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Circolare INPS n.  30 del 11 Marzo 2008

 

 

OGGETTO:

Aziende del settore agricolo:

1)       abrogazione del regime di decontribuzione per le erogazioni previste dai  contratti di secondo livello;

2)       soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario;

3)       compilazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG Unico.

 

 

 Con la presente circolare vengono disciplinate alcune tra le novità apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

 

Le novità che verranno argomentate sono quelle sull’abrogazione del particolare regime di decontribuzione che interessava le erogazioni di secondo livello e la soppressione del contributo sul lavoro straordinario eccedente le 40 ore  per le aziende con più di quindici dipendenti.

Verranno inoltre trattate le modalità per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali  DMAG Unico di competenza  dal I trimestre 2008.

 

 

 

1)  Abrogazione del regime di decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti di secondo livello

 

L’art. 1, comma 67 legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede che con effetto dal 1º gennaio 2008 non trova più applicazione il regime contributivo previsto per le erogazioni  derivanti dai contratti di secondo livello e disciplinato, nel settore agricolo, con la circolare  n. 132/1997.

Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2008 sono incluse nella base imponibile ed assoggettate a contribuzione ordinaria le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata al contratto collettivo medesimo, alla misurazione di incrementi di produttività, di qualità, ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Al comma 67 è, inoltre, prevista, la istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Il predetto Fondo, in via sperimentale per gli anni 2008-2010, nei limiti della disponibilità, verrà utilizzato per la concessione di uno sgravio relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,la cui fruizione deve essere espressamente richiesta dalle imprese.

Le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 67 della legge  di cui si argomenta, per effetto del successivo comma 68, sono demandate  all’emanazione di un Decreto Ministeriale.

 

  

2)  Soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario

 

L’art.1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 247  prevede  la soppressione,  a decorrere dal 1º gennaio 2008, del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario (art.2, comma 19, legge 28 dicembre 1995, n. 549).

 

Più precisamente, le imprese con più di quindici dipendenti non sono più tenute a versare al Fondo Prestazioni Temporanee gestito dall’Istituto il contributo aggiuntivo del 5% della retribuzione, corrisposta nel 2008, eccedente il limite individuale delle 40 ore di straordinario.

 

 

3- Disposizioni attuative. Modello di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico.

In considerazione della intervenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello e il contributo aggiuntivo sulla retribuzione corrisposta a titolo di straordinario eccedente le 40 ore, nelle denunce di competenza  dal 1 gennaio 2008 non dovranno essere  più compilati, nel “quadro C” del modello DMAG-Unico i campi denominati “CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ LEGGE 135/1997” e “STRAORDINARIO LEGGE 549/1995” (cfr.  circolare n. 153/2002).