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Circolare INPS n° 55 del 1 Marzo 2000

OGGETTO: Prescrizione contributiva. Chiarimenti

 

 SOMMARIO:

Periodi prescrizionali in presenza di denuncia del lavoratore. Requisiti della denuncia.

Atti di interruzione dei termini. Elementi dell’atto interruttivo necessari per la sua validità. Invalidità

degli atti interruttivi generici che non contengono la quantificazione del credito né gli elementi per la

sua determinazione. Divieto di acquisire contribuzione prescritta.

Pervengono da molte Sedi richieste di chiarimenti in materia di prescrizione e di validità di atti interruttivi specie per quanto concerne addebiti contributivi notificati in sede ispettiva.

Tale situazione di incertezza si riscontra anche in fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi ove, peraltro, si è rilevata una non uniforme applicazione della normativa dettata in materia.

Al riguardo, nel richiamare per intero le disposizioni impartite con circolari n. 262/95 e n.18/1996 per quanto concerne i periodi addebitabili e la validità degli atti interruttivi posti in essere, si precisa quanto segue:

  1. PERIODI PRESCRIZIONALI.
  2. Il periodo prescrizionale secondo quanto previsto dall’art. 3 commi 9 e 10 della legge n.335 del’08.08.1995 è fissato dal 01.01.1996 in 5 anni.

    Tale periodo, limitatamente alla contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie, è poi elevato a 10 anni in presenza di denuncia del lavoratore.(Vedi punto 1.3.1. della circolare n. 262/1995). Questa denuncia tuttavia deve avere carattere formale ed i requisiti di cui al punto d) della circolare n.18/1996.

    Ciò comporta che non possono essere considerate denunce le dichiarazioni dei lavoratori acquisite in sede ispettiva , a meno che le stesse non vengano formalizzate con le modalità sopra ricordate.

    Per completezza di informazione si fa presente che è fatta eccezione al periodo prescrizionale sopra ricordato (cinque anni) solo nei casi previsti dalla normativa transitoria dettata dal comma 10 dell’art.3 della richiamata legge 335/95, quando cioè siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione prima della ricordata data del 01.01.1996. (Vedi al riguardo il punto 1.3.1. della richiamata circolare n.262/1995).

    Si ricorda infine che i contributi prescritti, per espresso dettato della legge citata 335/95 art.3,comma 9, non possono essere versati . Di conseguenza se acquisiti dall’Istituto dovranno essere comunque restituiti.

  3. REQUISITI DELL’ATTO INTERRUTTIVO

Gli atti interruttivi della prescrizione, perché siano validi, richiedono sempre la quantificazione del credito, o comunque l’indicazione di tutti gli elementi che consentano al debitore di pervenire alla sua quantificazione (Vedi messaggio n.10922 del 24.10.1996).

Ne consegue che frasi generiche tipo "si interrompe ogni termine prescrizionale per i contributi eventualmente non versati", ovvero i verbali di accesso in uso presso alcune sedi, in mancanza degli elementi per la quantificazione delle omissioni, non sono validi e non possono ritenersi atti idonei ad interrompere i termini prescrizionali.

Poiché il mancato rispetto delle norme richiamate determina la presentazione di ricorsi amministrativi che, anche se interessano parte degli addebiti elevati, di fatto vanificano l’efficacia delle attività ispettive e dilatano i tempi di recupero, le Sedi in presenza di eccezioni in materia di termini prescrizionali procederanno, se del caso, direttamente al ridimensionamento degli addebiti in base al principio di autotutela della Pubblica Amministrazione.

Le Sedi regionali, dal canto loro, verificheranno la corretta applicazione delle norme sopra richiamate, assicurando uniformità di comportamento nel territorio.