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Circolare INPS n° 1 del 5 gennaio 1998

OGGETTO: Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.1997, di attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n° 662. Abolizione dei contributi sanitari.

Il Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 298 del23.12.1997), emesso in attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contiene al Titolo I norme in materia di "Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività' produttive". Il Decreto per espressa previsione contenuta nell'art. 66 entra in vigore dal 10 gennaio 1998.

- Per quanto riguarda la materia dell'Istituto, l'art. 36, comma 1 lett. a) stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (1.1.1998), per effetto dell'introduzione dell'IRAP, sono aboliti i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

- Pertanto, l'Istituto, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo di che trattasi, salvo quanto previsto dall'art. 37 dello stesso decreto, si asterrà' dal riscuotere, direttamente o per conto di altre Amministrazioni, i contributi di cui alla precedente elencazione.

In conformità' a quanto previsto al comma 2 dello stesso art. 36, resta ferma la riscossione dei contributi aboliti i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente al primo gennaio 1998.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

  1. Contributi per il servizio sanitario di cui all'art.31 della L. 41/86 e successive modificazioni

- Non saranno più' riscosse le seguenti contribuzioni:

- contributi SSN sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti già dovuti nella misura del 10,60 per cento (di cui 1 per cento a carico del lavoratore) e del 4,60 per cento (di cui 0,80 per cento a carico del lavoratore) a titolo di solidarietà;

- contributi di cui al precedente punto dovuti per i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale o vigono accordi parziali, nonché quelli dovuti per i lavoratori italiani occupati in Italia alle dipendenze di aziende straniere;

- contributi SSN dovuti sui compensi corrisposti a lavoratori dipendenti per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali e commissioni d'esame (cfr. circolare n. 237 del 29 agosto 1995 ;

- contributi SSN sui redditi diversi da lavoro dipendente, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà' di presentare il mod. 730 al sostituto d'imposta;

- contributo SSN dello 0,50 per cento dovuto dagli apprendisti (quota a carico del lavoratore) ex art.21, lett. b, legge 41/1986;

- contributo SSN dovuto per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane per la quota a carico del datore di lavoro (lire 240 settimanali) di cui all'art. 22 della legge 25/1955;

- contributo SSN dovuto dai pescatori della piccola pesca associati in cooperative, ex art. 11, lett. a) della legge 250/1958 (lire 2400 mensili);

- contributo SSN dovuto per gli allievi dei cantieri scuola di cui alla legge 418/1975, nella misura del 7,50 per cento (cfr. circolare n. 299 del 21 dicembre 1993);

- contributi SSN riscossi dall'I.P.S.E.M.A.;

- contributi SSN dovuti dai lavoratori domestici;

- contributi SSN dovuti dai lavoratori frontalieri emigranti o stagionali in Svizzera, introdotti dalla legge 302/1969 e resi obbligatori dalla legge 160/1988;

- contributi SSN dovuti al Fondo di previdenza Clero ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. a), della legge 669/1967;

- contributo SSN dovuto a carico delle regioni e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per gli apprendisti di aziende artigiane (Legge 25/1955 e art.16 della legge 845/1978);

- contributo SSN dovuto dai pescatori autonomi ai sensi dell'art. 11, lett. a) della legge 250/1958 (lire 2400 mensili);

- contributo SSN dovuto su trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 5, comma 13, della legge 407/1990 (cfr. punto 6 circolare 24.12.1997, n. 266);

  • In relazione a quanto precede i datori di lavoro non dovranno più presentare la denuncia mod. DM10/S relativa ai mesi da gennaio 1998 in poi, salvo quanto detto al punto 4 della presente circolare.

  1. Contributo addizionale dello 0,20 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

- Il contributo soppresso riguarda l'addizionale (istituita per la copertura oneri assistenza malattia pensionati) compresa nell'aliquota di contribuzione IVS dovuta per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art.1, c.2, legge 24.10.1966, n. 934) destinata al servizio sanitario e oggetto di fiscalizzazione nei casi previsti dalla vigente

normativa (cfr., da ultimo, circolare n. 172 del 22 agosto 1996)

- Il contributo riguarda anche i soci di cooperative di lavoro nonché i lavoratori iscritti alla Gestione Speciale per gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.A. e quelli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (evidenza contabile separata nel F.P.L.D.

- Il contributo non ha trovato, invece, applicazione per gli allievi dei cantieri scuola.

  • Per quanto riguarda gli assicurati diversi dai lavoratori dipendenti, il contributo dello 0,20 per cento interessa i pescatori autonomi e i prosecutori volontari. Di ciò' si terrà conto in sede di rideterminazione della misura dei contributi dovuti da gennaio 1998.

  1. Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

- Il contributo soppresso riguarda, per la generalità' dei lavoratori dipendenti, la quota dell'1,66 destinata al servizio sanitario ai sensi dell'art. 27 della legge n. 88/89 e oggetto di fiscalizzazione nei casi previsti dalla vigente normativa. Non sono, invece interessati dalla riduzione gli operai agricoli per i quali il contributo resta fissato nella misura dello 0,01 per cento (cfr. circolare n. 103 del 15 maggio 1996 parte prima, punto 3).

- In particolare il contributo per l'assicurazione TBC dal 10 gennaio 1998 risulta determinato nelle seguenti misure: lavoratori iscritti al F.P.L.D, alla Gestione Speciale degli enti pubblici creditizi, al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, al Fondo Volo, all'ENPALS e dirigenti iscritti all'INPDAI: l'aliquota contributiva si riduce dall'1,87 allo 0,21 per cento; lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (evidenza contabile separata del F.P.L.D), all'INPDAP, lavoratori iscritti a regimi pensionistici dei Paesi esteri nonché a regimi pensionistici diversi da quelli elencati al precedente punto: l'aliquota contributiva si riduce dal 2,01 allo 0,35 per cento; insegnanti di scuole elementari e direttori didattici e altre categorie di personale di ruolo (insegnati di scuola materna, personale educativo degli educandati femminili dello Stato dei convitti nazionali e dei convitti per sordomuti; direttori, vice direttori, insegnati ed assistenti degli istituti per sordomuti, insegnanti e assistenti presso l'istituto "A. Romagnoli" di Roma): il contributo a percentuale si riduce dell'1,65 per cento, passando dal 2 allo 0,35 per cento; resta fermo il contributo base di lire 3 per ogni soggetto assicurato. Per il versamento di tale contribuzione si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 29671 del 16 dicembre 1992. lavoratori domestici e pescatori della piccola pesca: per effetto della soppressione del contributo destinato al SSN, l'aliquota contributiva si riduce allo 0,21 per cento. Di ciò' si terra' conto in sede di rideterminazione della misura dei contributi dovuti da tali categorie per i periodi da gennaio 1998 in poi.

4 - Soggetti con periodo di imposta diverso dall'anno solare.

- L'art. 37 del decreto legislativo in oggetto disciplina al comma 1 gli adempimenti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, stabilendo che per gli stessi l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nell'art. 36, comma 1, lettere a), b), ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Lo stesso articolo, al comma 2, in deroga a quanto previsto nel comma 1 dispone che per i soggetti ivi indicati aventi il periodo d'imposta iniziato successivamente al 30 settembre 1997, l'applicazione dell'IRAP e la soppressione dei contributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

- In relazione a ciò, per quanto riguarda la materia di propria competenza, l'Istituto continuerà' a riscuotere con le modalità' attualmente in vigore (mod. DM10/2 e DM10/S) la contribuzione di cui alla lettera a) dell'art. 36 afferente l'arco di tempo compreso dal 1 gennaio 1998 e fino al primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto in parola. In pratica la riscossione dei contributi in questione riguarderà il mese di gennaio per i soggetti con periodo di imposta decorrente dal 10 febbraio 1998; i mesi di gennaio e febbraio 1998 per i soggetti con periodo d'imposta dal 10 marzo 1998 e cosi' via, fino al mese di agosto 1998 (contribuenti con periodo di imposta dal 10 settembre 1998).

- Per tali soggetti, la contribuzione per il SSN sarà riscossa limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro, pari al 9,60 per cento e al 3,80 per cento a titolo di solidarietà'.