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Circolare INPS n. 142 del 11 Agosto 2003

 

 

OGGETTO:

nuovi termini prescrizionali dettati dal comma 7 art. 38 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002. Disposizioni  per le aziende assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato,  lavoratori autonomi del settore agricolo e piccoli coloni e compartecipanti  familiari.

 

 

1. Premessa.

 

L’Istituto con circolare n.  126 dell’ 11 luglio 2003 ha illustrato il contenuto e la portata del comma 7 dell’art. 38 della legge n. 289/2002  il quale ha previsto che nell’ipotesi in cui vi siano delle scoperture contributive relative all’anno 1998, i termini prescrizioni siano posticipati  di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003.

 

Con la presente circolare, a parziale modifica ed integrazione della succitata circolare, si precisa che la norma ha riflessi anche sui contributi  dovuti dai lavoratori autonomi del settore,  dai piccoli coloni e compartecipanti familiari e dalle aziende agricole che non hanno ottemperato al versamento dei contributi ovvero alla presentazione della domanda  di iscrizione o di variazione o della  denuncia di manodopera occupata, per l’anno di competenza 1998.

 

2.      Lavoratori autonomi e PC/CF.

 

Con circolare n. 72 del 31 marzo 1999 è stato già precisato che per le categorie dei  coltivatori diretti, colono mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale  nonché piccoli coloni e compartecipanti familiari, per l’individuazione dei termini prescrizionali bisogna fare riferimento alla naturale scadenza del pagamento dell’ultima rata relativa alla contribuzione dell’anno di riferimento.

 

Considerato che l’ultima rata della contribuzione dell’anno di riferimento 1998 è venuta a scadere il 16 gennaio 1999 la prescrizione dei predetti contributi slitta al 17 luglio 2005 per effetto della sospensione dei termini prescrizionali di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003.

 

Si osserva, inoltre, che nelle ipotesi in cui siano rilevati periodi di attività non coperti da contribuzione relativi all’anno 1998 in dipendenza della mancata e/o erronea presentazione di una domanda di iscrizione o variazione, i periodi interessati potranno essere sanati, in presenza dei requisiti di legge, con la presentazione della relativa domanda entro la data del 17 luglio 2005.  

 

3.     Aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali.

 

 Ai fini dell’individuazione dei termini prescrizionali riferiti alla contribuzione dell’anno 1998 bisogna fare riferimento  alle naturali scadenze di versamento che, come è noto, avviene trimestralmente  secondo l’articolazione di seguito riportata:

 

Trimestre/anno      Naturale scadenza                                   Termine ultimo per il versamento

I/1998                       15/09/1998                                           16/03/2005

II/1998                      15/12/1998                                           16/06/2005

III/1998                     16/03/1999                                           17/09/2005

IV/1998                     16/06/1999                                           17/12/2005

 

Si precisa che, anche per le aziende agricole,  qualora le scoperture contributive relative all’anno 1998 siano state determinate dalla mancata presentazione delle dichiarazioni trimestrali, le stesse potranno essere presentate utilmente nei termini di seguito indicati:

 

16/03/2005    DMAG I/1998

16/06/2005    DMAG II/1998

17/09/1995    DMAG III/1998

17/12/2005    DMAG IV/1998

 

 4.           Adempimenti delle Sedi.

 

Nella circostanza in cui i lavoratori autonomi o i concedenti presentino, dichiarazioni di iscrizione o variazione relative all’anno 1998, entro la citata data del 17 luglio 2005, le Sedi avranno cura di gestirle tempestivamente per l’iscrizione a ruolo con l’esercizio 2006 poiché dalla data ultima del 17 gennaio 2007 decorrono i nuovi termini prescrizionali.

 

Qualora invece l’omissione contributiva derivi dalla mancata presentazione dei modelli di dichiarazione trimestrale, se presentate entro le date citate, dovranno essere acquisite tempestivamente e poste in riscossione alla prima scadenza utile,  come da prospetto, che evidenzia la tempificazione ex lege legata agli inderogabili termini prescrizionali per la convalida dei contributi.

 

 

Data presentazione modelli                                          Contributi da porre in riscossione alle scadenze

 

Entro il 16/03/2005                                                                            16/09/2005

Entro il 16/06/2005                                                                            16/12/2005

Entro il 16/09/2005                                                                            16/03/2006

Entro il 16/12/2005                                                                            16/06/2006