Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338
(in Gazz. Uff., 10 ottobre, n. 237)
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell’ambiente;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:
<<1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattito stesso, estingue il reato>>.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l’art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:
<<5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno>>.
Art. 2.
Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva.
1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.
2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.
3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all’art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell’art. 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.
4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell’ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L’opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, o dell’ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l’emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.
5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 67 del decreto stesso.
6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L’opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. In attesa dell’entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l’obbligo del non riscosso come riscosso.
8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell’obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell’importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno emessi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all’incremento degli aggi previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.
9. L’obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.
10.Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.
11.Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest’ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall’ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
12.E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all’art .13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
13.I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla riscossione.
14.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.
15Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.
16.Le disposizioni di cui al n. 1) del primo comma dell’art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.
17.Il primo e secondo comma dell’art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.
18.La misura del contributo di cui all’art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.
19.
I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell’art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato art. 14 all’INPS e all’INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall’INPS e dall’INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all’INPS e all’INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.Testo risultante a seguito della conversione [L 07.12.1989 n. 389 ALL UNICO]
All’art. 2, il comma 9 è soppresso.
Art. 3.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
1. All’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: <<stabiliti nell’art. 31>> sono aggiunte le seguenti: <<, comma 1,>>;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2-bis. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell’art. 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2>>.
2. Il comma 1 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:
<<1. Nell’ipotesi di cui all’art. 15, commi 2 e 2-bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca>>.
3. All’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) i dipendenti in servizio attivo dell’amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall’impiego>>;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere c) e d)>>.
PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)
Art. 4.
Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l’assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all’INADEL, disposizioni relative all’INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati.
abbiano superato l’età pensionabile di vecchiaia, prevista per il
diritto a pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e
speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l’ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.
3. I crediti per premi dovuti all’INAIL, di cui al n. 8) del primo comma dell’art. 2778 del codice civile, sono collocati, per l’intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1) del primo comma del predetto articolo.
4. Il secondo comma dell’art. 45 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
<<Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d’anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni>>.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all’INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall’insorgenza dell’obbligo assicurativo.
6. All’atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell’obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè per le assicurazioni obbligatorie gestite dall’INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell’attività.
7. Tra l’INPS, l’INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l’accesso diretto, da parte dell’INPS e dell’INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all’anagrafe nazionale delle imprese, nonchè la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall’INPS e dall’INAIL.
8. All’atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell’obbligo di iscrizione.
9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
10.
Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell’anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all’attività ed all’organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l’attività e l’organizzazione all’estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui
costituzione è approvata nel corso dell’anno 1989, ai fini della
ripartizione definitiva per l’anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.
12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell’art. 1-ter del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all’esercizio 1986.
13. Al comma 1 dell’art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e del Ministero del tesoro>>; al comma 4 del citato articolo le parole: <<agli articoli 5, 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 5, 7, 8>>.
14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989.
Testo risultante a seguito della conversione [L 07.12.1989 n. 389 ALL UNICO]
All’art. 4, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell’ente, se posteriore>>.
Art. 5.
Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate.
1
. L’art. 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.Art. 6.
Fiscalizzazione degli oneri sociali.
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell’art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell’art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all’art. 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell’importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l’importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell’importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall’art. 1, comma 1;
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall’art. 1, comma 1.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.
11
. Per le imprese operanti nei territori indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e succcessive modifiche ed integrazioni, e nell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all’art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all’INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all’esercizio dell’impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell’ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell’ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell’accertamento.
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
16. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l’anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.
Art. 7.
Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l’occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell’eutrofizzazione.
1. Il termine di cui all’art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all’art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto el Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l’anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell’assegnazione di lire 30.000 miliardi all’uopo prevista dall’art. 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell’INPS.
3. Fermo restando lo stanziamento di cui all’art. 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.
5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell’Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.
6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall’art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, er quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all’ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.
7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull’artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All’onere di 5 miliardi di lire per l’anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l’accantonamento <<Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio>>.
Testo risultante a seguito della conversione [L 07.12.1989 n. 389 ALL UNICO]
All’art. 7, al comma 5, le parole: <<31 dicembre 1989>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 1990>>.
Art. 8.
Assicurazione per gli apprendisti artigiani.
1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all’art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in dieci annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, per l’anno 1989, ai sensi dell’art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all’art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.
3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.
4. Fino all’intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all’anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei criteri annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.
Art. 9.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l’anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall’anno 1990, si provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. All’onere derivante dall’applicazione dell’art. 2, comma 8, valutato in lire 6 miliardi per l’anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 ello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1989, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento <<Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore el commercio>>.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.