Circolare INPS n° 4 del 9 gennaio 1998
OGGETTO: | Circolare n. 1 del 5 gennaio 1998 avente per oggetto D. Lgs. 446/97. Abolizione dei contributi sanitari: riflessi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Chiarimenti per i datori di lavoro che operano con il sistema DM |
1. FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
- Con la circolare in oggetto sono state fornite istruzioni in relazione alla soppressione dal 1° gennaio 1998 dei contributi sanitari e delle altre contribuzioni destinate al servizio sanitario (quota del contributo TBC pari a 1,66% e contributo addizionale 0,20% per assistenza malattia pensionati), conseguentemente alla entrata in vigore dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
- Per effetto della abolizione dei suddetti contributi viene meno la fiscalizzazione degli oneri sociali, regolamentata da ultimo con la circolare n.172 del 22 agosto 1996 relativa al contributo per le prestazioni del servizio sanitario (modulata in relazione al settore produttivo e all'area geografica di appartenenza), alla quota del con- tributo TBC dell'1,66 destinata al servizio sanitario e al contributo dello 0,20% per assistenza malattia pensionati.
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Resta ferma, per le imprese che già ne beneficiavano, la fiscalizzazione del contributo ex ENAOLI dello 0,16 per cento.-
Anche per le aziende con lavoratori occupati in Paesi extracomunitari assicurati in regime di legge n. 398/1987 resta confermata la fiscalizzazione del solo contributo ex ENAOLI dello 0,16 per cento.- Per gli operai agricoli delle imprese operanti al Centro-Nord resta, invece, confermata la fiscalizzazione del contributo TBC dello 0,01% e del contributo ex ENAOLI dello 0,01%.
- Infine, per quanto riguarda i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, tenuti al versamento dei contributi sanitari e delle altre contribuzioni di pertinenza del servizio sanitario fino al periodo precedente quello di applicazione dell'IRAP, continuano ad operare le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali disciplinate con la citata circolare n. 172/96.
2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON IL SISTEMA DM.
- Come precisato con la circolare in oggetto, a partire dai periodi di paga relativi al mese di gennaio 1998 (scadenza 20 febbraio 1998), per effetto dell'abolizione dei contributi per il SSN, non dovranno essere presentati i modelli DM10/S.
- Per quanto riguarda, invece, le aliquote contributive soppresse dell'1,66 per TBC e dello 0,20% per addizionale pensionati, già oggetto di versamento con il mod. DM10/2, le stesse non dovranno essere più comprese nel coacervo dei contributi da riportare nei quadri "B-C" del modello stesso. L'importo dovuto a titolo di fiscalizzazione del contributo ex ENAOLI, ove spettante, continuerà ad essere indicato nel quadro "D" del mod DM10/2 con i codici già in uso.
- I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, iniziato anteriormente al 1° ottobre 1997, tenuti, come sopra precisato, al versamento dei contributi sanitari e delle altre contribuzioni di pertinenza del servizio sanitario, continueranno ad osservare le modalità in uso, ivi compresa la presentazione del mod. DM10/S per il versamento della contribuzione sanitaria a proprio carico, fino al periodo precedente quello di applicazione dell'IRAP.
- Infine, per quanto riguarda i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il cui periodo di imposta Š iniziato successivamente al 30 settembre 1997, per i quali l'abolizione dei contributi sanitari di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 36 del D. Lgs. 446/97, opera dalla data di inizio del predetto periodo, potranno scomputare, in base a quanto previsto dall'art.. 37, comma 3 del decreto stesso, l'importo dei contributi aboliti (quota a carico del datore di lavoro e al netto della fiscalizzazione) versati per i mesi dell'anno 1997 decorrenti dal 1° ottobre, dall'acconto dell'IRAP, in base alle istruzioni che saranno fornite dal Ministero delle finanze.
- Per tale ultima categoria di contribuenti resta inteso che eventuali contributi (quota a carico del datore di lavoro) di cui Š stata disposta la soppressione, riferiti al periodo ottobre/dicembre 1997, che non siano stati versati all'Istituto non dovranno costituire oggetto di riscossione.
3. COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE DI CUI AL DM 7.10.1993
- Le componenti variabili della retribuzione di cui al decreto in epigrafe, relative al mese di dicembre 1997, per le quali gli adempimenti contributivi vengono effettuati, in base alle istruzioni fornite con la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993 punto 2, con la retribuzione del mese di gennaio 1998, saranno assoggettate ad imposizione contributiva con le aliquote relative al predetto mese di gennaio.