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Circolare INPS n° 33 del 8 Febbraio 2001

 

OGGETTO:

Determinazione per l'anno 2001 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti dal 1/1/2001.

SOMMARIO:

1. minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;

2. retribuzioni convenzionali in genere;

3. rapporti di lavoro a tempo parziale;

4. quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438;

5. aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;

6. limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;

7. valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;

8. regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314);

9. contributo apprendisti per l'anno 2001;

10. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001.

 

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, all'art. 1, c. 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circolare n. 40 del 20/2/1996).

La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2000, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,6% (1) nelle tabelle A) e B) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1/1/2001 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Indice Istat anno 2000

2,6%

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a L. 70.333 (€ 36,32) (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2001 che, sulla base del predetto indice del 2,6%, è pari a L. 740.350 mensili (€ 382,36).

anno 2001

Lire

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

740.350

382,36

Minimale giornaliero (9,5%)

70.333

36,32

1.1. Inosservanza del minimale nell'ipotesi di corresponsione dell'indennità di allattamento ex art. 8 della legge n. 903/1977.

Il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, modificando gli artt. 10 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevede, fra l'altro, la copertura figurativa dei riposi per allattamento e dà la facoltà di integrare i relativi periodi. Vedi al riguardo la circolare n. 15 del 23/1/2001, punto 8.

Vengono quindi meno le precedenti disposizioni in materia di osservanza del minimale (vedi circolare n. 806 del 21/7/1986).

 

2. Retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di L. 10.000 (€ 5,16), rivalutabili, ai sensi dell’art. 22 della legge 3/6/1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire (0,01 euro) per eccesso, fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).

Questo comporta che il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato in L. 38.070 (€ 19,66) (vedi circolare n. 100 del 22/5/2000), a decorrere dal 1/1/2001, è pari a L. 39.060 (€ 20,17).

anno 2001: retribuzioni convenzionali in genere

Lire

Euro

Retribuzione giornaliera minima

39.060

20,17

2.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30/4/1970, n. 602.

L’art. 4 del DPR n. 602/1970 stabilisce che, per le categorie di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, i contributi per le varie forme di previdenza e assistenza sociale sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione media mensile determinati con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale sulla base dell’art. 35 del T.U. delle norme sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797.

Dal 1/1/2000, a seguito delle innovazioni apportate con D.M. 3/12/1999 (vedi circolare n. 20 del 1/2/2000), esiste una duplice retribuzione convenzionale ex art. 4 DPR n. 602/1970.

2.1.1. Imponibile giornaliero ex art . 4 del DPR n. 602/1970 ai fini IVS.

L'art. 2 del D.M. 3/12/1999 stabilisce che, dal 1/1/2000, ai soli fini del versamento dei contributi IVS per tutti i lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970, l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389. Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2001 ammonta a L. 740.350 (€ 382,36), il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di L. 296.140 (€ 152,94).

L'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 4 del DPR n. 602/1970, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'IVS, è, pertanto, determinato per l'anno 2001 in L. 49.360 (€ 25,49) giornaliere.

anno 2001: retribuzione giornaliera ex art. 4 DPR n. 602/1970 valevole ai soli fini Ivs

 

Lire

Euro

limite settimanale per l'accredito dei contributi

296.140

152,94

imponibile giornaliero convenzionale

49.360

25,49

imponibile mensile convenzionale (17 gg)

839.120

433,37

imponibile mensile convenzionale (26 gg)

1.283.360

662,80

Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del già citato DPR n. 602/1970.

Si rammenta che il nuovo imponibile giornaliero rileva non soltanto agli effetti dell'art. 4 del DPR n. 602/1970, ma anche agli effetti del 2 comma dell'art. 6 dello stesso DPR.

Si veda al riguardo la circolare n. 20 del 1/2/2000.

2.1.2. Imponibile giornaliero ex art. 4 DPR n. 602/1970 valido ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS.

L'art. 3 del D.M. 3/12/1999 ha stabilito l'imponibile giornaliero ai fini del versamento delle contribuzioni diverse dall'IVS, per l'anno 2000, in L. 38.200 (€ 19,73).

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota data dall’indice Istat (anno 2000: 2,6%), fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).

Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 2001, l'imponibile giornaliero è invariato.

Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, tuttavia, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi dell'art. 1 del DL n. 402/1981, convertito nella legge 26/9/1981, n. 537, e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge. Ai suddetti limiti minimi di retribuzione vanno ragguagliati anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.

La retribuzione ex art. 3 del D.M. 3/12/1999 va, pertanto, adeguata al suddetto limite minimo di retribuzione giornaliera che, dal 1/1/2001, è pari a L. 39.060 (€ 20,17).

anno 2001: retribuzione ex art. 4 DPR n. 602/1970 valevole ai fini delle contribuzioni minori

 

Lire

Euro

imponibile giornaliero convenzionale

39.060

20,17

imponibile mensile convenzionale (17 gg)

664.020

342,94

imponibile mensile convenzionale (26 gg)

1.015.560

524,49

2.1.3. Periodi di occupazione media mensile.

L'art. 2, c. 3 del D.M. 3/12/1999, conferma in n. 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

L’art. 4 del citato D.M. stabilisce, per i territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978 n. 218 e nelle regioni Campania e Basilicata, un piano di riallineamento (vedi tabella sottostante), che per l'anno 2001, prevede n. 17 giornate.

Anno

Numero giornate

2001

17

2002

20

2003

23

2004

26

E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale.

2.2. Cooperative sociali.

Nel richiamare preliminarmente la circolare n. 200 del 4/12/2000, si rammenta che, in assenza di decreti ministeriali emessi ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., la contribuzione deve essere versata sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338 convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 e art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall’art. 1, c. 2 del D.L. 338/89, convertito nella legge n. 389/1989).

2.2.1. Imponibile giornaliero.

Il D.M. 22/9/2000, ha stabilito (art. 2) che dal 1/1/2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi, l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389. Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2001 ammonta a L. 740.350 (€ 382,36), il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di L. 296.140 (€ 152,94).

L'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del DM 22/9/2000 è, pertanto, determinato per l'anno 2001 in L. 49.360 (€ 25,49) giornaliere.

anno 2001: retribuzione giornaliera ex art. 2 D.M. 22/9/2000

 

Lire

Euro

limite settimanale per l'accredito dei contributi

296.140

152,94

imponibile giornaliero convenzionale

49.360

25,49

imponibile mensile convenzionale (26 gg)

1.283.360

662,80

Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. 30 aprile 1955, n. 797.

2.2.2 Periodi di occupazione media mensile.

Lo stesso D.M. 22/9/2000, ha stabilito (art. 1) che dal 1/1/2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative.

I periodi di occupazione media mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 797/1955, sono elevati a 26 giornate.

2.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984).

Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26/7/1984, n. 413, le retribuzioni convenzionali da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sono quelle stabilite, per l'anno 2001, dalle organizzazioni sindacali di categoria in base al meccanismo del "rinnovo biennale intermedio" del CCNL e riportate nelle tabelle allegate alla circolare n. 116 del 20/5/1999.

Tali retribuzioni, ove inferiori, vanno adeguate ai minimali di legge previsti per lo specifico settore e riportati nella tabella "B".

2.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13/3/1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2001 è fissata in L. 977.000 mensili (L. 39.060*25gg.) (€ 504,58).

anno 2001: soci delle cooperative della piccola pesca

retribuzione convenzionale mensile

Lire

977.000

Euro

504,58

2.5. Lavoratori a domicilio.

L'art. 1 della legge n. 537/1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160/1975, con l'arrotondamento alle dieci lire (€ 0,01) per eccesso.

Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 2,6%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (già fissato a L. 38.070 (€ 19,66), a decorrere dal periodo di paga in corso al 1/1/2001 è di L. 39.060 (€ 20,17).

Per effetto dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, detto limite deve essere ragguagliato a L. 70.333 (€ 36,32).

Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, c. 1).

 

3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale valgono le disposizioni dell'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, c. 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai suddetti minimali.

È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, c. 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.

Per i contratti di lavoro part-time, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, stabilisce, con decorrenza 1/1/1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10/4/1989.

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

(L. 70.333) x (6) / (40) = (L. 10.550)

(€ 36,32) x (6) / (40) = (€ 5,45)

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

3.1. Settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

L’art. 11 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61 ha abrogato espressamente, l’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e conseguentemente la particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore alle quattro ore giornaliere) senza un formale contratto di lavoro a tempo parziale per le attività contemplate nel comma 17 ed il particolare limite minimo di retribuzione giornaliera ("minimo dei minimi") fissato dal comma 16 (4% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld).

Al riguardo si rimanda alla circolare n. 123 del 27/6/2000.

 

4. Art. 3-ter legge 14/11/1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11/3/1988, n. 67.

Relativamente al settore marittimo le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con la circolare n. 298 del 30/12/1992 e con la circolare n. 151 del 7/7/1993.

Come precisato nella circolare n. 13 del 24/1/2000, la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale precedentemente escluso.

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2001 in L. 68.048.000 (€ 35.660,32).

A decorrere dal 1/1/2001 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 68.048.000 (€ 35.660,32) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.671.000 (€ 2.928,83).

Gli importi relativi all'anno 2000 sono stati comunicati con circolare n. 17 del 28/1/2000.

anno 2001

Lire

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

68.048.000

35.660,32

Prima fascia di retribuzione pensionabile mensile

5.671.000

2.928,83

Da ultimo, si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (circolare n. 219 del 27/12/2000).

 

5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,6%, è pari, per l'anno 2001, a L. 148.014.000 (€ 76.442,85).

anno 2001

Lire

Euro

Massimale annuo della base contributiva

148.014.000

76.442,85

 

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 740.350 (€ 382,36) per l'anno 2001 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 296.140 (€ 152,94).

anno 2001

Lire

Euro

trattamento minimo di pensione

740.350

382,36

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

296.140

152,94

Limite annuale per l’accredito dei contributi

15.399.280

7953,06

In virtù dell'art. 69, c, 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), l'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. La norma trova applicazione dal 1/1/2001.

 

7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il c. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

Per il 2001 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.

anno 2001

Lire

Euro

Erogazioni liberali (tetto)

500.000

258,23

Valore delle prestazioni e delle

indennità sostitutive della mensa

10.240

5,29

Fringe benefit (tetto)

500.000

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

90.000

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

60.000

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

30.000

15,49

Indennità di trasferta intera estero

150.000

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

100.000

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

50.000

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

3.000.000

1549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

9.000.000

4648,11

azioni offerte ai dipendenti (tetto)

4.000.000

2065,83

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24/12/1997: Per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alla circolare n. 104 del 14/5/1998, e per l'azionariato ai dipendenti alla circolare n. 11 del 22/1/2001.

 

8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs n. 314/1997).

Per l'anno 2001 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e) del D. Lgs. n. 314/1997 e della legge 23/5/1997, n. 135, è confermato nella misura del 3% della retribuzione annua, per effetto di quanto previsto dall'art. 49, c. 3 della legge 23/12/1999, n. 448.

Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000.

 

9. Contributo apprendisti.

In relazione alla variazione del costo della vita nella misura del 2,6% così come determinato dagli indici ISTAT relativamente all'anno 2000, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1/1/2001:

 

Apprendisti

FPLD

a) contributo settimanale base

Lire

148

Euro

0,08

b) contributo settimanale adeguamento

Lire

4.770

Euro

2,46

CUAF

contributo settimanale

Lire

60

Euro

0,03

Maternità

contributo settimanale

Lire

32

Euro

0,02

INAIL

contributo settimanale

Lire

180

Euro

0,09

 

TOTALE contributo settimanale

esclusa INAIL

Lire

5.010

Euro

2,59

compresa INAIL

Lire

5.190

Euro

2,68

Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità (L. 32 settimanali, € 0,02) a carico del datore di lavoro.

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld rimane fissata nella misura del 5,54% per i settori diversi da quello agricolo.

L'aliquota a carico dell'apprendista operaio dipendente da aziende del settore agricolo dovuta al Fpld aumenta al 5,04% (4,54% + 0,50%).

 

10. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2001 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 3,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 11/12/2000 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 292 del 15/12/2000) computati dal 16/2/2001 e fino alla data di versamento (codice "Q900" del mod. DM10/2).

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

10.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS ex art. 2 DM 3/12/1999" e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;

nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 DM 3/12/1999" e dal codice di nuova istituzione "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

10.2. regolarizzazione di cui al punto 4).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. Dm10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30/12/1992, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

10.3. regolarizzazione di cui al punto 9).

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

NOTE.

1) L'indice del 2,6% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.

 

Allegato 1

Tabella A.

Settore

Qualifiche

Industria

Dirigente

Impiegato

Operaio

Lire

194.590

Lire

58.780

Lire

54.890

Euro

100,50

Euro

30,36

Euro

28,35

(1)

(1)

Amministrazioni dello Stato

ed altre Pubbliche Amministrazioni

Lire

147.950

Lire

70.440

Lire

62.630

Euro

76,41

Euro

36,38

Euro

32,35

(1)

 

Artigianato

Lire

62.630

Lire

54.890

Euro

32,35

Euro

28,35

(1)

(1)

 

Agricoltura

Lire

155.740

Lire

82.110

Lire

62.570

Euro

80,43

Euro

42,41

Euro

32,31

(2)

 

Credito assicurazioni e servizi

Lire

194.590

Lire

66.550

Lire

62.630

Euro

100,50

Euro

34,37

Euro

32,35

(1)

(1)

 

Commercio

Lire

194.590

Lire

54.890

Lire

54.890

Euro

100,50

Euro

28,35

Euro

28,35

(1)

(1)

(1) Da adeguare ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389 a Lire 70.333, Euro 36,32.

(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

 

Tabella B

Qualifiche

Settore

Impiegati

Operai

Istruzione pre-scolare svolta dalle

Docenti e non

Docenti e non

 

 

Scuole materne autonome o da

docenti con

docenti

 

 

altre istituzioni ivi comprese

funzioni direttive

 

 

le I.P.A.B.

Lire

74.380

Lire

34.380

Lire

27.500

 

Euro

38,41

Euro

17,76

Euro

14,20

 

 

 

(1)

 

(1)

Istruzione ed educazione

Lire

76.280

Lire

34.380

Lire

34.380

scolare non statale

Euro

39,40

Euro

17,76

Euro

17,76

 

 

 

 

(1)

 

(1)

Assist.za sociale svolta

 

 

 

 

 

 

da istituzioni sociali

Lire

74.380

Lire

30.890

Lire

24.070

assistenziali ivi comprese

Euro

38,41

Euro

15,95

Euro

12,43

le Ipab

 

 

 

(1)

 

(1)

Attività di culto, formazione

Lire

74.380

Lire

30.890

Lire

24.070

religiosa ed attività similari

Euro

38,41

Euro

15,95

Euro

12,43

 

 

 

 

(1)

 

(1)

Spettacolo

Dirigente

Impiegato

Operaio

Lire

159.650

Lire

48.020

Lire

37.760

 

Euro

82,45

Euro

24,80

Euro

19,50

 

 

 

 

(1)

 

(1)

Attività circensi e dello

Lire

134.370

Lire

41.200

Lire

30.890

spettacolo viaggiante

Euro

69,40

Euro

21,28

Euro

15,95

 

 

 

 

(1)

 

(1)

Agenti di assicurazione in

Capo Ufficio

Impiegati

 

 

gestione libera

Imp. I cat.

2 e 3 cat.

Lire

48.020

Lire

34.380

Euro

24,80

Euro

17,76

 

 

(1)

 

(1)

Agricoltura (per il solo personale

Impiegati

impiegatizio a prestazione ridotta

concetto

d’ordine

a servizio di più aziende)

Lire

54.890

Lire

44.630

Euro

28,35

Euro

23,05

 

 

(1)

 

(1)

Amministrazione statale

Personale docente

 

e non docente

Lire

34.380

 

Euro

17,76

 

 

(1)

 

 

Assicurazioni (per il solo personale

Ispettori

addetto alla organizzazione

di org.ne Produttiva

produzione Cat. A

produzione Cat. B/C

produttiva e alla produzione)

Lire

124.630

Lire

62.630

Lire

41.200

Euro

64,37

Euro

32,35

Euro

21,28

 

 

 

 

(1)

 

(1)

 

 

Segue tabella B

Assistenza domiciliare svolta

Lire

20.660

 

 

 

In forma cooperativa

Euro

10,67

 

 

(1)

Credito (per solo personale

Personale fatica,

Ausiliario)

custodia, pulizia

Lire

27.500

 

Euro

14,20

 

 

(1)

 

Servizio di pulizia disinfezione e

Operai

Disinfestazione

3 livello

4 livello

5 livello

Lire

34.380

Lire

30.890

Lire

27.500

 

Euro

17,76

Euro

15,95

Euro

14,20

 

 

(1)

 

(1)

 

(1)

Proprietari di fabbricati (per il

Pulitori

Solo personale addetto alla pulizia

Lire

27.500

Negli stabili adibiti ad uso di

Euro

14,20

Abitazione od altro uso)

 

(1)

Pesca costiera e mediterranea

Capo barca

Capo pesca

Marinaio

 

Motorista

Lire

44.630

Lire

41.200

Lire

34.380

 

Euro

23,05

Euro

21,28

Euro

17,76

 

 

 

 

 

 

(2)

Pesca oltre gli stretti

Comandante,

1° ufficiale coperta,

2° ufficiale coperta,

 

Direttore macchina

macchinista

macchinista

 

Lire

86.140

Lire

62.990

Lire

53.050

 

Euro

44,49

Euro

32,53

Euro

27,40

Nostromo, capo

Marinaio,

Mozzo

 

mac.na, capo pes.

cuoco, ecc.

 

Lire

46.470

Lire

36.510

Lire

34.380

 

Euro

24,00

Euro

18,86

Euro

17,76

 

 

 

 

(2)

 

(2)

Giornalisti

Redattore

Praticante

Collab./Corrisp.

Lire

115.720

Lire

82.110

Lire

20.660

 

Euro

59,77

Euro

42,41

Euro

10,67

 

 

 

 

 

 

(1)

(1) da adeguare a Lire 70.333, Euro 36,32 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) da adeguare a Lire 39.060, Euro 20,17 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.