori sociali, singoli soggetti e/o loro rappresentanti, con esplicito riferimento agli Enti di Patronato richiamati dal successivo comma 3 dell’articolo in esame.
Nella fattispecie il legislatore ha ampliato la platea dei punti di incontro in applicazione del principio del servizio completo con una sola interlocuzione puntando soprattutto sulle potenzialità offerte dallo sviluppo e dall’applicazione dei moderni strumenti tecnologici.
Ne consegue che sarà possibile rivolgersi alle specifiche reception, per le quali si riserva di fornire istruzioni, istituite presso i Comuni eventualmente convenzionati con l’Istituto e collegati al servizio di scambio telematico ovvero quelle istituite presso le Camere di Commercio per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, come precisato al successivo punto 6.
4.2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Il comma 2 dell’articolo in esame recita “ La domanda può essere presentata presso qualsiasi sede dell’I.N.P.S., ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda può essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all’art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, presso le sedi dell’I.N.A.I.L., presso le sedi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, presso le sedi delle Commissioni provinciali per l’artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle Entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, può essere presentata inoltre presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.”
Il Regolamento in applicazione dei principi contenuti nella legge n. 241/90, ribaditi al precedente punto 1, prevede il ricorso al sistema della “multicanalità” per favorire le aziende autonome del settore nella risoluzione delle problematiche legate alla presentazione delle domande di iscrizione alla gestione.
Nel merito circa le modalità di presentazione il comma citato introduce una rilevante novità allorquando fa riferimento all’ulteriore mezzo di comunicazione reso disponibile per gli interessati attraverso lo strumento del “fax”.
E’ di tutta evidenza che nella fattispecie per la formalizzazione della richiesta trovano applicazione le direttive fornite dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455 art. 37 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Considerata la molteplicità dei punti di riferimento attivati per favorire la presentazione delle domande e al fine di cristallizzare con certezza il momento di perfezionamento della domanda (data di presentazione) le Sedi dovranno considerare perfezionato,ad ogni effetto, l’inizio del procedimento con la data di presentazione o di invio della domanda ad uno dei canali individuati dalla norma.
Come ribadito al comma 3 dell’articolo in questione “ La domanda può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché tramite i soggetti eventualmente abilitati dall’I.N.P.S.”, viene riconfermato il circuito degli Enti di Patronato quale punto qualificante per l’assistenza e la consulenza nella presentazione delle domande di iscrizione e/o di quelle legate alla dinamicità dell’azienda (variazione e cancellazione).
5. ART. 4 - MODULISTICA.
Come preannunciato con circ. n. 35 del 18 gennaio 2002 a breve saranno disponibili i nuovi modelli di iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti (CD1) e degli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP1).
I nuovi modelli, in formato A4, a norma U.E., con allegata la ricevuta di presentazione, in versione EURO, sono stati rivisitati ai sensi del Regolamento in questione.
Per quanto riguarda, invece le istanze di variazione e cancellazione, nonché i modelli di iscrizione, variazione e cancellazione dei rapporti di colonia e mezzadria, le Sedi continueranno ad utilizzare la modulistica in uso, in attesa che si provveda alla rimodulazione dei modelli stessi.
Si segnala inoltre che i predetti modelli sono stati aggiornati in relazione alle sostanziali novità introdotte dalla nuova configurazione dell’imprenditore agricolo, così come risulta dalla riformulazione dell’articolo 2135 del codice civile statuita dal decreto legislativo n. 228/2001 attuativo della legge 5 marzo 2001 n. 57.
Nella sostanza, infatti, si è proceduto a riqualificare le informazioni contenute nei diversi riquadri dei modelli in ottica di Legge Bassanini con l’obiettivo di incrementare l’archivio delle aziende autonome di tutta una serie di notizie che attualmente non risultano negli archivi di gestione in quanto localizzati e/o rilevabili solamente a livello cartaceo.
Tutto ciò consentirà di disporre di una struttura “contenitore” che oltre a fotografare la realtà aziendale nella sua specifica articolazione e consistenza, offrirà alla platea dell’utenza in tempi reali un foglio elettronico strumento aggiornato e di controllo dei comportamenti aziendali.
Ne consegue che, dopo le fasi di aggiornamento dell’attuale archivio delle aziende autonome, sarà possibile dare attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo in trattazione.
Si segnala inoltre che la modulistica è stata rivisitata in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e dalla circolare n.12 del 10 gennaio 2002.
Premesso che, a norma di quanto disposto dal citato T.U., l’Istituto ,quale Pubblica Amministrazione ,non può richiedere agli utenti né certificati, in tutti quei casi in cui è possibile ricorrere all’autocertificazione, né documenti di cui sia già in possesso, ciò in quanto ai denunzianti non incombe l’onere della prova in merito ai dati dichiarati, ma impone che le suddette dichiarazioni, da sottoporre ad istruttoria, siano formalmente regolari e siano complete di tutte le informazioni richieste.
Nel sottolineare che si fa espresso riferimento alla personale responsabilità del dichiarante, si evidenzia che una volta presentata la dichiarazione aziendale è irretrattabile nel senso che una volta presentata non può essere sottratta alla disponibilità dell’ufficio.
D’altra parte la denuncia non costituisce prova legale e quindi il dichiarante può sempre chiedere all’ufficio di disattenderla e di rettificarla a condizione di dimostrare che essa è inficiata da errore.
6. ART. 5 - ISCRIZIONE TRAMITE IL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Nell’ambito degli sportelli polifunzionali (vedi punto 4.1) particolare rilevanza viene attribuita dal Regolamento all’accesso presso gli Uffici del Registro delle imprese con l’obiettivo di perfezionare in un unico momento temporale l’insieme degli adempimenti demandati al soggetto che intraprende una attività autonoma assoggettabile alle assicurazioni obbligatorie del settore.
Ne consegue che quando viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è possibile, nella medesima sede, presentare anche la domanda di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, cui seguirà la trasmissione degli atti all’Istituto.
7. ART. 6 - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI.
L’articolo nel suo complesso, nel disciplinare l’iscrizione dei coltivatori diretti,coloni,mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, imprenditori agricoli a titolo principale negli elenchi, a domanda o d’ufficio, evidenzia motivi e principi di razionalizzazione delle procedure finalizzate al raggiungimento di un miglior livello di efficienza pur nella salvaguardia di un retto e sollecito svolgimento dell’attività amministrativa.
In proposito si sottolinea che la fase istruttoria è influenzata dalla qualificazione data all’iter procedimentale dalla norma di legge (art. 3 della legge 26 ottobre 1957 n.1047) che definisce il compito dello SCAU, oggi INPS, “accertamento delle persone soggette all’assicurazione” nonché “determinazione, accertamento e riscossione dei contributi” intendendosi per tale l’attività rivolta ad appurare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti per l’instaurazione del rapporto giuridico previdenziale o per la sua estinzione.
La legge in sostanza conferisce all’Istituto una posizione attiva, di protagonista e di conduttore del procedimento di accertamento, mentre attribuisce un ruolo ausiliario al titolare d’impresa diretto-coltivatrice, al concedente di fondi a mezzadria o a colonia ed all’imprenditore agricolo a titolo principale, imponendo unicamente l’obbligo di presentare la denunzia aziendale e di comunicare con tale atto circostanze di fatto appartenenti alla consistenza aziendale e alla loro sfera patrimoniale.
In tale ottica il regolamento ,oltre a richiamare espressamente la responsabilità legata alla funzione del “responsabile del procedimento” definisce chiaramente le fasi procedimentali (iscrizioni,variazioni e cancellazioni),il termine massimo entro il quale il procedimento deve concludersi e introduce il principio del silenzio assenso.
7.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
In attuazione degli interventi di riorganizzazione dell’area aziende e con l’obiettivo di eliminare i tradizionali fattori di rigidità operativa che spesso hanno condizionato l’attività delle Sedi, sono state costituite le “unità di processo agricoltura”, punti di riferimento decisionali per le tematiche del settore. Pertanto,dove sono state istituite le unità di processo, sopra richiamate, il funzionario individuato sarà responsabile per entrambe le funzioni (procedimento e provvedimento).
7.2. SILENZIO ASSENSO.
Il Regolamento prevede un termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, facendolo decorrere dal ricevimento della domanda. Dalla scadenza di tale termine scatta il “silenzio assenso” e, in assenza di notifica di un provvedimento di diniego, l’istanza si intende accolta.
In merito si osserva che, pur in presenza di un generale obbligo per l’Istituto di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sancito dall’articolo 2 della citata legge n. 241/90, il legislatore ha esteso a tutte le fattispecie di provvedimenti (iscrizione, variazione e cancellazione), consequenziali alle istanze delle categorie interessate, il principio del “silenzio significativo”, prescindendo quindi dalla presenza di un atto autorizzatorio che, nella fattispecie, si compendia nella verifica dell’esistenza dei requisiti per l’esercizio di un diritto. Si prescinde, quindi, dalla presenza di un atto autorizzatorio della pubblica amministrazione in quanto l’attività degli uffici si concretizza in una verifica dell’esistenza dei requisiti per l’esercizio di un diritto.
7.3 INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO.
Il comma 4 dell’articolo 6 del Regolamento prevede che il termine per la conclusione del procedimento in argomento (90 giorni) possa interrompersi una sola volta nel caso in cui sia necessario che gli Uffici richiedano all’interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione della domanda e non acquisibili d’ufficio.
Si osserva per la circostanza che, su espresso parere del Consiglio di Stato, l’iniziale interruzione del termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento, anziché dalla data di invio, della documentazione essenziale, eventualmente richiesta.
Rientra nella ipotesi di interruzione anche la fase accertativa ed informativa necessaria per verificare il possesso dei requisiti di iscrivibilità alle gestioni interessate (accertamenti d’ufficio,informazioni assunte preso i comuni,altri enti, ecc.).
8 ART. 7 - ACCERTAMENTO E VERIFICA.
L’articolo fa salva, anche ai fini dell’autotutela dell’Ente, la facoltà dell’INPS di operare tutte le verifiche ritenute necessarie ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e/o autocertificato all’atto della presentazione della domanda, ed eventualmente segnalando agli Organi Ispettivi territorialmente competenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
9. ART. 8 - ABROGAZIONI.
L’articolo contiene l’indicazione delle norme che sono abrogate alla data di entrata in vigore del Regolamento (20 febbraio 2002) per effetto delle quali, fra l’altro, viene soppressa la Commissione di accertamento e verifica istituita dall’articolo 15 della legge 2 agosto 1990 n. 233. E’ disposta inoltre l’abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 della legge N. 233/90 confluiti nel regolamento in questione, nonché l’articolo 12 della legge n. 9 del 1963 dal momento che le competenze della Commissione da esso istituito, sono superate dalle disposizioni dell’articolo 15 della legge n. 375/93.
10. ADEMPIMENTI DELLE SEDI.
La formulazione delle norme regolamentari, evidenziate ai punti precedenti, suggeriscono una serie di interventi organizzativi-funzionali mirati ad adeguare i comportamenti operativi delle Sedi alla nuova disciplina di iscrizione, variazione e cancellazione delle aziende autonome.
In tale contesto di seguito vengono precisate, inoltre, le iniziative demandate agli Uffici con l’obiettivo di consolidare le necessarie sinergie con gli altri Enti finalizzate all’ampliamento dei punti di incontro presso i quali è consentita la presentazione delle istanze da parte dei soggetti iscrivibili e/o iscritti alle gestioni previdenziali autonome del comparto agricolo.
10.1 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.
Le Sedi dovranno innanzitutto procedere al monitoraggio delle domande ancora giacenti ed evidenziare la scadenza del termine di 90 giorni a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 476/2001 che, come è noto, esplica la sua applicazione dal 20 febbraio 2002.
Ne consegue che entro la data dell’11 maggio 2002 devono essere notificati i relativi provvedimenti.
Nelle ipotesi in cui, per la definizione delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, gli uffici abbiano già inoltrato all’interessato o per il tramite di un Ente di Patronato una richiesta di documentazione essenziale per la conclusione del procedimento,in relazione a domande presentate antecedentemente la predetta data del 20 febbraio 2002, si ritiene utile provvedere ad un motivato sollecito in applicazione di quanto illustrato al punto 7.3 (interruzione dei termini).
Come precisato all’ultimo capoverso del citato punto 7.3 l’operazione interruzione termini riguarda anche tutte quelle fasi accertative esplicate direttamente con accessi in loco (c.d. accertamento di reparto) o per il tramite di una richiesta informativa al Sindaco o al Comando dei VV.UU del comune di competenza.
10.2 SINERGIE.
Le novità introdotte dal regolamento in tema di multicanalità suggeriscono l’avvio di contatti con tutte le strutture periferiche degli Enti contemplati al comma 2 dell’articolo 3 al fine di sensibilizzare i propri uffici in merito all’accettazione delle domande o istanze di competenza dell’Istituto,regolamentando modalità e termini di inoltro della documentazione agli Uffici delle Sedi.
11 COMMISSIONE
Come anticipato con l’articolo 8 del regolamento viene soppressa la Commissione di accertamento e verifica delle domande presentate a diverso titolo (iscrizione,variazione,cancellazione)da parte delle aziende autonome del settore.
Pertanto a partire dal 20 febbraio 2002,data di entrata in vigore del DPR 476/2001, le Sedi dovranno provvedere alle decisioni di competenza con notifica del relativo provvedimento essendo venuto meno l’esercizio del parere consultivo in precedenza demandato alla predetta commissione.