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Circolare INPS n. 35 del 12 febbraio 2003
OGGETTO: |
Gestione separata ex art. 2, c. 26, L. 335/95. Parte prima: richiesta di pagamento delle sanzioni per ritardato versamento dei contributi relativi agli anni 1998 e 1999. Parte seconda: precisazioni e chiarimenti |
SOMMARIO: |
Le lettere descritte nella parte prima sono state inviate ai committenti ed i professionisti iscritti alla gestione separata i cui versamenti sono stati effettuati in ritardo. I chiarimenti contenuti nella parte seconda riguardano la prescrizione e la gestione delle informazioni fornite dagli interessati. |
Parte Prima
Ritardati pagamenti per gli anni 1998 e 1999.
Nell’ambito delle iniziative rivolte ad omogeneizzare le modalità di controllo sulla regolarità dei pagamenti riguardanti le varie gestioni amministrate dall’Istituto, è stato predisposto l'invio, tramite Postel, dell'avviso di pagamento che sarà recapitato nei prossimi giorni e di cui si allega un esemplare. Tale avviso è corredato da un prospetto illustrativo che riporta le scadenze, la data in cui il versamento è stato effettuato e le sanzioni calcolate ai sensi della legge 388/2000. Tali elementi consentono agli interessati di confrontare con la documentazione in proprio possesso la regolarità dei calcoli ed, in caso di eventuali discordanze, di segnalarle alla Sede competente per la correzione.
Allo scopo di agevolare tale controllo, nel prospetto che segue sono riportate le scadenze per gli anni 1998 e 1999:
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Collaborazioni coor. e con. |
Liberi Professionisti |
Anno 1998 |
20 del mese successivo al pagamento del compenso ( DM 281/96 art.1 c.4). Dal maggio 1998 (competenza di aprile1998) i titolari di partita Iva dovevano versare entro il 15 del mese successivo. (DLgs 241/1997, circ. 79/1998 e circ. n. 259/1998) |
1°acconto: 15/6/1998 con possibilità di differimento fino al 15/7/1998 con addizionale dello 0.5% annuo. 2° acconto: 30/11/1998 Saldo: 30/6/1999, con possibilità di differimento fino al 20/7/1999 con addizionale dello 0.4 % annuo. (DLgs 241/1997 e sue modificazioni) |
Anno 1999 |
Per la totalità dei committenti la data di versamento a partire dall’anno 1999 è stata fissata al 16 del mese. (DLgs 241/1997 come modificato dal DLgs 422/1998, circ. 259 del 18/12/1998) |
1°acc.: 30/6/1999 con possibilità di differimento al 20/7/1999 con addizionale dello 0.4 % annuo. 2°acc.: 30.11.1999 Saldo:20/6/2000 con possibilità di differimento fino al 20/7/2000 con addizionale dello 0.4 % annuo. (DLgs 241/1997 come modificato dal DLgs 422/1998, circ. 259 del 18/12/1998) |
Nel caso di committenti che abbiano versato cumulativamente per più collaboratori, il prospetto di calcolo non riporta i codici fiscali dei collaboratori stessi, ma solo quello del committente essendo lo strumento utilizzato per il pagamento, privo del dato.
Per il pagamento, da effettuare con la delega unificata (modello F24) nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente, devono essere utilizzati i seguenti codici, peraltro riportati anche sul singolo invito, da indicare nella casella "codice contributo" della sezione INPS:
- COS nel caso di sanzioni che si riferiscono a pagamenti in ritardo effettuati dai committenti;
- POS nel caso di sanzioni che si riferiscono a pagamenti in ritardo effettuati dai liberi professionisti.
Gli avvisi di ricevimento delle diffide saranno restituiti alle sedi competenti per la successiva acquisizione e per la gestione dei crediti. Eventuali errori nella restituzione dovranno essere eliminati dalle Sedi stesse provvedendo all'invio degli avvisi stessi alla sede competente.
Le richieste di pagamento non notificate per variazione dell’indirizzo o altro, possono essere ulteriormente spedite a cura della Sede competente con raccomandata con ricevuta di ritorno, previa ricerca del recapito esatto e aggiornato del contribuente, utilizzando, a seconda dei soggetti interessati, i programmi new-siat, jorba ed i collegamenti con i comuni.
Considerato che fino al 31.12.2000 la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici Territoriali erano esonerati dal pagamento di oneri accessori, l'avviso non è stato loro inviato, analogamente alla precedente diffida riguardante gli anni 1996 e 1997.
Parte seconda
Precisazioni e chiarimenti
In occasione della spedizione delle lettere per l'interruzione dei termini prescrizionali relativamente ai contributi dell'anno 1996 determinati sulla base dei dati denunciati con modello 770/97, sono pervenute a questa Direzione numerose richieste di chiarimenti in tema di prescrizione e di gestione dei crediti. Al riguardo si forniscono le precisazioni che seguono.
1) Termine di prescrizione
Come è noto, fino al 31/12/2000 il
reddito imponibile per il calcolo del contributo dovuto alla gestione separata
era disciplinato dall' art. 49 del TUIR
che lo collocava tra quelli derivanti da attività autonoma ed in quanto tale,
soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 50 dello stesso TUIR. Ciò ha
comportato che l’imponibile contributivo rappresentato dall’ammontare del
compenso, con esclusione delle somme documentate o rimborsate per spese di
viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni
effettuate fuori del territorio comunale, al netto della deduzione forfetaria,
dovesse essere considerato definitivo solo successivamente al controllo delle
denunce fiscali da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria a ciò
deputati. Fino a quando l'Istituto non ha
ricevuto l'esito di tale controllo, è stato ad esso
preclusa la possibilità di confrontare con i redditi così accertati, i
versamenti effettuati dai soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 2 comma 26
della legge 335/95, a contribuire nella
gestione separata. In sostanza si è realizzata una delle ipotesi in cui
l'impedimento all'esercizio del diritto di credito dell'Istituto,
ne impedisce la prescrizione.
In particolare, i contributi dovuti per l’anno 1996 dovevano essere dichiarati dai committenti al fisco con il mod. 770/97 (quadro D/bis) da presentare entro il 31/10/1997; successivamente al controllo ed alla validazione, l'amministrazione finanziaria, nel novembre 2001, ha trasmesso i dati relativi alle denunce presentate per l’anno 1996, consentendo, in tal modo, all'Istituto di provvedere all'interruzione dei termini prescrizionali per l’anno indicato.
Relativamente a tali redditi, infatti, la prescrizione quinquennale comincia a decorrere dalla data di ricezione dell'informazione esattamente come già avviene per i contributi a percentuale oltre il minimale spettanti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti. In tal senso si sono pronunciate le circolari n. 1780 dell'8 luglio 1981 parte V, n. 262 del 13 ottobre 1995 e n. 18 del 22 gennaio 1996.
Relativamente alle
somme a debito
dell'Istituto oggetto delle domande di rimborso, si ribadisce che costituisce
valido atto interruttivo della prescrizione l'apposita
richiesta presentata all’Istituto dal contribuente, quale parte del rapporto
assicurativo.
2) Autocertificazione
Qualora i contribuenti intendano contestare l'addebito notificato con l'avviso di pagamento allegato o con altre precedenti diffide, portando a conoscenza dell'Istituto elementi di fatto diversi da quelli comunicati dall'Amministrazione finanziaria, può essere loro consentito l'utilizzo dell'autocertificazione prevista dall’art. 46 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000. Le fattispecie finora concretatesi hanno riguardato i redditi dell'anno 1996 che si riferivano agli introiti dell'intero anno anziché a quelli percepiti dalla data d'inizio dell'obbligo assicurativo nella gestione separata, fissato al 1° aprile 1996 per i non iscritti ad altra cassa e al 30 giugno per gli iscritti ad altra cassa o pensionati.
Nel caso in cui il committente contesti non l'esistenza del rapporto di collaborazione, ma sostenga che il committente attribuito dall'Istituto sia diverso da quello effettivo, l’autocertificazione deve essere accompagnata dalla copia del modello 770/97 e da qualsiasi altra documentazione che il ricorrente riterrà utile.
3) Dilazioni
Poiché a seguito dell’invio della lettera in oggetto, taluni contribuenti hanno chiesto di avvalersi della facoltà di dilazionare il debito, si chiarisce che, in analogia a quanto previsto per le altre gestioni, la domanda di rateazione deve essere presentata alla Sede di competenza sul modulo predisposto dall'Istituto per la dilazione in fase amministrativa disponibile in intranet, alla voce modulistica e nel sito www.inps.it.
La domanda dovrà essere istruita verificando l'esistenza delle condizioni contenute nelle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell'11 aprile 1995, n. 1202 del 23 luglio 1996, n. 356 dell'11 marzo 1997, n. 165 del 25 maggio 1999 e n. .471 del 12 ottobre 1999, compilando la scheda istruttoria in tutte le sue parti e corredandola con il parere del direttore della Sede. La scheda dovrà essere trasmessa al direttore la Sede regionale, cui spetta la decisione in merito, tenendo conto delle disposizioni contenute nelle circolari n.192/1999, 110/2000 e 165/2001.
Nell’attesa che il programma di gestione del pagamento dilazionato venga rilasciato, la Sede dovrà far versare almeno 1/12 dei contributi contestualmente alla domanda ed acconti mensili determinati in base al numero delle rate richieste. L'accoglimento della domanda comporta l'addebito degli interessi di dilazione per tutto il periodo di durata della rateazione.
Poiché il committente ha la responsabilità del versamento anche della quota a carico del collaboratore, la dilazione potrà essere favorevolmente decisa soltanto se il primo versamento sarà comprensivo dell'intero ammontare della quota a carico del collaboratore e di un 12° del debito posto a carico del committente stesso.