OGGETTO: Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia
Premessa.
L’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto, prevede fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD (1).
L’operatività del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura della riduzione contributiva medesima.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 2005 è stato pubblicato il D.M. Lavoro/Economia 1 dicembre 2004(allegato 1), il quale conferma per l’anno 2004 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2004.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (2).
Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2004.
A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 (3).
I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.
Si osserva che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2004, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2003;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo:
- assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione - lavoro, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.;
- lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscano dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998 ovvero dell’art. 44 della legge n. 448/2001.
Da ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, si conferma per le Sedi la necessità di acquisire la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento, si applicherà la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (4).
2. Modalità operative.
Il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.
2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2004.
I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2004 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.
2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2004.
I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2004) con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).
A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel quadro "D" del DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”.
(1)La disposizione sopra menzionata modifica in tal senso la scadenza prevista dall’art. 29, c. 5, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
(2)Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.
(3)Si veda, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
(4)Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 dicembre 2004
(Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 2005)
Conferma, per l'anno 2004, della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(…omissis..)
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, é confermata, per l'anno 2004, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.