Circolare INPS n. 11 del 1 febbraio 2008
OGGETTO: |
determinazione per l’anno 2008 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. |
SOMMARIO: |
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori 2. Retribuzioni convenzionali in genere 3. Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70 4. Cooperative sociali 5. Rapporti di lavoro a tempo parziale 6. Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2008 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile 8. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi 9. Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato 11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2008 |
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che: "l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1) La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato, se inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2008, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,7 % (3) nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2008 a seguito dell'applicazione di tale aliquota. Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 42,14 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2008, pari a € 443,56 mensili) (4).
1.1. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche. Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo. Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (5).
1.2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo) In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo volo a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni. Il decreto legislativo in commento prevede inoltre al comma 10 dell’articolo 1 l’applicazione per il personale iscritto al Fondo volo delle disposizioni dell’art. 1 , comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389 (minimo contrattuale) valide per la generalità dei lavoratori (vedi punto 1). In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.” In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (G.U. n. 180 del 3.08.2000) sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata (6). La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo volo, determinata secondo le suesposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera (si veda la nota 4). Per l’anno 2008 detta retribuzione è pari a € 42,14 .
2. Retribuzioni convenzionali in genere Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (7). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (8) é pari, per l’anno 2008, a € 23,41.
2.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984). Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 62 del 2/5/2006.
2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958). Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2008 è fissata in € 585,00 mensili (23,41x25gg.).
2.3. Lavoratori a domicilio. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2008 al 1,7 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 20,72 è pari, per il 2008, a € 23,41 (9). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 42,14 (10). Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.
3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n.602 Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (11) la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in L. n. 389/89). Si veda il paragrafo 1 della presente circolare.
4. Cooperative sociali Come già illustrato con circolare n. 56 del 9 marzo 2007, l’art. 1, comma 787, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, per il periodo 2007-2009, un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali finalizzato all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti da impresa. In particolare la norma in esame prevede che la retribuzione giornaliera imponibile debba essere, a partire dall’anno 2007, aumentata nella misura percentuale prestabilita per ciascun anno di riferimento. Per l’anno 2008 detta percentuale è pari al 60%. Per le modalità di calcolo della retribuzione giornaliera imponibile e dell’aumento percentuale si vedano rispettivamente i punti 4.1. e 4.2. della presente circolare. La disposizione in commento, come chiarito nella predetta circolare n. 56/2007, trova applicazione per i lavoratori soci delle seguenti tipologie di cooperative:
1. lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91 ; 2. lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi ; 3. lavoratori soci di altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per le quali siano stati adottati, ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., i decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.
4.1. Retribuzione giornaliera imponibile da assumere ai fini del calcolo dell’aumento percentuale. Per i lavoratori soci delle cooperative sociali interessate dall’applicazione delle nuova disciplina di cui all’art. 1, comma 787, della legge n.296/2006, la retribuzione giornaliera da prendere come riferimento ai fini del calcolo dell’aumento percentuale è quella fissata dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del TUAF. Relativamente ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1 , comma 1, lett. a) della legge 381/91 (punto 1 del precedete paragrafo) e per quelli delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi (punto 2) detta retribuzione, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 22/09/2000 (12), al fine di assicurare una copertura assicurativa pari a 52 settimane annue, non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Detto trattamento minimo per l’anno 2008 ammonta a € 443,56, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 177,42 (v. paragrafo 8). . Pertanto l’imponibile giornaliero convenzionale , per l’anno 2008, è pari a € 29,57 (177,42 :6). Sono fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati determinati con i decreti ministeriali ex art. 35 del TUAF.
4.2. Modalità di calcolo dell’aumento della retribuzione giornaliera imponibile. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 787, della legge n. 296/2006, la retribuzione giornaliera, individuata come indicato al punto 4.1., deve essere aumentata, per l’anno 2008, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, del 60%. Come disposto dalla norma in commento il calcolo dell’incremento retributivo deve essere effettuato sulla differenza esistente tra la predetta retribuzione giornaliera imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338/1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989. Si precisa che il predetto minimo contrattuale deve intendersi riferito soltanto agli elementi retributivi, desumibili dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine, costituiti da paga-base, indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (EDR) trattandosi di un percorso convenzionale di adeguamento (13) . La percentuale di aumento determinata secondo le predette modalità deve poi essere sommata alla retribuzione giornaliera imponibile determinata come indicato al punto 4.1.
* per i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91 e quelli delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi la retribuzione non può essere inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione.
4.3. Periodo di occupazione media mensile. Per le cooperative sociali rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. 22 settembre 2000 (punti 1 e 2 del paragrafo 4.) per tutto il triennio (2007-2009) di graduale innalzamento della retribuzione imponibile il periodo di occupazione media mensile non può essere inferiore alle 26 giornate. Per le restanti cooperative sociali (punto 3 del paragrafo 4.) continuano a trovare applicazione, per tutta la durata del percorso di adeguamento, i periodi di occupazione media mensile fissati dai decreti ministeriali di cui all’art. 35 del TUAF.
5. Rapporti di lavoro a tempo parziale Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (14), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000. Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (15). In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2008 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2008 in € 40.765,00. Pertanto a decorrere dall’1.1.2008 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.765,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3397,00.
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (17).
7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (18) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,7 %, è pari, per l'anno 2008, a € 88.669, 31 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 88.669,00.
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali .
8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (19) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 443,56 per l'anno 2008 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 177,42.
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (20). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983.
9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente Si riportano i predetti importi per l’anno 2008 (21) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997. In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n.1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.
10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2008, in € 67,14.
11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, già stabilito per l’anno 2007 in € 1813,08, è pari per l’anno 2008 a € 1843,90.
12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2008 Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2008 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (22). Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5). Ai fini della compilazione del modello DM10 le aziende si atterranno alle seguenti modalità: - calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2008 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al punto 6). L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10, utilizzando uno dei codici previsti al punto 4 della circolare n. 136 del 21.12.2007, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
Riferimenti normativi:
(1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996. (2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat. (3) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del 1,7% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione del previsto D.M.. (4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. (5) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1.. (6) Si veda la circolare n. 156/2000. (7) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati). (8) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000. (9) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981. (10) Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989. (11) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007. (12) Si veda la circolare 4 dicembre 2000, n. 200. (13) Si veda circolare n. 56 del 9 marzo 2007. (14) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (15) Pertanto in tale settore l’esistenza di un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989. (16) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993. (17) Si veda la circolare n. 136 del 21.12.2007 punto 4. (18) Si veda la circolare n. 136 del 21.12.2007 punto 3. (19) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989. (20) Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388 e circolare n. 41 del 22.02.2002. (21) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. (22) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
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