Circolare INPS n. 46 del 7 Aprile 2008
OGGETTO: |
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2008. |
SOMMARIO: |
1) aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti- art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81 2) riduzione degli oneri sociali- art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. 3) riduzione del costo del lavoro - art. 1 commi 361-362 legge 23 dicembre 2005, n.266. 4) contributi INAIL dal 1 gennaio 2008. 5) retribuzioni. 6) contributi apprendisti. 7) agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2008. 8) tabelle. |
1) aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti - art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81
La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante “ Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” all’art. 01 ha previsto la sospensione per il triennio 2006 – 2008 degli aumenti di aliquota contributiva di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Pertanto per tale triennio sono sospesi gli aumenti previsti dall’art 3, comma 1, del D.lgs. 146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole) e dal comma 2 del medesimo D.lgs. (aumento di 0,60 punti percentuali, dal 1 luglio, dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale).
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2008 sono così fissate:
2) riduzione degli oneri sociali - art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388.
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, (finanziaria 2001), come da circolare n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01%, per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Per i consorzi di bonifica che, per gli operai di ruolo cui è garantita la stabilità d’impiego, non versano l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
3) riduzione del costo del lavoro- art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Considerato che per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema di DMAG e per le cooperative di trasformazione ex lege 240/84, che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative, non trova capienza né l’aliquota degli assegni per il nucleo familiare né quella della maternità, già azzerate dall’esonero previsto dall’art. 120 citato, il nuovo esonero troverà applicazione sull’aliquota per la disoccupazione la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è così determinata:
Per i consorzi di bonifica, che assumono operai di ruolo cui è garantita la stabilità d’impiego (tipo contratto 010) e non pagano l’aliquota per la disoccupazione, il nuovo esonero opera sull’aliquota per la cassa integrazione salari che è quindi così determinata:
4) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2008.
I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, inbase a quanto disposto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
5) Retribuzioni
Per i minimali di legge relativi all’anno 2008 si rimanda alla circolare n° 11 del 1 febbraio 2008.
L’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438, a carico del lavoratore, deve essere applicata, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.765,00.
6) Contributo per gli apprendisti.
L’art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che :” Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali…………… Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. La norma ha altresì stabilito che i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno del contratto e, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari, per l’anno 2008, a 5,84%.
7) Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2008.
All’art.1 comma 2 della citata legge n. 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno ( cfr. circ. 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti misure:
Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate: a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento”
Si precisa altresì che i contributi a carico del datore di lavoro, per il triennio 2006-2008, sono dovuti nelle seguenti misure:
8) Tabelle.
In allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati, con le varie aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
· allegato 1: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; · allegato 2: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato aziende coltivatrici dirette, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; · allegato 3: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole e colono/mezzadri, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; · allegato 4: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; · allegato 5: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cui è garantita la stabilità d’impiego ,dipendenti da consorzi di bonifica, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; · allegato 6: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; · allegato 7: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; · allegato 8: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; · allegato 9: agevolazioni per zone tariffarie.
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