OGGETTO: trasmissione telematica delle denunce contributive mensili (mod. DM10/2). Art. 44, c. 9 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
SOMMARIO: dal periodo di paga “gennaio 2004” il modello DM10/2 deve essere obbligatoriamente trasmesso a mezzo INTERNET. Soggetti che possono essere abilitati alla trasmissione telematica. Compilazione dei modelli DM10/2 “on line”.
Premessa.
L’art. 44, c. 9 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, obbliga i datori di lavoro a trasmettere in via telematica all’Istituto le denunce contributive mensili decorrenti dal periodo di paga “gennaio 2004”.
Con il messaggio n. 158 del 23 dicembre 2003 (allegato n. 1), sono state sensibilizzate le Sedi periferiche dell’Istituto al fine di intraprendere le dovute iniziative che consentano di rispettare il dettato normativo.
Il citato art. 44, introducendo l’obbligo per i datori di lavoro di utilizzare INTERNET per la trasmissione delle denunce, nulla ha innovato in materia di compilazione delle denunce mensili.
Per quanto attiene invece la presentazione delle denunce telematiche il termine ultimo risulta confermato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, fermo restando il termine del pagamento al giorno 16 del mese successivo a quello del relativo periodo di paga.
Con la circolare n. 191 del 30 ottobre 2001, sono state, tra l’altro, fornite le istruzioni relative all’individuazione dei soggetti che possono richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica delle denunce mensili. Sono state, inoltre, illustrate le modalità operative e precisati gli aspetti organizzativi ed operativi relativi al rilascio del PIN.
Con la presente circolare si integrano le istruzioni in materia di soggetti abilitati alla trasmissione tramite INTERNET e si forniscono le modalità operative inerenti alla compilazione “on line” del modello DM10/2.
Nel periodo iniziale potrà verificarsi che alle Sedi periferiche pervengano ancora delle denunce cartacee.
Le Sedi competenti, mentre, ovviamente, accetteranno ed elaboreranno le denunce cartacee afferenti ai periodi precedenti il mese di “gennaio 2004” seguendo le disposizioni generali, per quelle relative a periodi successivi, se:
§ pervenute dalle agenzie bancarie, provvederanno, in questa prima fase, ad accettarle ed acquisirle;
§ consegnate a mano dagli utenti, ricorreranno -secondo le indicazioni dettate dal Messaggio n. 158 del 23 dicembre 2003, nonché nella Videoconferenza del 10 dicembre 2003- a forme di consulenza personalizzata, anche mediante l’approntamento di apposite stazioni di lavoro deputate alla trasmissione telematica dei modelli DM 10/2 per la clientela priva di adeguate conoscenze in ordine alle interazioni via Internet con la Pubblica Amministrazione, fermo restando che sarà cura della Sede provvedere all’acquisizione a sistema.
Richiesta di abilitazione alla trasmissione tramite INTERNET.
I datori di lavoro possono effettuare la trasmissione sia direttamente sia tramite intermediari incaricati della trasmissione, scelti esclusivamente fra i propri dipendenti o fra i professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Nell’ambito delle iniziative intraprese dal competente Dipartimento dell’Innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedere ad esempio la Direttiva pubblicata sulla G.U. n. 28 del 04 febbraio 2004, in attesa di pervenire all’identificazione di un procedimento univoco di autenticazione in ordine alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni previdenziali che fiscali, e nell’evidenziare da ultimo, che l’Istituto è da sempre inserito nel processo di semplificazione amministrativa al servizio del cittadino, si sottolinea che per poter attualmente effettuare la trasmissione delle denunce, gli interessati dovranno richiedere l’abilitazione presentando apposita richiesta all’Istituto per ottenere il PIN.
La richiesta di abilitazione deve essere avanzata dal soggetto che intende effettuare l’adempimento (datore di lavoro od intermediario).
Datori di lavoro.
I datori di lavoro che vogliono trasmettere direttamente le denunce devono chiedere l’abilitazione alla sede INPS territorialmente competente. Possono essere abilitati i titolari e legali rappresentanti delle aziende o soggetti delegati dai titolari/legali rappresentanti delle aziende per lo specifico adempimento.
Intermediari incaricati dai datori di lavoro.
I datori di lavoro, per la trasmissione delle denunce, possono avvalersi, oltre che dei propri dipendenti, dei soggetti indicati al punto 3.2 della circolare n. 191 del 30 ottobre 2001, abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Tali soggetti sono:
- i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli avvocati;
- le associazioni e le società semplici costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (studio associato). Si precisa che potrà essere abilitato il singolo professionista e non lo studio;
- le associazioni di categoria. Si procederà all'abilitazione del responsabile dell'associazione a livello locale;
- le società commerciali di servizi contabili (CED) aventi le caratteristiche di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 14 del 15 marzo 2000 ed alla lettera circolare del 13 novembre 2003, Prot. 1665. Si procederà all'abilitazione del responsabile del CED stesso.
A questi si aggiungono i soggetti indicati nel D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31, quali le società capogruppo di gruppi di impresa e i consorzi o società consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (allegato n. 2).
L’abilitazione avverrà nei confronti del titolare o del legale rappresentante delle società in questione.
Gli intermediari possono chiedere l’abilitazione presentando la richiesta presso una qualsiasi sede dell’INPS, indipendentemente dalla ubicazione territoriale dei datori di lavoro per i quali effettueranno la trasmissione dei modelli DM10/2.
Le informazioni relative agli intermediari incaricati all’invio telematico delle denunce in questione, saranno automaticamente memorizzate nella sezione anagrafica della matricola aziendale tra i soggetti collegati all’azienda.
Per le istruzioni relative al rilascio del PIN e l’illustrazione delle modalità operative si rinvia alla precitata circolare n. 191/2001.
L’Istituto provvederà ad attivare tutte le iniziative idonee al fattivo coinvolgimento degli Ordini Professionali –anche mediante la condivisione di alcune informazioni valorizzate nelle basi dati degli Ordini- nel monitoraggio dei flussi trasmessivi al fine della repressione dell’abusivismo nell’esercizio delle professioni di cui ai sopra citati albi, in ossequio anche alle recenti disposizioni contenute nella lettera-circolare del Ministero del Lavoro, prot. n. 1665 del 13 novembre 2003.
Compilazione del modello DM10/2 “on line”.
L’Istituto, in ordine all’accesso ai servizi, al fine di mettere a disposizione degli utenti canali comunicativi diversificati ha predisposto un’ulteriore modalità di invio delle denunce mensili.
Sul sito internet dell’Istituto è stata pertanto predisposta un’apposita funzione che consente la compilazione on line della denuncia e la sua contestuale valorizzazione negli archivi dell’Istituto.
L’accesso alla funzione sul sito www.inps.it nella sezione “Servizi on line”, è, per quanto ovvio, subordinato al rispetto delle condizioni sopra descritte (richiesta di abilitazione e rilascio del PIN).
Le modalità operative inerenti alla materiale compilazione on line del modello DM10/2, sono dettagliatamente specificate nell’ allegato n. 3.
In un secondo momento, con apposito messaggio congiunto, le Direzioni Centrali interessate provvederanno a rilasciare anche le procedure ed i controlli di sicurezza sottesi, necessari al rilascio del “PIN on-line” (mediante un’apposita transazione sul sito internet dell’Inps) anche per le categorie con qualificazione diversa da quello di semplice utente cittadino, ossia per i soggetti qualificati come datori di lavoro o per le categorie degli intermediari.
Allegato n. 1
Messaggio N. 158 del 23/12/2003
Oggetto:art. 44, comma 9 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Obbligatorietà della presentazione telematica dei modelli DM10/2.
L’art. 44, comma 9 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, l'obbligatorietà della presentazione telematica dei modelli DM10/2.
Dal periodo di paga in corso a gennaio 2004 (termine di presentazione della prima denuncia: 29 febbraio 2004, coincidente con l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di paga di riferimento), le aziende dovranno, pertanto, trasmettere obbligatoriamente all’Istituto le denunce contributive mensili (mod. DM10/2) mediante trasmissione telematica (Internet).
Ad ogni buon fine, si rammenta che il termine del versamento della contribuzione rimane fissato al giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di riferimento.
Per avvalersi della possibilità di presentazione delle denunce DM10/2 mediante trasmissione telematica, i titolari e legali rappresentanti delle aziende o soggetti delegati (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti negli appositi albi) devono essere autorizzati ed ai predetti deve essere assegnato il PIN (Personal Identification Number) che consente anche di consultare i dati di propria pertinenza presenti negli archivi INPS: la situazione anagrafica, l'inquadramento, le coperture contributive, la visualizzazione di tutti i DM10/2 già presenti sugli archivi centrali dell'Istituto.
Le istruzioni relative al rilascio del PIN sono contenute nella circolare n. 191 del 30 ottobre 2001.
Innovazioni alle modalità procedurali relative alla trasmissione telematica sono contenute, anche, nel messaggio n. 522 del 22 ottobre 2003.
Le Direzioni Centrali interessate -facendo seguito al messaggio inerente alle attività di marketing a supporto della trasmissione telematica dei modelli DM10/2 (messaggio n. 276 del 30 aprile 2002)- con il messaggio n. 38 del 21 novembre 2003 e con il messaggio n. 39 del 24 novembre 2003, hanno previsto un ciclo di seminari informativi ed una Videoconferenza -svoltasi il 10 dicembre u.s.- per sensibilizzare le Sedi periferiche sulla necessità di avviare sul territorio di competenza le attività necessarie per supportare le aziende e gli intermediari ai fini dell’applicazione del disposto del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Nei seminari informativi sopra citati, conclusi il 17 dicembre 2003, concernenti essenzialmente gli aspetti tecnico-procedurali relativi agli adempimenti pratici della telematizzazione del DM 10/2, sono state affrontate sia le problematiche afferenti alla gestione interna dei flussi in arrivo sia gli aspetti maggiormente legati al rapporto di customer care con l’utenza esterna.
E’ necessario, pertanto, che i direttori delle Sedi ed i funzionari impegnati nelle attività di promozione e marketing del software di controllo dell’Istituto, facciano in primo luogo riferimento ai contenuti espressi nei Seminari informativi recentemente tenuti.
Si rende noto, inoltre, che sul sito Internet dell’Istituto è stata messa a disposizione dell’utenza esterna, un’apposita pagina d’informazione e servizio riguardante l’invio telematico dei modelli DM 10/2.La documentazione è raggiungibile sia dalla voce “informazioni” sia da quella “servizi ondine” presenti sull’Home page del sito www.inps.it.
Nella predetta sezione informativa, le Aziende e gli intermediari, potranno prelevare il modulo di richiesta del PIN e la dichiarazione di responsabilità collegata alla propria tipologia di utenza (titolare o legale rappresentante dell’Azienda, Professionista ovvero Associazione o CED).
In tale sezione è possibile anche prelevare la normativa di riferimento e l’insieme della modulistica in formato compresso.
In considerazione dell’esiguo margine temporale a disposizione, le Sedi periferiche dovranno individuare le aziende che non sono attualmente autorizzate alla trasmissione telematica delle denunce mensili (riconoscibili dall’assenza del Codice di Autorizzazione 1Y, ed ovviamente nei casi in cui l’archivio di riferimento risulti aggiornato).
Identificato il target di riferimento, sarà necessario contattare prioritariamente le associazioni di categoria ed i consulenti che gestiscono tali aziende -anche mediante l’organizzazione di appositi incontri locali- al fine sia di sensibilizzare gli intermediari al reciproco vantaggio dell’adozione delle procedure telematiche di trasmissione on line, sia di illustrare in concreto le relative operazioni mediante l’utilizzo del Software di controllo INPS 2000, vers. 3.2, e del DM10FAST, vers. 1.2 .
Stante l’obbligatorietà del dettato legislativo, i Direttori delle Sedi porranno in essere ogni utile iniziativa, anche ricorrendo a forme di consulenza personalizzata nei confronti delle Aziende che trovassero ancora difficoltà nella trasmissione in via telematica delle denunce mensili.
Allegato n. 2
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. – Stralcio -
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(…)
art. 31
Gruppi di impresa.
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata.
(…)
Allegato n. 3
Modalità operative inerenti alla compilazione on line del modello DM10.
Al servizio possono accedere persone fisiche preventivamente identificate dal PIN ed abilitate alla funzione di invio telematico dei modelli DM10/2.
Viene richiesto il periodo di riferimento e la matricola dell’azienda per la quale si vuole compilare il DM10/2.
La procedura verifica se l’utente è già associato all’azienda richiesta in seguito a precedenti trasmissioni telematiche come nel caso di Consulenti o Associazioni di categoria.
Se tale verifica ha esito negativo, viene proposta la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità nella quale il soggetto precedentemente autenticato si deve qualificare come titolare o legale rappresentante o delegato in ambito aziendale; tali informazioni , una volta memorizzate negli archivi centrali nella sezione anagrafica dell’azienda, vengono messe a disposizione della Sede competente.
Dopo aver prelevato dagli archivi centrali l’inquadramento aziendale, viene proposta la compilazione del mod. DM10/2 nelle sue varie parti: Quadro A, Quadri B/C, Quadro D, Quadro F.
I pulsanti “COMPILA NUOVA RIGA” consentono di accedere al pannello di immissione dei singoli dati dei rispettivi quadri.
In particolare nei quadri B/C e D è possibile avvalersi per l’indicazione dei codici appropriati, della funzione di “Trova codice” che permette di listare i codici importo suddivisi per quadro, tipologia ed argomento, evidenziandone le caratteristiche e le modalità di utilizzo.
Ogni riga prima di essere accettata viene sottoposta ai controlli di primo livello relativi alla corretta compilazione del singolo rigo.
In caso di errore viene evidenziato l’elenco degli errori riscontrati, nonché i relativi testi di aiuto normativo. Qualora l’errore non sia di tipo bloccante e risulti impossibile procedere alla sua correzione, sarà possibile utilizzare la funzione “FORZA” per confermare comunque la registrazione della riga.
Completata la compilazione dell’intero modello il pulsante di “CONFERMA DATI” da avvio ai controlli incrociati. Eventuali errori vengono evidenziati con le stesse modalità sopradescritte per i singoli quadri.
Nel caso che i controlli diano esito positivo o che -in assenza di errori bloccanti- sia stata richiesta la funzione “FORZA” viene riproposto per conferma l’intero modello richiedendo l’ulteriore indicazione “HA / NON HA trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti” e, qualora trattasi di DM10/2 a credito, dell’eventuale richiesta di rimborso.
La funzione “MODIFICA” permette di ritornare ai pannelli precedenti, “INVIA DM10” effettua l’invio agli archivi di gestione producendo l’emissione della ricevuta di trasmissione in formato PDF.
In analogo formato sarà disponibile, nel tempo immediatamente successivo, la copia del modello DM10/2 trasmesso.