Circolare INPS n° 33 del 8 Febbraio 2001
OGGETTO: |
Determinazione per l'anno 2001 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti dal 1/1/2001. |
SOMMARIO : |
1. minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; 2. retribuzioni convenzionali in genere; 3. rapporti di lavoro a tempo parziale; 4. quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438; 5. aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; 6. limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi; 7. valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; 8. regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314); 9. contributo apprendisti per l'anno 2001; 10. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001. |
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, all'art. 1, c. 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:
"l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."
(cfr. circolare n. 40 del 20/2/1996).La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2000, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,6% (1) nelle tabelle A) e B) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1/1/2001 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.
Indice Istat anno 2000 |
2,6% |
Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a L. 70.333 (€ 36,32) (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2001 che, sulla base del predetto indice del 2,6%, è pari a L. 740.350 mensili (€ 382,36).
anno 2001 |
Lire |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld |
740.350 |
382,36 |
Minimale giornaliero (9,5%) |
70.333 |
36,32 |
1.1. Inosservanza del minimale nell'ipotesi di corresponsione dell'indennità di allattamento ex art. 8 della legge n. 903/1977.
Il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, modificando gli artt. 10 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevede, fra l'altro, la copertura figurativa dei riposi per allattamento e dà la facoltà di integrare i relativi periodi. Vedi al riguardo la circolare n. 15 del 23/1/2001, punto 8.
Vengono quindi meno le precedenti disposizioni in materia di osservanza del minimale (vedi circolare n. 806 del 21/7/1986).
2. Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di L. 10.000 (€ 5,16), rivalutabili, ai sensi dell’art. 22 della legge 3/6/1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire (0,01 euro) per eccesso, fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).
Questo comporta che il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato in L. 38.070 (€ 19,66) (vedi circolare n. 100 del 22/5/2000), a decorrere dal 1/1/2001, è pari a L. 39.060 (€ 20,17).
anno 2001: retribuzioni convenzionali in genere |
Lire |
Euro |
Retribuzione giornaliera minima |
39.060 |
20,17 |
2.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30/4/1970, n. 602.
L’art. 4 del DPR n. 602/1970 stabilisce che, per le categorie di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, i contributi per le varie forme di previdenza e assistenza sociale sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione media mensile determinati con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale sulla base dell’art. 35 del T.U. delle norme sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797.
Dal 1/1/2000, a seguito delle innovazioni apportate con D.M. 3/12/1999 (vedi circolare n. 20 del 1/2/2000), esiste una duplice retribuzione convenzionale ex art. 4 DPR n. 602/1970.
2.1.1. Imponibile giornaliero ex art . 4 del DPR n. 602/1970 ai fini IVS.
L'art. 2 del D.M. 3/12/1999 stabilisce che, dal 1/1/2000, ai soli fini del versamento dei contributi IVS per tutti i lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970, l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389. Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2001 ammonta a L. 740.350 (€ 382,36), il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di L. 296.140 (€ 152,94).
L'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 4 del DPR n. 602/1970, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'IVS, è, pertanto, determinato per l'anno 2001 in L. 49.360 (€ 25,49) giornaliere.
anno 2001: retribuzione giornaliera ex art. 4 DPR n. 602/1970 valevole ai soli fini Ivs |
||
Lire |
Euro |
|
limite settimanale per l'accredito dei contributi |
296.140 |
152,94 |
imponibile giornaliero convenzionale |
49.360 |
25,49 |
imponibile mensile convenzionale (17 gg) |
839.120 |
433,37 |
imponibile mensile convenzionale (26 gg) |
1.283.360 |
662,80 |
Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del già citato DPR n. 602/1970.
Si rammenta che il nuovo imponibile giornaliero rileva non soltanto agli effetti dell'art. 4 del DPR n. 602/1970, ma anche agli effetti del 2 comma dell'art. 6 dello stesso DPR.
Si veda al riguardo la circolare n. 20 del 1/2/2000.
2.1.2. Imponibile giornaliero ex art. 4 DPR n. 602/1970 valido ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS.
L'art. 3 del D.M. 3/12/1999 ha stabilito l'imponibile giornaliero ai fini del versamento delle contribuzioni diverse dall'IVS, per l'anno 2000, in L. 38.200 (€ 19,73).
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota data dall’indice Istat (anno 2000: 2,6%), fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).
Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 2001, l'imponibile giornaliero è invariato.
Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, tuttavia, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi dell'art. 1 del DL n. 402/1981, convertito nella legge 26/9/1981, n. 537, e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge. Ai suddetti limiti minimi di retribuzione vanno ragguagliati anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.
La retribuzione ex art. 3 del D.M. 3/12/1999 va, pertanto, adeguata al suddetto limite minimo di retribuzione giornaliera che, dal 1/1/2001, è pari a L. 39.060 (€ 20,17).
anno 2001: retribuzione ex art. 4 DPR n. 602/1970 valevole ai fini delle contribuzioni minori |
||
Lire |
Euro |
|
imponibile giornaliero convenzionale |
39.060 |
20,17 |
imponibile mensile convenzionale (17 gg) |
664.020 |
342,94 |
imponibile mensile convenzionale (26 gg) |
1.015.560 |
524,49 |
2.1.3. Periodi di occupazione media mensile.
L'art. 2, c. 3 del D.M. 3/12/1999, conferma in n. 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
L’art. 4 del citato D.M. stabilisce, per i territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978 n. 218 e nelle regioni Campania e Basilicata, un piano di riallineamento (vedi tabella sottostante), che per l'anno 2001, prevede n. 17 giornate.
Anno |
Numero giornate |
2001 |
17 |
2002 |
20 |
2003 |
23 |
2004 |
26 |
E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale.
2.2. Cooperative sociali.
Nel richiamare preliminarmente la circolare n. 200 del 4/12/2000, si rammenta che, in assenza di decreti ministeriali emessi ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., la contribuzione deve essere versata sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338 convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 e art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall’art. 1, c. 2 del D.L. 338/89, convertito nella legge n. 389/1989).
2.2.1. Imponibile giornaliero.
Il D.M. 22/9/2000, ha stabilito (art. 2) che dal 1/1/2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi, l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389. Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2001 ammonta a L. 740.350 (€ 382,36), il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di L. 296.140 (€ 152,94).
L'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del DM 22/9/2000 è, pertanto, determinato per l'anno 2001 in L. 49.360 (€ 25,49) giornaliere.
anno 2001: retribuzione giornaliera ex art. 2 D.M. 22/9/2000 |
||
Lire |
Euro |
|
limite settimanale per l'accredito dei contributi |
296.140 |
152,94 |
imponibile giornaliero convenzionale |
49.360 |
25,49 |
imponibile mensile convenzionale (26 gg) |
1.283.360 |
662,80 |
Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. 30 aprile 1955, n. 797.
2.2.2 Periodi di occupazione media mensile.
Lo stesso D.M. 22/9/2000, ha stabilito (art. 1) che dal 1/1/2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative.
I periodi di occupazione media mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 797/1955, sono elevati a 26 giornate.
2.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984).
Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26/7/1984, n. 413, le retribuzioni convenzionali da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sono quelle stabilite, per l'anno 2001, dalle organizzazioni sindacali di categoria in base al meccanismo del "rinnovo biennale intermedio" del CCNL e riportate nelle tabelle allegate alla circolare n. 116 del 20/5/1999.
Tali retribuzioni, ove inferiori, vanno adeguate ai minimali di legge previsti per lo specifico settore e riportati nella tabella "B".
2.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13/3/1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2001 è fissata in L. 977.000 mensili (L. 39.060*25gg.) (€ 504,58).
anno 2001: soci delle cooperative della piccola pesca |
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retribuzione convenzionale mensile |
Lire |
977.000 |
Euro |
504,58 |
2.5. Lavoratori a domicilio.
L'art. 1 della legge n. 537/1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160/1975, con l'arrotondamento alle dieci lire (€ 0,01) per eccesso.
Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 2,6%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (già fissato a L. 38.070 (€ 19,66), a decorrere dal periodo di paga in corso al 1/1/2001 è di L. 39.060 (€ 20,17).
Per effetto dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, detto limite deve essere ragguagliato a L. 70.333 (€ 36,32).
Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, c. 1).
3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale valgono le disposizioni dell'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, c. 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai suddetti minimali.
È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, c. 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.
Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.
Per i contratti di lavoro part-time, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, stabilisce, con decorrenza 1/1/1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.
Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10/4/1989.
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(L. 70.333) x (6) / (40) = (L. 10.550) |
(€ 36,32) x (6) / (40) = (€ 5,45) |
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.
3.1. Settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.
L’art. 11 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61 ha abrogato espressamente, l’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e conseguentemente la particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore alle quattro ore giornaliere) senza un formale contratto di lavoro a tempo parziale per le attività contemplate nel comma 17 ed il particolare limite minimo di retribuzione giornaliera ("minimo dei minimi") fissato dal comma 16 (4% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld).
Al riguardo si rimanda alla circolare n. 123 del 27/6/2000.
4. Art. 3-ter legge 14/11/1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11/3/1988, n. 67.
Relativamente al settore marittimo le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con la circolare n. 298 del 30/12/1992 e con la circolare n. 151 del 7/7/1993.
Come precisato nella circolare n. 13 del 24/1/2000, la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale precedentemente escluso.
Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2001 in L. 68.048.000 (€ 35.660,32).
A decorrere dal 1/1/2001 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 68.048.000 (€ 35.660,32) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.671.000 (€ 2.928,83).
Gli importi relativi all'anno 2000 sono stati comunicati con circolare n. 17 del 28/1/2000.
anno 2001 |
Lire |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
68.048.000 |
35.660,32 |
Prima fascia di retribuzione pensionabile mensile |
5.671.000 |
2.928,83 |
Da ultimo, si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (circolare n. 219 del 27/12/2000).
5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,6%, è pari, per l'anno 2001, a L. 148.014.000 (€ 76.442,85).
anno 2001 |
Lire |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
148.014.000 |
76.442,85 |
6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 740.350 (€ 382,36) per l'anno 2001 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 296.140 (€ 152,94).
anno 2001 |
Lire |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
740.350 |
382,36 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
296.140 |
152,94 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi |
15.399.280 |
7953,06 |
In virtù dell'art. 69, c, 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), l'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. La norma trova applicazione dal 1/1/2001.
7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Il c. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
Per il 2001 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.
anno 2001 |
Lire |
Euro |
Erogazioni liberali (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24/12/1997: Per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alla circolare n. 104 del 14/5/1998, e per l'azionariato ai dipendenti alla circolare n. 11 del 22/1/2001.
8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs n. 314/1997).
Per l'anno 2001 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e) del D. Lgs. n. 314/1997 e della legge 23/5/1997, n. 135, è confermato nella misura del 3% della retribuzione annua, per effetto di quanto previsto dall'art. 49, c. 3 della legge 23/12/1999, n. 448.
Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000.
9. Contributo apprendisti.
In relazione alla variazione del costo della vita nella misura del 2,6% così come determinato dagli indici ISTAT relativamente all'anno 2000, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1/1/2001:
Apprendisti |
||
FPLD |
||
a) contributo settimanale base |
Lire |
148 |
Euro |
0,08 |
|
b) contributo settimanale adeguamento |
Lire |
4.770 |
Euro |
2,46 |
|
CUAF |
||
contributo settimanale |
Lire |
60 |
Euro |
0,03 |
|
Maternità |
||
contributo settimanale |
Lire |
32 |
Euro |
0,02 |
|
INAIL |
||
contributo settimanale |
Lire |
180 |
Euro |
0,09 |
|
TOTALE contributo settimanale |
||
esclusa INAIL |
Lire |
5.010 |
Euro |
2,59 |
|
compresa INAIL |
Lire |
5.190 |
Euro |
2,68 |
Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità (L. 32 settimanali, € 0,02) a carico del datore di lavoro.
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld rimane fissata nella misura del 5,54% per i settori diversi da quello agricolo.
L'aliquota a carico dell'apprendista operaio dipendente da aziende del settore agricolo dovuta al Fpld aumenta al 5,04% (4,54% + 0,50%).
10. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2001 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 3,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 11/12/2000 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 292 del 15/12/2000) computati dal 16/2/2001 e fino alla data di versamento (codice "Q900" del mod. DM10/2).
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
10.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS ex art. 2 DM 3/12/1999" e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 DM 3/12/1999" e dal codice di nuova istituzione "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
10.2. regolarizzazione di cui al punto 4).
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. Dm10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30/12/1992, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
10.3. regolarizzazione di cui al punto 9).
Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |
NOTE.
1) L'indice del 2,6% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.
Allegato
1Tabella A.
Settore |
Qualifiche |
|||||
Industria |
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||
Lire |
194.590 |
Lire |
58.780 |
Lire |
54.890 |
|
Euro |
100,50 |
Euro |
30,36 |
Euro |
28,35 |
|
|
(1) |
(1) |
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni |
Lire |
147.950 |
Lire |
70.440 |
Lire |
62.630 |
Euro |
76,41 |
Euro |
36,38 |
Euro |
32,35 |
|
|
|
(1) |
Artigianato |
Lire |
62.630 |
Lire |
54.890 |
||
Euro |
32,35 |
Euro |
28,35 |
|||
(1) |
|
(1) |
Agricoltura |
Lire |
155.740 |
Lire |
82.110 |
Lire |
62.570 |
Euro |
80,43 |
Euro |
42,41 |
Euro |
32,31 |
|
|
|
|
(2) |
Credito assicurazioni e servizi |
Lire |
194.590 |
Lire |
66.550 |
Lire |
62.630 |
Euro |
100,50 |
Euro |
34,37 |
Euro |
32,35 |
|
|
(1) |
|
(1) |
Commercio |
Lire |
194.590 |
Lire |
54.890 |
Lire |
54.890 |
Euro |
100,50 |
Euro |
28,35 |
Euro |
28,35 |
|
|
(1) |
|
(1) |
(1) Da adeguare ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389 a Lire 70.333, Euro 36,32.
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.
Tabella B
Qualifiche |
||||||
Settore |
Impiegati |
Operai |
||||
Istruzione pre-scolare svolta dalle |
Docenti e non |
Docenti e non |
|
|
||
Scuole materne autonome o da |
docenti con |
docenti |
|
|
||
altre istituzioni ivi comprese |
funzioni direttive |
|
|
|||
le I.P.A.B. |
Lire |
74.380 |
Lire |
34.380 |
Lire |
27.500 |
|
Euro |
38,41 |
Euro |
17,76 |
Euro |
14,20 |
|
|
|
(1) |
|
(1) |
|
Istruzione ed educazione |
Lire |
76.280 |
Lire |
34.380 |
Lire |
34.380 |
scolare non statale |
Euro |
39,40 |
Euro |
17,76 |
Euro |
17,76 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Assist.za sociale svolta |
|
|
|
|
|
|
da istituzioni sociali |
Lire |
74.380 |
Lire |
30.890 |
Lire |
24.070 |
assistenziali ivi comprese |
Euro |
38,41 |
Euro |
15,95 |
Euro |
12,43 |
le Ipab |
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Attività di culto, formazione |
Lire |
74.380 |
Lire |
30.890 |
Lire |
24.070 |
religiosa ed attività similari |
Euro |
38,41 |
Euro |
15,95 |
Euro |
12,43 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Spettacolo |
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||
Lire |
159.650 |
Lire |
48.020 |
Lire |
37.760 |
|
|
Euro |
82,45 |
Euro |
24,80 |
Euro |
19,50 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Attività circensi e dello |
Lire |
134.370 |
Lire |
41.200 |
Lire |
30.890 |
spettacolo viaggiante |
Euro |
69,40 |
Euro |
21,28 |
Euro |
15,95 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Agenti di assicurazione in |
Capo Ufficio |
Impiegati |
|
|
||
gestione libera |
Imp. I cat. |
2 e 3 cat. |
||||
Lire |
48.020 |
Lire |
34.380 |
|||
Euro |
24,80 |
Euro |
17,76 |
|||
|
|
(1) |
|
(1) |
||
Agricoltura (per il solo personale |
Impiegati |
|||||
impiegatizio a prestazione ridotta |
concetto |
d’ordine |
||||
a servizio di più aziende) |
Lire |
54.890 |
Lire |
44.630 |
||
Euro |
28,35 |
Euro |
23,05 |
|||
|
|
(1) |
|
(1) |
||
Amministrazione statale |
Personale docente |
|||||
|
e non docente |
|||||
Lire |
34.380 |
|||||
|
Euro |
17,76 |
||||
|
|
(1) |
|
|
||
Assicurazioni (per il solo personale |
Ispettori |
|||||
addetto alla organizzazione |
di org.ne Produttiva |
produzione Cat. A |
produzione Cat. B/C |
|||
produttiva e alla produzione) |
Lire |
124.630 |
Lire |
62.630 |
Lire |
41.200 |
Euro |
64,37 |
Euro |
32,35 |
Euro |
21,28 |
|
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Segue tabella B
Assistenza domiciliare svolta |
Lire |
20.660 |
|
|
|
|
In forma cooperativa |
Euro |
10,67 |
||||
|
|
(1) |
||||
Credito (per solo personale |
Personale fatica, |
|||||
Ausiliario) |
custodia, pulizia |
|||||
Lire |
27.500 |
|||||
|
Euro |
14,20 |
||||
|
|
(1) |
|
|||
Servizio di pulizia disinfezione e |
Operai |
|||||
Disinfestazione |
3 livello |
4 livello |
5 livello |
|||
Lire |
34.380 |
Lire |
30.890 |
Lire |
27.500 |
|
|
Euro |
17,76 |
Euro |
15,95 |
Euro |
14,20 |
|
|
(1) |
|
(1) |
|
(1) |
Proprietari di fabbricati (per il |
Pulitori |
|||||
Solo personale addetto alla pulizia |
Lire |
27.500 |
||||
Negli stabili adibiti ad uso di |
Euro |
14,20 |
||||
Abitazione od altro uso) |
|
(1) |
||||
Pesca costiera e mediterranea |
Capo barca |
Capo pesca |
Marinaio |
|||
|
Motorista |
|||||
Lire |
44.630 |
Lire |
41.200 |
Lire |
34.380 |
|
|
Euro |
23,05 |
Euro |
21,28 |
Euro |
17,76 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
Pesca oltre gli stretti |
Comandante, |
1° ufficiale coperta, |
2° ufficiale coperta, |
|||
|
Direttore macchina |
macchinista |
macchinista |
|||
|
Lire |
86.140 |
Lire |
62.990 |
Lire |
53.050 |
|
Euro |
44,49 |
Euro |
32,53 |
Euro |
27,40 |
Nostromo, capo |
Marinaio, |
Mozzo |
||||
|
mac.na, capo pes. |
cuoco, ecc. |
||||
|
Lire |
46.470 |
Lire |
36.510 |
Lire |
34.380 |
|
Euro |
24,00 |
Euro |
18,86 |
Euro |
17,76 |
|
|
|
|
(2) |
|
(2) |
Giornalisti |
Redattore |
Praticante |
Collab./Corrisp. |
|||
Lire |
115.720 |
Lire |
82.110 |
Lire |
20.660 |
|
|
Euro |
59,77 |
Euro |
42,41 |
Euro |
10,67 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
(1) da adeguare a Lire 70.333, Euro 36,32 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) da adeguare a Lire 39.060, Euro 20,17 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.