Circolare INPS n° 262 del 13 ottobre 1995
OGGETTO: Nuovi termini prescrizionali della contribuzione previdenziale e assistenziale. Legge 08/08/1995 n.335 (Art. 3, c. 9-10).
Si fa seguito al messaggio n.21297 del 28/08/95 con il quale e' stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione della legge indicata in oggetto e, a scioglimento della riserva ivi formulata, si forniscono i seguenti chiarimenti sia in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di legge in parola sia per quanto riguarda gli adempimenti da porre in essere nell'operazione di interruzione dei termini prescrizionali già avviata dalle Sedi a seguito delle istruzioni impartite con messaggio n.18344 del 29/07/95.
1. Istruzioni di carattere normativo.
1.1. Nuovi termini di prescrizione.
Come e' noto, i nuovi termine di prescrizione previsti dal comma 9 dell'art.3 della legge n.335/95 sono:
a) per le contribuzioni di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, e per il contributo di solidarietà (Art.9-bis ,comma 2,del d.l.293/91, n.103,convertito nella legge 01/06/91, n.166), di 10 anni; il termine suddetto e' peraltro ridotto a 5 anni a decorrere dal 01/01/1996. La prescrizione resta tuttavia, anche dopo la suddetta data decennale nell'ipotesi in cui sia il lavoratore od i suoi superstiti a denunciare la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro;
b) per le altre contribuzioni obbligatorie di previdenza e assistenza, di 5 anni.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, per contribuzione di pertinenza del F.P.L.D. e delle altre gestioni obbligatorie, si deve intendere quella destinata alle assicurazioni Invalidità Vecchiaia e Superstiti, compresa ovviamente la contribuzione aggiuntiva prevista dall'art.3 della legge n.297/82; deve, pertanto ritenersi esclusa ogni altra aliquota di contribuzione relativa a gestioni non di pertinenza dei predetti fondi.
A miglior chiarimento si ricorda che sono escluse le seguenti contribuzioni:
- contribuzione per l'assistenza malattia pensionati(L.934/66);
- contribuzione per gli Asili nido (L.1044/71);
- contribuzione per la tubercolosi;
- contribuzione ex ENAOLI;
- contributo per il fondo di garanzia (L.297/82);
- contributo per la disoccupazione;
- contribuzione per la Cassa Assegni Familiari (già quinquennale);
- contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni;
- contribuzione GESCAL;
- contribuzione indennità economica di malattia ;
- contribuzione indennità economica di maternità;
- contribuzione per il Servizio Sanitario Nazionale.
1.2. Versamento di contribuzione prescritta.
Per esplicito dettato della norma in esame (art. 3 ,comma 9, della legge 335/95), la contribuzione caduta in prescrizione non può essere versata.
L'Istituto, quindi, non può accettare il versamento di tale contribuzione prescritta ma anzi, qualora questo venga comunque effettuato, deve provvedere d'ufficio al suo rimborso. Come si vede si tratta di una prescrizione particolare alla quale, a differenza delle altre, non può rinunciare neppure chi ne e' beneficiario. A differenza di quanto avveniva in passato, la disposizione in esame ha esteso il criterio, già valido per le assicurazioni IVS,DS e TBC, a tutte le forme di contribuzione.
1.3. Efficacia della disposizione.
1.3.1. I nuovi termini di prescrizione si applicano a decorrere dal 17/08/1995 data di entrata in vigore della legge n. 335/95. Il comma 10 dell'art.3 della legge in esame specifica poi che i nuovi termini si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti il 17/08/95.
Dal combinato disposto delle suddette disposizioni si deve ritenere che i nuovi termini si applicano alle prescrizioni in corso alla data del 17/08/95; quindi,
- per quanto riguarda la contribuzione dovuta alle gestioni pensionistiche obbligatorie, (il cui nuovo termine di prescrizione , come sopra specificato e' decennale sino alla data del 31/12/1995 e quinquennale a decorrere dal 1/1/96), l'atto interruttivo della prescrizione posto in essere dopo l'entrata in vigore della legge in esame e sino al 31 /12/95 interromperà la prescrizione dei contributi relativi ai 10 anni precedenti; l'atto interruttivo posto in essere a decorrere dal 1/1/1996 interromperà la prescrizione dei contributi relativi a periodi contributivi anteriori di cinque anni. In merito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi, considerato che la data in cui si considera effettuato un atto interruttivo e', come noto, quella di recezione della raccomandata da parte del debitore, dell'importanza che gli atti interrutivi posti in essere prima del 31.12.95 siano ricevuti dal debitore entro tale data, come meglio precisato nel successivo paragrafo 2.2.
In ogni caso il nuovo termine di prescrizione che decorrerà dopo l'atto interruttivo sarà quinquennale in ambedue i casi.
A quest'ultimo riguardo, la disposizione di legge in esame precisa che il termine prescrizionale resta decennale anche dopo il 1/1/1996 qualora l'azione di recupero dei contributi omessi sia iniziata a seguito di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La denuncia può riguardare sia la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro, sia il mancato versamento dei contributi dovuti. Tale particolare termine prescrizionale peraltro deve intendersi limitato solo alla contribuzione relativa al lavoratore denunciante e non può essere estesa ad altri eventuali lavoratori interessati nei cui confronti persista una analoga omissione contributiva. La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve essere presentata ad una autorità competente, Istituto assicuratore, Ispettorato del Lavoro, Autorità Giudiziaria. E' appena il caso di sottolineare la necessita' per l'Istituto di porre in essere, non appena venuto a conoscenza della denuncia del lavoratore, gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
- Per quanto riguarda la contribuzione non di pertinenza delle gestioni pensionistiche l'atto interruttivo posto in essere dopo il 16/08/95 e cioè dopo l'entrata in vigore della legge, interromperà i termini relativi ai periodi contributivi anteriori di cinque anni.
1.3.2. La disposizione di legge in questione fa tuttavia una eccezione alla sopra esposta regolamentazione nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge 335/ 95, siano stati posti in essere degli atti interruttivi della prescrizione ovvero siano iniziate delle procedure di recupero del credito nel rispetto della normative precedenti.
Nei suddetti casi il termine di prescrizione che inizia a decorrere dal compimento dell'atto interruttivo e' quello stabilito dalla normativa precedente l'entrata in vigore della legge n.335/95. Pertanto, per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere (vedi messaggio n.18344 del 29/07/95) sino al 16/08/95 il nuovo termine di prescrizione che decorrerà dall'atto sarà decennale o quinquennale a secondo di quanto previsto dalle precedenti disposizioni , salvo la sospensiva di cui al punto 1.3.3.
Le stesse conseguenze si verificano quando siano state iniziate delle procedure di recupero del credito sia in sede giudiziaria che amministrativa. Si ritiene infatti che anche l'instaurazione di una procedura amministrativa per il recupero dei contributi dovuti (partite trasmesse all'Ufficio legale di cui sia stata data notizia ai debitori interessati, partite incluse nei ruoli esattoriali ecc.), possa essere considerata un valido atto interruttivo, sempre che risulti manifesta al debitore l'inequivocabile volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto.
Anche i processi verbali redatti dall'Ispettorato del lavoro, relativamente alle omissioni contributive indicate nei verbali stessi, devono ritenersi inizio di una procedura per il recupero del credito; pertanto non e' necessario, ai fini interruttivi della contribuzione dovuta all'INPS, che sia l'Istituto quale ente creditore a porre in essere la richiesta di pagamento. Si ritiene tuttavia opportuno, qualora le copie dei suddetti verbali vengano trasmesse con ritardo, che le Sedi prendano contatto con i locali Ispettorati del Lavoro al fine di pervenire, anche nei casi di specie, ad un tempestivo inizio dell'azione di recupero dei crediti contributivi.
1.3.3. La disposizione di legge in esame precisa infine che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si deve tener conto della sospensiva prevista dall'art 2, comma 19, del decreto Legge 12/09/1983 n.463, convertito, con modificazioni nella legge 11/11/1983 n.638 a meno che non siano stati compiuti atti interruttivi di cui al precedente punto. In questo caso, infatti, nella determinazione della prescrizione si dovrà tener conto della sospensiva dei termini prescrizionali stabilita dal richiamato art. 2,comma 19,della richiamata L.638/83.
Non sussiste - in conformità anche del parere dell'Avvocatura centrale - tale sospensiva per le interruzioni poste in essere nel periodo 16/8/95-31.12.95 per cui gli atti interruttivi esecutati in tale periodo relativi ai soli fini della contribuzione IVS hanno efficacia decennale.
1.4. Diritto alla fiscalizzazione e allo sgravio degli oneri sociali. Applicabilità dei nuovi termini di prescrizione.
Le somme indebitamente fruite a titolo di sgravio o fiscalizzazione, risolvendosi la fattispecie, in ultima analisi, in una omissione contributiva, si prescrivono nello stesso termine stabilito per i contributi oggetto dei benefici stessi. In conseguenza di quanto sopra precisato i nuovi termini di prescrizione della contribuzione fissati dalla disposizione di legge in esame, si applicano, quindi, anche allo sgravio e alla fiscalizzazione.
Nell'ipotesi, invece, di restituzione di contribuzione non dovuta in quanto versata da ditte aventi diritto allo sgravio e alla fiscalizzazione, configurandosi nella fattispecie ( contributi indebiti) un indebito oggettivo, la prescrizione sarà quella ordinaria decennale (Circ.n.96 del 4.4.95).
I nuovi termini prescrizionali, come e' ovvio, non potranno quindi trovare applicazione nel caso di specie.
2. Chiarimenti.
Con precedenti messaggi (n. 18344 del 29.07.95, n. 19290 del 3.08.95, n.19576 del 04.08.95, n. 19748 del 07.08.95, n. 20343 dell'11.08.95, n. 20653 del 18.08.95) si e' sottolineata la necessita' di porre in essere atti interruttivi della prescrizione dei contributi dovuti all'Istituto, in vista della emanazione della legge n. 335/95, e sono state date le necessarie istruzioni operative. Si ritiene ora opportuno, a seguito di richieste di chiarimenti avanzate da alcune Sedi, fornire le necessarie puntualizzazioni.
2.1. Si ritiene innanzitutto opportuno ricordare che i criteri di interruzione dei termini prescrizionali sopra illustrati si applicano nel presupposto che il debitore abbia messo in grado l'Istituto di conoscere l’entità del debito contributivo. Pertanto nell'ipotesi in cui ciò non avvenga e l'Istituto non disponga di autonomi poteri di accertamento del debito contributivo, la prescrizione dei contributi dovuti non può, ovviamente, decorrere.
2.2. Come noto, e come ricordato al precedente punto 1.3., gli atti interruttivi della prescrizione si intendono compiuti alla data di ricezione da parte del debitore della lettera raccomandata a.r., o di altro atto ritenuto equipollente dalla legge.
Si intende che nel caso che la lettera non venga recapitata per irreperibilità del destinatario dovra' provvedersi agli accertamenti del caso e quindi procedere, eventualmente, ad una nuova notificazione.
2.3. Nel porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione contributiva, si dovra', ovviamente, tener conto, come sopra precisato, dei diversi termini di prescrizione della contribuzione ( dieci anni per i contributi IVS sino al 31/12/1995 e cinque anni per le altre contribuzioni).
Per quanto riguarda la contribuzione riportata nei modd. DM 10 presentati insoluti o parzialmente insoluti, l'atto di interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione riguarderà, ovviamente, l'importo indicato come saldo. Va da se', quindi, che in alcuni casi si richiederà il pagamento di contribuzione ormai prescritta. In tale ipotesi sarà necessario, tuttavia, che, all'atto del pagamento del debito, non venga accettato il versamento di quella contribuzione che risulti caduta in prescrizione, tenendo peraltro presente che le somme a credito del datore di lavoro debbono essere portate a copertura del debito meno garantito e quindi dei contributi con prescrizione quinquennale.
Per quanto riguarda sempre i D.M. 10 presentati totalmente o parzialmente insoluti, si ritiene opportuno precisare che la sola presentazione del rendiconto mensile equivale ad una interruzione dei termini prescrizionali per quanto riguarda l'ammontare dei contributi indicati nel modello stesso. La presentazione dei modd. e' infatti un riconoscimento del debito e quindi vale come atto che interrompe la prescrizione.
2.4. La richiesta di pagamento dei contributi omessi, come e' noto, oltre ad interrompere i termini di prescrizione della contribuzione interrompe anche la prescrizione delle relative sanzioni civili. E' necessario, peraltro, che la richiesta di pagamento dei contributi omessi, contenga anche la pretesa degli accessori di legge, ancorché non quantificati.
Qualora i contributi siano stati pagati in ritardo rispetto al termine di scadenza legale, le relative sanzioni civili che risulteranno dovute e che restano cristallizzate alla data del pagamento, si prescriveranno nello stesso termine prescrizionale stabilito per il debito contributivo. Sara' quindi necessario in questo caso porre in essere atti interruttivi anche per i crediti relativi alle sole sanzioni civili.
2.5. Come specificato al punto 1.3., la prescrizione della contribuzione attinente al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti resta decennale anche dopo il 1.1.1996 nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che le segnalazioni di presunta omissione contributiva effettuate dagli assicurati attraverso il mod.ECO2-93/CTR devono essere considerate vere e proprie denunce del lavoratore e di conseguenza comportare la prescrizione decennale dei contributi eventualmente omessi. La cartolina "Richiesta di rettifica dati", mod. ECO2-93, compilata e inviata dall'assicurato non vale, invece, come denuncia del lavoratore ai sensi della richiamata disposizione anche quando sia stata barrata la casella "contribuzione da rettificare". Va da se' che, una volta ricevuta la suddetta denuncia mod ECO2- 93CTR dell'assicurato, dovra' essere tempestivamente posto in essere da parte dell'Istituto il relativo atto interruttivo della prescrizione.
2.6. Crediti inferiori alle trentacinquemila lire.
Come e' noto, l'art. 4 bis della legge n.63/93 ha previsto l'estinzione dei crediti di importo non superiore a L. 35.000 per i contributi dovuti all'Istituto, in essere alla data del 16/01/1993, unitamente agli accessori di legge e alle sanzioni (v. circ n.70 del 23.3.93).
Al riguardo mentre si richiamano le disposizioni diramate in materia, a suo tempo, (v. circ. n. 265 RCV del 14.12.89, n. 1 RCV del 2. 1.90), si ricorda che per i suddetti crediti, se non ancora eliminati, non vanno effettuati, ovviamente, gli atti interruttivi della prescrizione.
2.7. Contribuzione dovuta al Fondo di previdenza degli Autoferrotranvieri.
Come indicato al punto 1.1., i nuovi termini di prescrizione si applicano anche al fondo Autoferrotranvieri. Anche per tale Fondo vale quindi il principio dell’inammissibilità del versamento della contribuzione prescritta. Devono pertanto ritenersi abrogate le istruzioni fornite al riguardo con circolare n.257 del 7.12.89. (v. messaggio n.24382 del 16.9.95).