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Circolare INPS n. 61 del 21 Aprile 2006

  

OGGETTO:

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia

 

 Premessa.

L’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto, prevede fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD (1).

L’operatività del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura della riduzione contributiva medesima.

 

Il D.M. Lavoro/Economia 1 febbraio 2006 (allegato 1) –pubblicato nella G.U. n. 88 del 14-4-2006- conferma per l’anno 2005 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2005.

  

 1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (2).

Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2005.

A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 (3).

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.

Si osserva che l’agevolazione:

-        compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2005, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2004;

-        è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo:

-        assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione - lavoro, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.;

-        lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano fruito dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 44 della legge n. 448/2001.

Da ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, si conferma per le Sedi la necessità di acquisire la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento, si applicherà la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (4).

  

 2. Modalità operative.

Il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive. DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.

 

 2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2005.

I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2005 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

 

 2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2005.

I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2005) con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (5).

A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel quadro "D" del DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”.

 

 
 Note

(1) La disposizione sopra menzionata modifica in tal senso la scadenza prevista dall’art. 29, c. 5, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

(2) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.

(3) Si veda, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.

(4) Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.

(5) Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

 

Allegato 1

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 1 febbraio 2006 (GU n. 88 del 14-4-2006)

 

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 2005.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi  nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza  del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, con il quale, anche per l'anno 2004, la predetta riduzione e' stata confermata all'11,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;

Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2005, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento già stabilita, per l'anno 2004, dal menzionato decreto ministeriale 1° dicembre 2004;

Decreta:

 

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2005, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.