Circolare INPS n. 42 del 20 Febbraio 2007
OGGETTO: |
Pescatori “autonomi”. Contribuzione anno 2007 |
Com'è noto, i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT nella misura del 2%.
Pertanto la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta come segue:
Anno 2007 |
Retribuzione convenzionale |
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misura giornaliera |
Euro 23,02 |
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misura mensile (25gg) |
Euro 576,00 |
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2007, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.
1. Aliquota contributiva dovuta al FPLD.
Anche nei confronti dei pescatori “autonomi” trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 27, comma 2bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Tale categoria deve trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1 gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1 gennaio 2013.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei confronti dei pescatori “autonomi”, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD aumenta di un ulteriore 0,50%, per un totale di 13,31%.
I coefficienti di ripartizione sono descritti nella tabella di cui all’ allegato n.1.
Il contributo mensile per l'anno 2007, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 78,39così suddiviso:
F.P.L.D. |
Contributo mensile |
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a) base |
Euro 0,63 |
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b) adeguamento |
Euro 77,76 |
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TOTALE |
Euro 78,39 |
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2. Sgravio contributivo di cui all’art. 11 della legge n. 388/2000
L’art. 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007) ha disposto la proroga, per l’anno in corso, delle agevolazioni fiscali e contributive di cui all’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
Conseguentemente anche ai pescatori “autonomi” deve essere riconosciuto lo sgravio del 70% dei contributi dovuti per il 2007.
In esecuzione di detta disposizione il contributo mensile deve essere corrisposto in misura pari a €. 23,52 così suddiviso:
F.P.L.D. |
Contributo mensile |
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a) base |
euro |
0,19 |
b) adeguamento |
euro |
23,33 |
TOTALE |
euro |
23,52 |
3. Modalità di pagamento.
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che si rammenta deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per procedere al versamento dei dovuti contributi. In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
Le Sedi dovranno assicurare ai contribuenti in questione che non saranno applicati oneri accessori per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti.
Allegato 1
PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
Decorrenza 1° gennaio 2007
Gestione F.P.L.D. |
Aliquote |
Coefficienti di ripartizione |
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a) base |
0,11 |
0,008082 |
b) adeguamento |
13,50 |
0,991918 |
TOTALE |
13,61 |
1,000000 |