OGGETTO:
1) Prescrizione contributiva anno 1998 ex art. 38- comma 7- L.27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria2003)
2) Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 18 ottobre 2002 n. 14826 in tema di atti interruttivi della prescrizione.
1) Prescrizione contributiva anno 1998: -art. 38- comma 7- L.27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003).
La Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ( finanziaria 2003) all’art.38- comma 7- dispone che ”nell’ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall’estratto- conto di cui all’art.1, comma 6 della L. 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all’anno 1998, il termine di prescrizione di cui all’art.3,comma 9, lettera a) secondo periodo, della citata Legge n. 335 del 1995 è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.”
Nel tener conto della circostanza che,in occasione della eliminazione del mod. O1M e dell’introduzione del mod. 770, si sono verificati ritardi nell’accredito della contribuzione per l’anno 1998 sulle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti, il legislatore ha ritenuto opportuno sospendere la prescrizione contributiva di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Ne deriva che tutti i termini prescrizionali, che non risultino compiuti entro il 31.12.2002, subiscono una sospensione dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004. Ai fini della determinazione del quinquennio, pertanto, il periodo trascorso tra la data in cui i contributi erano dovuti e il 31 dicembre 2002 va sommato al periodo successivo al 1° luglio 2004.
Quanto all'ambito di efficacia della norma in questione, si ritiene che il riferimento all’estratto-conto debba essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi a qualsiasi tipologia di contribuzione accreditata per l’anno 1998 sia sulle posizioni dei lavoratori dipendenti sia su quelle degli autonomi e che, di conseguenza, tutti i termini, di cui si forniscono le date di scadenza modificate, subiranno una sospensione di 18 mesi.
CONTRIBUZIONE PER LA GESTIONE D.M. E PER LA GESTIONE SEPARATA DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI.
La prescrizione dei contributi riferiti al mese di gennaio 1998, che scadevano il 16.02.1998, slitta al 17.08.2004 ed i mesi successivi si prescrivono aggiungendo sempre un mese a quest’ultima scadenza.
CONTRIBUZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE ARTIGIANI E ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI.
Si riportano di seguito le scadenze originarie e quelle che tengono conto della sospensione.
1) per gli autonomi titolari di partita IVA:
Contributi fissi:
1° trim. competenza 1998 dal 20.04.1998 al 21.10.2004
2° “ 1998 dal 15.08.1998 al 16.02.2005
3° “ 1998 dal 15.11.1998 al 16.05.2005
4° “ 1998 dal 16.02.1999 al 17.08.2005
Contributi a percentuale:
1° acconto competenza 1998 dal 20.07.1998 al 21.01.2005
2° “ 1998 dal 30.11.1998 al 01.05.2005
3° saldo 1998 dal 30.06.1999 al 01.01.2006
2) per gli autonomi sprovvisti di partita IVA:
Contributi fissi:
1° trim. competenza 1998 dal 20.04.1998 al 21.10.2004
2° “ 1998 dal 20.07.1998 al 21.01.2005
3° “ 1998 dal 20.11.1998 al 21.05.2005
4° “ 1998 dal 16.02.1999 al 17.08.2005
Contributi a percentuale:
Le scadenze a seguito di sospensione sono le stesse indicate per gli autonomi titolari di partita IVA.
Negli archivi dei crediti delle suddette gestioni è stata già modificata la data di scadenza della prescrizione in base alla citata disposizione e, pertanto, la procedura di emissione delle lettere di interruzione dei termini risulta già operante con i nuovi criteri.
GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI, IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE.
Le scadenze trimestrali del 16 luglio 1998, 16 settembre1998, 16 novembre 1998 e 16 gennaio 1999 vengono prorogate rispettivamente al 17.01.2005, al 17.03.2005, al 17.05.2005 ed al 17.07.2005.
CONTRIBUTI RELATIVI AI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI.
Per l’anno 1998 le scadenze trimestrali ai fini della prescrizione saranno rispettivamente:
1° trim. 1998 dal 10.04.1998 al 10.10.2004
2° trim. 1998 dal 10.07.1998 al 10.01.2005
3° trim. 1998 dal 10.10.1998 al 10.04.2005
4° trim. 1998 dal 10.01.1999 al 10.07.2005
2) SENTENZA CORTE CASSAZIONE n. 14826 del 18 ottobre 2002
Con sentenza n. 14826 del 18 ottobre 2002, la Corte Suprema di Cassazione- Sezione Lavoro- ha precisato che pur costituendo il modello DM10/M un atto di riconoscimento del debito, non interrompe la prescrizione, poiché il credito in esso attestato è esigibile solo dal giorno successivo alla sua scadenza.
In detta sentenza si è infatti affermato che “l’atto interruttivo è tale solo se interviene nel corso della prescrizione, vale a dire, quando il termine prescrizionale è già iniziato, e non prima, non potendo essere interrotto ciò che ancora non esiste.”
Pertanto, poiché l’art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere” dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e poiché, come si è detto, il diritto dell’Istituto può essere fatto valere solamente dopo il giorno 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la denuncia, si deve ritenere che il modello DM10/M presentato prima della scadenza del suddetto termine di pagamento, intervenga in un momento che precede l’inizio della prescrizione del credito dell’Istituto; di conseguenza non può essere ad esso ricollegato alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Sulla base delle stesse considerazioni, al contrario va considerata atto interruttivo della prescrizione la denuncia presentata dopo il 16° giorno del mese di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto le disposizioni di cui al punto 2.3- ultimo capoverso- della circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, vanno ritenute non più applicabili.
Per evitare che maturi il termine prescrizionale, le Sedi dovranno curare che siano tempestivamente emessi gli avvisi bonari contenenti la dichiarazione espressa di voler esigere il credito contributivo e, quindi, di voler interrompere il corso della prescrizione, ogni volta che le denunce spontanee della ditta, quelle dei lavoratori o qualsiasi altro tipo di regolarizzazione, si riferiscano a periodi arretrati.