Circolare INPS n. 33 del 18 Marzo 2008
OGGETTO: |
importo dei contributi dovuti per l’anno 2008 per i lavoratori domestici. Chiarimenti. |
SOMMARIO: |
Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. Comunicazione obbligatoria (D.I. 30 ottobre 2007) |
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2006 - dicembre 2006 ed il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007 è risultata del 1,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2007. Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) aventi decorrenza 1/1/2006.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2008 AL 31 DICEMBRE 2008
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella pagina successiva.
LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti di ripartizione - dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008
Nota (1) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore. (2) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n.88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%). (3) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.). (4) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002). (5) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. (6) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. (7) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 – Comunicazione Obbligatoria
In applicazione dell’art. 1, commi da 1180 a 1185, legge 27 dicembre 2006, n.296 dall’11 gennaio 2008, con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 30/10/2007, tutti i datori di lavoro domestico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro, devono inoltrare un’ unica comunicazione ai Servizi per l’Impiego, efficace anche nei riguardi dell’INPS, come comunicato con messaggio n. 846 del 10/01/2008. I datori di lavoro domestico possono inviare la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l’Impiego, oltre che telematicamente, anche con modulo cartaceo consegnato a mano, o spedito via fax o con raccomandata A/R.
Pertanto, come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 8371 del 21/12/2007, sono abrogati, a decorrere dall’11 gennaio 2008, i modelli precedentemente utilizzati, tra cui il mod. LD09.
In caso di denunce di rapporto di lavoro domestico per le quali è stata presentata la comunicazione di assunzione (mod. C/ASS) al Centro per l'Impiego entro il 10 gennaio 2008, deve essere accettato il mod. LD09 cartaceo presentato all’INPS anche oltre tale data. A supporto dell’accettazione del mod. LD09 oltre il termine dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, dovrà essere acquisita agli atti copia della ricevuta del mod. C/ASS con data non successiva al 10 gennaio 2008, come da disposizioni impartite dal messaggio n. 1440 del 17 gennaio 2008.
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