OGGETTO: Art. 45 D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003. Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Precisazioni.
Con circolare n. 27 del 10 febbraio 2004 sono state illustrate le innovazioni introdotte in ordine alla misura del contributo per l’assicurazione I.V.S. degli iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 dall’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le precisazioni che seguono.
1) Aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art.3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Si premette che le determinazioni dell’Istituto in ordine all’obbligo del pagamento dell’aliquota aggiuntiva in argomento ed alla ripartizione tra committente e collaboratore di detto onere (rispettivamente 2/3 ed 1/3) sono state adottate in conformità del parere espresso, sulla questione, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si rammenta a tal riguardo che alla medesima determinazione il predetto Ministero era già pervenuto in riferimento all’aliquota dello 0,50 introdotta, ai fini della tutela della maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, aliquota posta a carico del committente e del collaboratore nella misura di 2/3 e di 1/3, contrariamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.
Per quanto attiene, quindi, alle concrete modalità di applicazione dell’aliquota aggiuntiva, nessun dubbio può porsi in caso di un unico committente o di più committenti che si susseguano nel corso dell’anno, stante il previsto obbligo del collaboratore di comunicare ai committenti il superamento del limite oltre il quale si rende necessario applicare l’aliquota aggiuntiva ( pari, per il corrente anno, ad € 37.883,00).
Nelle ipotesi nelle quali il superamento di detto limite avvenga mentre sono in corso una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare all’aliquota aggiuntiva dell’1% la quota parte del reddito complessivamente eccedente la fascia esente, determinata in base al rapporto proporzionale tra l’emolumento dallo stesso erogato nel mese e la somma degli emolumenti erogati, nello stesso mese, dagli altri committenti (singolo compenso mensile moltiplicato per 100 e diviso per la somma dei compensi mensili).
Così, ad esempio, qualora il collaboratore abbia percepito a tutto il mese di maggio del corrente anno € 32.500 e nel mese di giugno riceverà altri 10.000 euro, di cui € 8.000,00 dal committente A (80% di 10.000,00) e € 2.000,00 (20% di 10.000,00) dal committente B, l’aliquota maggiorata di un punto sui 4.617,00 euro (42.500,00 – 37.883,00) eccedenti il limite di 37.883,00 sarà applicata, dal committente A, su € 3.693,60 (80% di € 4.617,00) e dal committente B su € 923,40 (20% di € 4.617,00).
2) Recupero degli importi versati in eccedenza.
Taluni contribuenti, avendo applicato sugli emolumenti erogati nel mese di gennaio u.s. l’aliquota del 17,89% anziché quella del 17,80%, hanno chiesto con quali modalità è possibile recuperare la maggior somma versata.
A tal riguardo si fa presente che le vigenti disposizioni consentono la compensazione tra crediti e debiti risultanti dalla dichiarazione. Conseguentemente, allorché il credito risulterà dalla denuncia annuale, gli interessati potranno dedurre il maggior importo versato dalle somme risultanti a debito degli stessi.
In alternativa è sempre possibile chiedere alla competente Agenzia dell’Istituto il rimborso della somma indebitamente corrisposta.