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OGGETTO: Art. 43, Legge 24 novembre 2003, n. 326. Istituzione della Gestione previdenziale degli associati in partecipazione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
L’articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha istituito un’apposita gestione previdenziale per gli associati in partecipazione, ovvero per quei soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il citato comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i predetti soggetti siano assicurati presso l’Istituto ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Il comma 8 dello stesso articolo 43 fissa il termine del 31 marzo 2004, oppure la data d’inizio dell’attività se posteriore, per la comunicazione all’Istituto, da parte degli associati, della tipologia dell’attività lavorativa, dei dati anagrafici, del numero di codice fiscale e del domicilio.
L’iscrizione deve comunque avvenire entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
Per l’iscrizione dei soggetti in argomento è stato predisposto un apposito modulo di domanda, allegato alla presente circolare ed anche prelevabile, quanto prima, da “intranet” .
Le domande d’iscrizione comunque pervenute fino ad ora alle Agenzie saranno ritenute utilmente prodotte; qualora non riportino tutti i dati sopra indicati, ne sarà richiesta l’integrazione.
Il comma 2 dell’articolo 43 della legge 326/2003 stabilisce che il contributo dovuto a favore degli associati in partecipazione sia pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Pertanto l’aliquota del contributo, dovuto esclusivamente per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per l’anno 2004 è fissata al:
· 17,30 per cento, entro il limite di reddito di cui all’articolo 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (pari per l’anno 2004 ad euro 37.883,00);
· 18,30 per cento sulla quota eccedente il predetto limite.
Il contributo è ripartito nella misura del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento a carico dell’associato.
In attesa della emanazione del decreto che, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 43 più volte citato, deve definire il rapporto assicurativo e l’assetto organizzativo e funzionale della nuova Gestione, da predisporsi a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stata istituita la causale di versamento “ASS” che individuerà, nel modello di pagamento unificato F24, i contributi relativi agli associati in partecipazione.
Come prevede la norma istitutiva dell’obbligo contributivo, in analogia a quanto avviene per i collaboratori coordinati e continuativi, il versamento dovrà essere effettuato dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso al proprio associato.
La data del pagamento relativo ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio 2004 e la pubblicazione del decreto, di cui si attende l’emanazione, sarà fissata dal decreto stesso. In tale data saranno versati, senza alcun aggravio ed in unica soluzione, tutti i contributi dovuti a partire da gennaio 2004.
Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni non appena sarà emanato il decreto sopra richiamato, con particolare riferimento alle modalità ed ai termini di denuncia dei rapporti di associazione e dei relativi emolumenti.
4. Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi derivanti dall’attuazione delle disposizioni di che trattasi è stata istituita la seguente Gestione:
AP |
- Gestione per la tutela previdenziale degli associati in partecipazione percettori di redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni – Art. 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 |
in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata "APR - Gestione assicurativa a ripartizione".
Ciò posto, per la rilevazione del flusso finanziario derivante dalla riscossione dei contributi di pertinenza della suddetta Gestione, secondo le modalità indicate al precedente punto 3., è stato istituito il conto di transito APR 52/110 che sarà assistito da partitario di servizio (mod. SC 7/24) e da apposita causale di mod. FL02: 10934 “RISC.CTR.ASSOCIATI PARTECIPAZ.”, di nuova istituzione.
Per la sistemazione contabile definitiva delle suddette riscossioni seguiranno successive istruzioni al momento in cui verranno definiti, sul piano procedurale, gli ulteriori adempimenti amministrativo-contabili.