Legge 30 aprile 1969, n. 153
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n.111, del 30 aprile).
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
…(Omissis)…
Art. 12
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
<<Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli dementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate>>.
…(Omissis)…